Se il creditore ostacola oppure si rifiuta di accettare la prestazione (ciò che il debitore deve "dare", "fare" o "non fare" per estinguere il suo debito), il suo comportamento può provocare dei danni, perciò anche per lui la legge prevede una mora, chiamata "mora del creditore".
Se per esempio devo intonacare le pareti di casa di Matteo con il quale ho un debito ma lui ogni giorno finge di non essere in casa, la prestazione non avviene proprio per causa sua, per cui sarà lui a subire una mora.
La prima cosa che deve fare il debitore quando il creditore rifiuta la prestazione è dar vita ad una "offerta non formale": comunicargli per iscritto che ha intenzione di eseguire la prestazione. In questo modo, in caso di problemi, può provare che la prestazione non è avvenuta o è avvenuta con ritardo non per colpa sua.
Ad esempio, Maria deve saldare un debito con Antonella consegnandole un antico centrotavola a casa sua. Antonella, però, si rifiuta di riceverlo. A questo punto Maria dovrà farle un'offerta non formale: le invierà una lettera nella quale comunicherà che ha intenzione di portarle a casa il centrotavola promesso.
La mora del creditore scatta solo quando il debitore dà vita ad una "offerta solenne".
Se il creditore rifiuta la prima offerta non formale, infatti, il debitore deve offrirgli in maniera formale la sua prestazione, servendosi di un Ufficiale Giudiziario.
L'offerta solenne può essere fatta in modo diverso a seconda del tipo di prestazione:
Nel momento in cui viene fatta l'offerta solenne, il creditore entra in mora.
Se Antonella rifiuta, quindi, l'offerta non formale, un Ufficiale Giudiziario le si presenterà a casa con il centrotavola per obbligarla ad accettarlo. Da quel momento lei sarà considerata "in mora".
Se il creditore rifiuta anche l'offerta solenne, il debitore deve procedere con il deposito formale di quelle cose ed inoltrargli un nuovo testo scritto in cui è riportato giorno, ora e luogo in cui gli oggetti verranno depositati: se Antonella rifiuta ancora di prendere possesso del centrotavola, Maria dovrà inoltrarle un nuovo documento nel quale le comunicherà che l'oggetto verrà portato e lasciato in un luogo specifico il giorno X all'ora Y.
Se il creditore finalmente accetta, il debitore viene considerato libero dall'obbligazione.
Se non accetta, il debitore deve promuovere un giudizio, cioè chiedere l'intervento di un giudice per far sì che inizi un processo, durante il quale verrà dimostrato che offerta e deposito sono stati eseguiti correttamente. A quel punto una sentenza dichiarerà il deposito valido ed il debitore sarà così liberato dalla sua obbligazione: se Maria ha seguito tutta la procedura correttamente, verrà finalmente considerata libera dal suo obbligo, quindi dal suo debito.
Anche la mora del creditore produce determinati effetti.
Con essa, infatti, il debitore:
Maria, quindi, non può essere ritenuta colpevole dell'inadempimento (cioè di non aver dato ciò che doveva ad Antonella entro i termini stabiliti) e poiché è stata costretta anche a sostenere delle spese per conservare al meglio il centrotavola, ha diritto anche al rimborso oltre che al risarcimento dei danni.