La risoluzione del contratto è lo scioglimento del vincolo contrattuale che può avvenire per cause anche impreviste e che non colpisce l'atto in sé, bensì il rapporto tra le persone. Per capire meglio, non si tratta di un difetto del contratto che può portarlo ad essere dichiarato nullo, bensì di qualcosa che impedisce l'esecuzione di una prestazione, cioè non rende possibile fare o dare ciò che prevede il contratto. Quindi il contratto può anche essere ancora perfettamente valido, ma una delle due persone coinvolte - o entrambe - si ritrova a non poter più rispettare gli obblighi previsti in quel documento.
La risoluzione del contratto può essere di due tipi: volontaria e legale.
La risoluzione volontaria - detta anche negoziale - si ha quando sono le persone a decidere volontariamente di sciogliere quel contratto, ad esempio attraverso un nuovo consenso (come il "mutuo consenso" o "mutuo dissenso", un atto con il quale vengono presi nuovi accordi per far sì che spariscano gli effetti del contratto stipulato).
La risoluzione legale, invece, si ha quando sorgono particolari problemi che impediscono di eseguire il contratto, per cui il rapporto tra le persone viene meno anche se quel contratto non ha difetti per i quali potrebbe essere considerato nullo o annullabile.
La risoluzione si applica ai contratti a "prestazioni corrispettive".
In questo tipo di contratti, le persone devono eseguire delle prestazioni ("dare", "fare" o "non fare" qualcosa) legate tra loro da un sinallagma, cioè un legame che fa sì che, se una non fa ciò che deve, l'altra non è obbligata a rispettare il suo impegno. Ad esempio, in un contratto di locazione (quello che viene utilizzato per "affittare" una casa) chi occupa l'appartamento deve pagare una somma mensile, mentre chi lo mette a disposizione è obbligato a far sì che l'altra persona possa viverci. Le prestazioni di queste due persone sono, quindi, intercambiabili: se una non rende abitabile quell'immobile, l'altra non è obbligata a pagare l'affitto.
Il sinallagma nasce quando viene instaurato il rapporto (sinallagma genetico) e continua ad esistere durante il suo svolgimento (sinallagma funzionale). Se manca quello genetico – cioè se per esempio già dall'inizio c'era scritto che una persona era obbligata a pagare senza poter vivere in quella casa – il contratto viene dichiarato nullo per difetto di causa; se invece manca il sinallagma funzionale – cioè, durante il suo svolgimento, una delle due persone non rispetta il proprio obbligo – può esserci una risoluzione del contratto.
Il contratto può essere sciolto con la risoluzione soprattutto in 3 casi.
Si parla, infatti, di: