Pegno

Il Pegno: consegnare un bene come garanzia al creditore

I Pegni

Il pegno si ha quando il debitore consegna al creditore un bene mobile come garanzia del fatto che salderà il suo debito.
Se il debitore non rispetta i patti, il creditore può a questo punto chiedere ad un giudice di diventare proprietario di quel bene oppure di venderlo forzatamente, in modo tale da recuperare così il credito che non gli è stato restituito.
In questo modo il creditore ha anche la precedenza su altri eventuali creditori. Se quella persona era indebitata anche con altra gente, infatti, chi ha ricevuto il pegno ha il diritto di essere soddisfatto per primo con il bene rappresentato dal pegno rispetto agli altri.

Il pegno nasce da un contratto tra creditore e debitore oppure tra il creditore ed un terzo "datore di pegno" (una terza persona che si sostituisce al debitore).
Se il credito supera le 2,58 euro, deve esserci un contratto formale, cioè scritto e con data certa. Possono essere dati in pegno beni mobili, crediti oppure altri diritti che riguardano beni mobili. I beni dati in pegno devono avere tutti più o meno lo stesso valore del credito che è stato ricevuto.
Ad esempio, Maria ha un debito con Vittorio di 15.000 euro. Come garanzia del fatto che, allo scadere dei termini, lo salderà, gli dà in pegno la sua automobile, dello stesso valore.

Il creditore che riceve il bene in pegno (oppure il documento sul quale è scritto che quel bene è destinato solo a lui) ha l'obbligo di custodirlo e non può usarlo senza il permesso del debitore, né passarlo ad altri.

Se il debitore salda il suo debito, il creditore gli restituisce il bene.
Se erano state date in pegno cose fungibili (cioè che possono essere sostituite con altre dello stesso genere, ad esempio 1 kg di grano), il pegno si dice allora "irregolare": se il debitore rispetta il suo impegno, il creditore non dovrà restituirgli esattamente quello che ha ricevuto (quel kg di grano preciso) ma qualcos'altro della stessa natura (un altro kg di grano).

Se invece il debitore non salda il debito, il creditore deve prima di tutto ordinargli con un documento scritto di farlo; se anche così non ottiene nulla, può allora far vendere ciò che ha in pegno oppure chiedere al giudice di assegnargliela del tutto, cioè di diventarne proprietario. A questo punto il giudice farà valutare quel bene e, se il suo valore risulterà più alto di ciò che avrebbe dovuto pagare il debitore, il creditore dovrà restituire la differenza.
Ad esempio, Paola non ha pagato un debito di 25.000 euro che ha con Simona, ma le ha dato in pegno un dipinto. Simona può allora chiedere al giudice di diventarne proprietaria ma, poiché il dipinto vale 30.000 euro, dovrà restituire a Paola le 5.000 euro di differenza.

Anche i crediti possono essere dati in pegno.
Per esempio io sono debitore di Luca e, a mia volta, ho prestato dei soldi a Marco, per cui ho nei suoi confronti un diritto di credito.
Fino a quando non sciolgo il mio debito con Luca, posso dargli in pegno questo mio diritto di credito.

Luca (mio creditore) dovrà conservarlo, riscuotere eventuali interessi e, quando il debito di Marco (mio debitore) scadrà, anche riscuoterlo.
In quest'ultimo caso, se si tratta di denaro o di altri beni, deve depositarli in un luogo stabilito con me o deciso da un giudice.

Nel momento in cui scadrà anche il credito garantito – cioè quello protetto dal pegno – Luca potrà allora trattenere ciò che gli basta per soddisfarsi (o chiedere di diventare proprietario di quei beni se non si tratta di denaro) e restituire l'eventuale differenza a me oppure a Marco.

Per questo tipo di pegno è importante che ci sia un contratto, che deve essere notificato alla terza persona (quindi a Marco). La terza persona può in alternativa accettarlo con un atto scritto con data certa. Una volta accettato, non potrà opporsi a queste operazioni.


Vedi anche:

Pegno: Elenco Avvocati e Studi Legali
Contratto di appalto: cos’è
È un accordo stipulato tra una parte (committente, può essere una persona o un ente) e un’altra (appaltatore, in genere un’impresa) affinché l’appaltatore realizzi per il committente un’opera (es. costruzione casa) o un servizio (es. mensa scolastica), dietro compenso.
Contratto di franchising
È il contratto col quale un imprenditore (franchisor), previo compenso, accorda ad un altro imprenditore (franchisee) il diritto di vendere i suoi prodotti o servizi, usando il suo marchio e i suoi segni distintivi. Es. le catene di negozi uguali in Italia e all’estero: calze, fast food, ecc.
Contratto di fideiussione
È quel contratto attraverso il quale un terzo garantisce al creditore che il debito che un’altra persona ha contratto con lui sarà ripagato: Pino compra una macchina da Bruno; Aldo con una fideiussione garantisce a Bruno che, se Pino non coprirà il debito, lo pagherà lui stesso.
Prestito: cessione del quinto
È una forma particolare di finanziamento personale, non finalizzato, che viene concesso ai lavoratori dipendenti (pubblici e statali) e pensionati. Le rate del prestito vengono scalate mensilmente, nella proporzione di un quinto, direttamente dallo stipendio, salario o pensione.
Contratto: la nullità
Un contratto è dichiarato nullo (cioè come se non fosse mai stato stipulato) quando presenta gravi difetti o anomalie, come: va contro la legge; manca degli elementi essenziali; causa o oggetto sono "illeciti" o impossibili da realizzare; c’è stata violenza fisica contro una parte.
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