Si parla di inadempimento quando un debitore non rispetta l'obbligazione, cioè non obbedisce all'obbligo di eseguire una prestazione – quindi "dare", "fare" o "non fare" qualcosa in favore del suo creditore – oppure lo fa nel modo sbagliato.
Se per esempio Michele, per ripagare Luca delle 3000 euro che gli ha dato, aveva l'obbligo di tagliare le siepi nel suo giardino entro un mese ma non lo fa oppure lo fa in modo sbagliato (alcune le taglia, altre no, altre vengono proprio estirpate senza motivo), verrà considerato dalla legge come "inadempiente", cioè una persona che non ha compiuto il suo dovere.
Per esserci inadempimento è necessaria la responsabilità del debitore: la cosa che non ha fatto o che ha fatto male deve esser stata provocata da lui, perché non ha utilizzato "diligenza" (non ha lavorato come si deve) oppure magari si è rifiutato di farla. Se invece non ha potuto eseguire la prestazione per ragioni diverse come eventi che non poteva prevedere e non dipendevano da lui (ad esempio per colpa di una frana), non si parlerà allora di inadempimento: l'obbligazione, infatti, verrà considerata estinta per "impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore".
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L'inadempimento assoluto si ha quando non è più possibile eseguire la prestazione, per colpa del comportamento del debitore (Michele si rifiuta di sistemare le siepi) oppure perché è scaduto il tempo e il creditore non è più interessato a quella cosa: Luca aveva bisogno delle siepi sistemate per festeggiare in giardino il suo compleanno, ma, visto che la prestazione non è avvenuta ed il suo compleanno è passato, non ha più interesse in quella prestazione.
Il debitore inadempiente è a questo punto obbligato dalla legge a risarcire i danni al suo creditore.
L'inadempimento relativo si ha quando è ancora possibile eseguire la prestazione, anche se il tempo è scaduto: Luca, nonostante sia passato il suo compleanno, vuole comunque che Michele rispetti il suo obbligo e sistemi le siepi.
Il debitore in questo caso subisce la "mora del debitore": non solo deve rispettare comunque l'obbligazione ed eseguire la prestazione, ma deve anche risarcire i danni provocati dal ritardo. Michele dovrà quindi tagliare le siepi quanto prima e pagare una somma aggiuntiva per risarcire Luca per i danni che il suo ritardo ha provocato.
La mora del creditore. Se l'inadempimento (o il ritardo) è stato causato dal comportamento del creditore, invece, si parla di "mora del creditore": se Michele non ha potuto provvedere al taglio delle siepi in quanto Luca per l'intero mese non è stato in casa e non gli ha lasciato aperto l'accesso al giardino, la prestazione non è avvenuta non per colpa del debitore, ma del creditore. Luca, quindi, non solo non avrà più diritto ad un eventuale risarcimento, ma potrà trovarsi, invece, nella condizione di dover essere lui a risarcire il suo debitore per il danno che gli ha provocato impedendogli di eseguire la prestazione.