Si ha un'espromissione quando una terza persona, priva della delega del debitore, decide spontaneamente di far suo un debito e di saldarlo.
Ad esempio, io ho un debito con Luca, ma Giovanna decide di pagarlo anche se non tocca a lei farlo e non ha avuto alcuna delega da parte mia.
In questo caso, Giovanna è chiamata espromittente, Luca espromissario mentre io sono l'espromesso.
Alla base dell'espromissione c'è quindi la "spontaneità": la terza persona, infatti, decide di far diventare sua l'obbligazione del debitore (cioè il dovere di "dare", "fare" o "non fare" qualcosa in favore del creditore) spontaneamente, senza aver ricevuto incarichi o ordini vari. Questo elemento rende l'espromissione diversa dalla delegazione, dove invece la terza persona interviene solo dopo aver ricevuto l'ordine oppure l'invito da parte del debitore a saldare il debito al posto suo.
Espromissione cumulativa: si ha quando il creditore accetta l'intervento di questa terza persona nel rapporto, ma non "libera" il debitore dal suo obbligo. Il debitore originario continua ad esser visto come colui che deve rispettare il dovere di dare o fare qualcosa in favore del creditore, mentre la nuova persona semplicemente si affianca a lui in questa situazione. Entrambi si ritrovano, quindi, ad essere considerati obbligati "in solido": il creditore può, infatti, pretendere di essere soddisfatto da uno o dall'altro indifferentemente. Nel momento in cui uno di loro salda il debito, anche l'altro verrà considerato libero da quell'obbligazione.
Quindi, se Luca mi ha prestato 1.000 euro, Giovanna decide di pagare al posto mio e lui accetta ma non mi libera dall'obbligazione, avrà il diritto di chiedere indietro quella somma a lei o a me indifferentemente. Se uno di noi paga ciò che deve, anche l'altro sarà finalmente considerato libero da questo debito.
Espromissione liberatoria: si ha quando il creditore non solo accetta l'intervento della terza persona nel rapporto, ma decide anche di considerarla come nuovo ed unico debitore e, quindi, di liberare il debitore originario.
Il creditore, infatti, rilascia una dichiarazione scritta grazie alla quale il suo vero debitore perde l'obbligo di dare o fare qualcosa per lui, mentre quest'obbligo passa invece nelle mani della terza persona che ha preso il suo posto.
Quindi, se Luca accetta Giovanna e rilascia un documento scritto nel quale viene detto in maniera esplicita che, da quel momento, sarà lei nuovo debitore, io non sarò più obbligato a nulla, perciò non potrà pretendere più niente da me.
La terza persona puà tardare o non saldare il debito?
La terza persona può rifiutarsi di pagare o tardare il pagamento (quindi "opporre eccezioni") solo se il debitore originario stesso aveva una ragione valida per non dover più saldare quel debito. Non deve trattarsi, però, di ragioni personali (ad esempio non può dire che si rifiuta di pagare perché il vero debitore è incapace di intendere e di volere) o di cose che sono accadute dopo che è nata l'espromissione.
Non può invece rifiutarsi di eseguire la prestazione per una ragione qualsiasi che riguarda i suoi stessi rapporti con il debitore originario, se questo non è stato previsto dagli accordi presi per l'espromissione.