Effetti del contratto

Effetti del contratto: cosa accade quando si stipula un contratto

Il contratto perfezionato e il diritto di recesso

Fino a quando un contratto non viene perfezionato – cioè creato definitivamente in ogni sua minima parte - ogni persona coinvolta in esso ha sempre la possibilità di cambiare idea e decidere di tirarsi indietro.
Il nostro ordinamento, infatti, prevede il diritto di recesso, cioè la possibilità per una persona di sciogliere quel contratto se non è ancora stato eseguito, comunicando la sua decisione all'altra parte entro un certo termine.

Un contratto stipulato, invece, "ha forza di legge tra le parti". Questo significa che, nel momento in cui viene creato formalmente, le persone coinvolte sono obbligate dalla legge a rispettarlo e a subire tutte le conseguenze (gli effetti) che produce.
Inoltre, a questo punto non è più possibile il recesso unilaterale, cioè una persona non ha più modo di provare a svincolarsi e quindi liberarsi dagli obblighi che ha assunto. Quel contratto può, infatti, essere sciolto solo se ci sono particolari motivi previsti dalla legge oppure se si verifica un "mutuo consenso" (detto anche "mutuo dissenso"), cioè se vengono presi nuovi accordi che hanno come scopo proprio quello di far cessare i suoi effetti.

Gli effetti del contratto reali e obbligatori

Gli effetti che produce un contratto possono essere "reali" oppure "obbligatori".

Si parla di effetti reali quando, con un contratto, vengono trasferiti diritti reali (i diritti che ogni persona può esercitare su beni propri o altrui) o altri diritti. Ad esempio, un effetto reale si ha quando con un contratto viene trasferita la proprietà di un bene: se firmo un contratto per acquistare l'appartamento di Luca, come "effetto" avrò che, da quel momento, sarò considerato io il nuovo proprietario di quella costruzione.

Si parla, invece, di effetti obbligatori quando con un contratto nascono obbligazioni, cioè le persone che lo stipulano si ritrovano a dover rispettare un obbligo come "dare", "fare" o "non fare" qualcosa (eseguire una prestazione). Ad esempio, se firmo un contratto di lavoro subordinato, avrò come "effetto" la nascita dell'obbligo per me di compiere quelle azioni (svolgere l'impiego) per le quali verrò pagato.

Effetti del contratto verso chi l'ha stipulato e verso terzi

Gli effetti del contratto valgono per i soggetti direttamente coinvolti, cioè per le persone che l'hanno stipulato. Possono, però, riguardare anche altri soggetti:

  1. eredi: se una persona muore, i suoi eredi subentrano in tutta la sua posizione patrimoniale, per cui prendono il suo posto anche nel caso del contratto;
  2. altri "aventi causa", ovvero altri soggetti che possono succedere per una qualche ragione particolare ad una delle due persone che hanno creato quel contratto.

Un contratto può produrre effetti anche nei confronti di "terzi" - cioè di persone che non sono quelle direttamente coinvolte, né sono eredi o altri aventi causa - in alcune situazioni particolari.
Ciò avviene soprattutto nei seguenti casi:

Effetti del contratto: Elenco Avvocati e Studi Legali
Contratti: Recesso e Risoluzione
Il Recesso è un atto con cui una delle parti chiede che il contratto sia prosciolto a causa di un ripensamento o per insorte anomalie; la Risoluzione è lo scioglimento (entrambe le parti) del contratto per inadempimento, impossibilità sopravvenuta, ecc.
Finanziamento: Leasing, cos’è
È una locazione finanziaria. Voglio acquistare un bene (es. moto) ma non ho la somma. Chiedo un prestito a una società di leasing, che compra "per me", io entro subito in possesso del bene e pago un canone periodico alla società. Estinto il debito, il bene diventa di mia proprietà.
Somministrazione continuativa
È un contratto avente per oggetto prestazioni che si protraggono ininterrottamente per tutta la durata del contratto. Non vi è soluzione di continuità (ovvero non viene interrotta la continuità). Ne sono esempio i contratti per la fornitura quotidiana di gas, luce ed acqua.
Effetti contratto: cosa significa
Con effetti del contratto si intendono le conseguenze dello stesso, intese come godimento del bene o sanzioni: una volta che il contratto è stato stipulato acquisisce forza di legge tra le parti, le quali sono obbligate per legge a rispettare gli accordi presi e sottoscritti.
Contratto di compravendita
Anche detto di vendita, questo è il contratto più diffuso e utilizzato. Ha per oggetto la vendita di beni (mobili e immobili) e il passaggio di proprietà da una persona ad un’altra, dietro pagamento. La vendita può riguardare beni già esistenti o ancora da creare (es. casa).
Rendi visibile il tuo Studio Legale in Internet
e ricevi contatti mirati in base alle tue competenze

Area Professionisti:

Contatta la Redazione: 0547.28909
tutte le mattine, dal lunedì al venerdì: 9:00-13:30