Fino a quando un contratto non viene perfezionato – cioè creato definitivamente in ogni sua minima parte - ogni persona coinvolta in esso ha sempre la possibilità di cambiare idea e decidere di tirarsi indietro.
Il nostro ordinamento, infatti, prevede il diritto di recesso, cioè la possibilità per una persona di sciogliere quel contratto se non è ancora stato eseguito, comunicando la sua decisione all'altra parte entro un certo termine.
Un contratto stipulato, invece, "ha forza di legge tra le parti". Questo significa che, nel momento in cui viene creato formalmente, le persone coinvolte sono obbligate dalla legge a rispettarlo e a subire tutte le conseguenze (gli effetti) che produce.
Inoltre, a questo punto non è più possibile il recesso unilaterale, cioè una persona non ha più modo di provare a svincolarsi e quindi liberarsi dagli obblighi che ha assunto. Quel contratto può, infatti, essere sciolto solo se ci sono particolari motivi previsti dalla legge oppure se si verifica un "mutuo consenso" (detto anche "mutuo dissenso"), cioè se vengono presi nuovi accordi che hanno come scopo proprio quello di far cessare i suoi effetti.
Gli effetti che produce un contratto possono essere "reali" oppure "obbligatori".
Si parla di effetti reali quando, con un contratto, vengono trasferiti diritti reali (i diritti che ogni persona può esercitare su beni propri o altrui) o altri diritti. Ad esempio, un effetto reale si ha quando con un contratto viene trasferita la proprietà di un bene: se firmo un contratto per acquistare l'appartamento di Luca, come "effetto" avrò che, da quel momento, sarò considerato io il nuovo proprietario di quella costruzione.
Si parla, invece, di effetti obbligatori quando con un contratto nascono obbligazioni, cioè le persone che lo stipulano si ritrovano a dover rispettare un obbligo come "dare", "fare" o "non fare" qualcosa (eseguire una prestazione). Ad esempio, se firmo un contratto di lavoro subordinato, avrò come "effetto" la nascita dell'obbligo per me di compiere quelle azioni (svolgere l'impiego) per le quali verrò pagato.
Gli effetti del contratto valgono per i soggetti direttamente coinvolti, cioè per le persone che l'hanno stipulato. Possono, però, riguardare anche altri soggetti:
Un contratto può produrre effetti anche nei confronti di "terzi" - cioè di persone che non sono quelle direttamente coinvolte, né sono eredi o altri aventi causa - in alcune situazioni particolari.
Ciò avviene soprattutto nei seguenti casi: