Accollo del debito
L'accollo è un contratto tra debitore (accollato) ed una terza persona (accollante). Su questo contratto viene stabilito che il debito che è stato assunto nei confronti del creditore (accollatario) venga saldato proprio da questa terza persona.
Ad esempio, io ho un debito con Luca di 5.000 euro. Maria decide di darmi una mano, perciò stipuliamo un contratto sul quale decidiamo che sia lei a restituire quella somma a Luca allo scadere dei termini.
L'accollo può essere interno oppure esterno.
- Accollo interno: il creditore non prende parte al contratto e può anche non venire mai a sapere della sua esistenza, oppure può semplicemente decidere di non aderire ad esso. In questo caso, quindi, questo contratto resta solamente un accordo tra debitore e terza persona.
- Accollo esterno: il creditore viene a sapere di questo contratto e decide di aderire allo stesso. Dando la sua adesione lo rende quindi irrevocabile. Proprio per questo, prima di decidere di aderire, è buona regola per lui anche verificare cosa c'è scritto sul contratto. L'accordo, infatti, potrebbe anche prevedere una "liberazione" del debitore, cioè potrebbe esser stato deciso e scritto che, pagando la terza persona quel debito, il debitore originario dovrà essere considerato libero da quell'obbligazione (cioè dal dovere di dare o fare qualcosa per il creditore).
L'accollo può essere, inoltre, cumulativo oppure liberatorio.
- Accollo cumulativo: il creditore accetta il contratto ma decide anche di non liberare il debitore originario dal suo obbligo. Questo significa, allora, che la terza persona intervenuta si ritrova semplicemente ad assumere lo stesso obbligo che ha il debitore. Il creditore, quindi, può chiedere la restituzione del suo credito ad uno di loro indifferentemente.
- Accollo liberatorio: il creditore accetta il contratto e decide anche di considerare solo la terza persona come suo nuovo debitore, liberando, quindi, il debitore originario. Per farlo, deve rilasciare una dichiarazione esplicita nel momento in cui aderisce all'accordo.
Infine, può anche essere volontario oppure ex lege.
- Accollo volontario: debitore e terza persona decidono volontariamente di dar vita a questo contratto.
- Accollo ex lege: per legge ci sono alcuni casi in cui l'accollo interno può avvenire in automatico (ad esempio quando si tratta di gestione degli affari), altri in cui può esserci un accollo liberatorio (ad esempio quando ci si trova di fronte ad una cessione del contratto, cioè quando una persona viene sostituita da un'altra in un contratto), altri ancora un accollo cumulativo (ad esempio per il trasferimento di un'azienda).
Il creditore può rivolgersi al debitore anche dopo averlo liberato solo in due casi:
- se ha dichiarato che si sarebbe comunque rivolto a lui se la terza persona non avesse saldato sul serio quel debito;
- se la terza persona che si è accollata il debito era in realtà già insolvente nel momento in cui è stato creato quel contratto, cioè era già in una condizione tale da essere impossibile per lei pagare davvero quella somma.
Il nuovo debitore, infine, può "opporre eccezioni" al creditore - cioè cercare di far valere ragioni per ritardare o proprio evitare il pagamento – per motivi che riguardano il contratto di accollo (ad esempio perché è un contratto non valido), ma non per cose che riguardano i suoi rapporti con il debitore originario.
Accollo: Elenco Avvocati e Studi Legali
Somministrazione continuativa
È un contratto avente per oggetto prestazioni che si protraggono ininterrottamente per tutta la durata del contratto. Non vi è soluzione di continuità (ovvero non viene interrotta la continuità). Ne sono esempio i contratti per la fornitura quotidiana di gas, luce ed acqua.
Effetti contratto: cosa significa
Con effetti del contratto si intendono le conseguenze dello stesso, intese come godimento del bene o sanzioni: una volta che il contratto è stato stipulato acquisisce forza di legge tra le parti, le quali sono obbligate per legge a rispettare gli accordi presi e sottoscritti.
Prestito fiduciario: cos’è
È un finanziamento non finalizzato (non legato ad un acquisto) che viene concesso al richiedente sulla semplice fiducia: l’istituto di credito non pretende garanzie materiali, ma solo i documenti che dimostrino la sua posizione sociale, economica e la possibilità di rendere il prestito.
Rescissione del contratto
Se il contratto presenta uno squilibrio notevole (difetto genetico, cioè già al momento della stipula, ma non "visto") tra la prestazione di una parte e il corrispettivo dell’altra, la parte che "patisce" lo squilibrio può rescindere dal contratto (entro un anno dalla stipula).
Contratto di franchising
È il contratto col quale un imprenditore (franchisor), previo compenso, accorda ad un altro imprenditore (franchisee) il diritto di vendere i suoi prodotti o servizi, usando il suo marchio e i suoi segni distintivi. Es. le catene di negozi uguali in Italia e all’estero: calze, fast food, ecc.