Cosa succede quando cambia il debitore
Quando due persone instaurano un rapporto obbligatorio, cioè basato su "obbligazioni" (doveri che per legge bisogna rispettare), ciascuna di loro può ritrovarsi costretta ad eseguire una prestazione ("dare", "fare" o "non fare" qualcosa in favore dell'altra persona) in modo esatto.
Se ad esempio Michele ha un debito con Lucia di 20.000 euro e deve restituirle quella cifra entro un anno, per liberarsene dovrà rispettare alla lettera il suo dovere: deve essere proprio lui a pagare quella somma e deve fare in modo che quel denaro arrivi esattamente nelle tasche di Lucia. Solo così, infatti, potrà essere considerato libero dalla sua obbligazione.
In alcuni casi creditore o debitore possono essere sostituiti.
Un'altra persona, infatti, può intervenire in questo rapporto, prendendo il posto di uno o dell'altro a seconda dei casi e degli accordi.
Se sostituisce il creditore, questa terza persona assume il suo diritto di credito, le eventuali garanzie di quel credito nonché la possibilità di agire legalmente contro chi non salda il debito; se invece sostituisce il debitore, assume l'obbligo di eseguire correttamente la prestazione in favore del creditore.
Per sostituire un debitore, però, è spesso necessaria l'autorizzazione del creditore.
La legge, infatti, mentre da un lato permette alla persona che ha dato un credito di essere sostituita senza il consenso del debitore, dall'altro lato non offre questa possibilità alla persona indebitata: se cambia il debitore possono esserci conseguenze anche spiacevoli per il creditore.
Se ad esempio al posto di Michele si decide che il debito venga pagato da Claudio ma Claudio è una persona con grossi guai economici nonché "nullatenente" (cioè non è proprietario di alcun bene di valore), Lucia rischia non solo di non riavere indietro le 20.000 euro che ha prestato, ma anche di non poter agire sul patrimonio del nuovo debitore chiedendo che quei beni vengano pignorati e venduti per potersi rifare con il ricavato della vendita.
I casi in cui un debitore può essere sostituito sono:
- la delegazione: il debitore ordina o fa promettere ad un'altra persona di pagare il debito al posto suo. In questo modo, se il creditore accetta, questa persona si ritrova ad essere nuovo debitore;
- l'espromissione: una terza persona, senza aver ricevuto ordini o inviti da parte del debitore, decide spontaneamente di saldare il debito al posto suo;
- l'accollo: il debitore ed un'altra persona firmano un contratto in base al quale questo terzo soggetto prende l'impegno di saldare il debito al posto suo.
Delegazione, Espromissione, Accollo: Elenco Avvocati e Studi Legali
Contratto d’opera: tipi
Esistono due forme di questo tipo di contratto: contratto d’opera manuale, in cui il prestatore d’opera è un artigiano (muratore, imbianchino, ecc); contratto d’opera intellettuale, in cui il prestatore d’opera è un professionista "intellettuale" (avvocato, psicologo, ecc).
Prestito: cessione del quinto
È una forma particolare di finanziamento personale, non finalizzato, che viene concesso ai lavoratori dipendenti (pubblici e statali) e pensionati. Le rate del prestito vengono scalate mensilmente, nella proporzione di un quinto, direttamente dallo stipendio, salario o pensione.
Risoluzione del contratto
Riguarda i contratti a prestazioni corrispettive, ossia ciascuna parte dà all’altra qualcosa in cambio di qualcosa (es. compra-vendita). Il contratto si può risolvere se, dopo la stipula, sopraggiunge una circostanza che ne impedisce la realizzazione (manca la corrispettività).
Contratti atipici: cosa sono
Sono i contratti non direttamente disciplinati dal diritto ma creati liberamente dalle parti, in base alle loro specifiche necessità. Questi contratti sono "liberi" ma devono essere leciti. Es. contratti atipici: di leasing, di franchising, di apprendistato, di formazione, di lavoro a chiamata, ecc.
Contratti: Recesso e Risoluzione
Il Recesso è un atto con cui una delle parti chiede che il contratto sia prosciolto a causa di un ripensamento o per insorte anomalie; la Risoluzione è lo scioglimento (entrambe le parti) del contratto per inadempimento, impossibilità sopravvenuta, ecc.