Nullità del contratto
Un contratto è dichiarato nullo quando presenta gravi difetti o anomalie. In questi casi viene considerato come se non fosse mai stato stipulato, per cui non produce effetti e vengono annullati anche quelli che può aver prodotto fino a quel momento.
È del tutto nullo quando:
- va contro norme imperative, cioè quelle regole previste dal nostro ordinamento che non è possibile derogare;
- non presenta gli elementi essenziali obbligatori per legge, ovvero accordo (la decisione presa dalle persone che lo hanno stipulato), causa (il motivo per il quale è stato creato), oggetto (il suo contenuto) e forma (in quale modo è stato stipulato, se in forma orale oppure scritta);
- causa oppure oggetto sono "illeciti" e/o "impossibili", cioè vanno contro la legge oppure si tratta di qualcosa che non sarebbe possibile realizzare;
- c'è stata "violenza fisica", comprese le situazioni in cui sono state somministrate sostanze stupefacenti per colpa delle quali una persona ha firmato qualcosa che, altrimenti, non avrebbe mai accettato.
L'azione di nullità può essere richiesta da chiunque sia interessato a far considerare nullo quel contratto, oppure può essere decisa d'ufficio da un giudice. La richiesta può essere inoltrata in qualunque momento, anche dopo molto tempo dalla conclusione del contratto.
La nullità vale anche per eventuali terze persone, non solo per chi ha stipulato quel contratto: se ho comprato una casa da una persona che, a sua volta, l'aveva acquistata con un contratto invalido, la nullità di questo contratto può colpire anche me.
Non può, infine, essere convalidato, cioè non è possibile chiedere ad un giudice di considerarlo comunque valido.
La nullità, però, può anche essere parziale, quando sono solo alcune clausole a presentare gravi difetti. In questo caso, se ci si accerta che le persone coinvolte avrebbero comunque stipulato quel contratto anche senza quelle clausole e se possono essere sostituite con norme imperative di legge, la nullità non colpisce l'intero atto, che resta, quindi, valido.
Annullabilità del contratto
Un contratto è annullabile quando presenta difetti meno gravi rispetto a quelli che lo renderebbero nullo. Può comunque produrre effetti fino a quando non si ottiene con successo il suo annullamento.
Può essere annullato quando:
- ci si trova di fronte ad una incapacità legale, cioè una delle persone che ha stipulato il contratto è minorenne o incapace di intendere e di volere oppure condannata all'ergastolo;
- si è verificato un errore durante la sua creazione. L'errore può riguardare molte questioni differenti: può trattarsi, infatti, di un "errore-motivo" (una persona stipula un contratto solo perché ha percepito in modo sbagliato la realtà: io, ad esempio, ho donato la mia auto a mio zio perché credevo fosse in pessime condizioni economiche) oppure di un "errore-vizio", cioè un errore tecnico, di forma. Può trattarsi anche di errore relativo all'oggetto del contratto (ho comprato l'appartamento sbagliato) oppure all'identità o alle qualità dell'altra persona coinvolta (credevo fosse Luca, invece era suo nonno);
- c'è stata "violenza morale", cioè se una persona è stata costretta a firmarlo perché ha ricevuto minacce oppure sono stati minacciati suoi parenti stretti;
- c'è stato "dolo", cioè un inganno ha portato una persona a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe mai accettato.
L'azione di annullabilità può essere richiesta solo dalla persona che per legge ha interesse ad ottenerla (o da un suo rappresentante), eredi vari dell'interessato oppure da chi è vittima dell'errore, della violenza o del dolo.
Questa azione può essere prescritta (quindi richiesta) entro 5 anni, che vengono conteggiati in modo diverso a seconda dei casi: ad esempio, per un minorenne vengono calcolati a partire dal giorno in cui raggiunge la maggiore età, mentre per l'errore o il dolo dal giorno in cui sono stati scoperti.
Inoltre, ha effetto solo per chi ha stipulato quel contratto, non per terze persone.
L'annullabilità può essere comunque convalidata, cioè è possibile fare in modo che quel contratto, nonostante vizi e difetti vari, venga ancora considerato valido. Ciò accade se la persona che potrebbe chiedere l'annullamento dichiara espressamente di voler invece considerare valido quel contratto oppure lo fa in modo "tacito", cioè inizia ad eseguirlo nonostante tutto.
Contratto: nullità ed annullabilità: Elenco Avvocati e Studi Legali
Prestito a dipendenti: cos’è
È una forma di finanziamento che viene concessa a lavoratori dipendenti (pubblici o privati). Può essere finalizzato (legato ad un acquisto) o non finalizzato (disporre di una data liquidità). La garanzia del rimborso è data da parte del reddito da lavoro dipendente o del TFR maturato.
Risoluzione per impossibilità
Dopo la stipula del contratto se una parte non può più rispettare i termini dello stesso a causa di una sopraggiunta impossibilità di cui non ha colpa (es. vendo la casa ma questa crolla per il terremoto), il contratto può essere risolto, sciolto (tramite Giudice).
Contratti: Recesso e Risoluzione
Il Recesso è un atto con cui una delle parti chiede che il contratto sia prosciolto a causa di un ripensamento o per insorte anomalie; la Risoluzione è lo scioglimento (entrambe le parti) del contratto per inadempimento, impossibilità sopravvenuta, ecc.
Contratti: elementi essenziali
Affinché il contratto abbia valore legale deve necessariamente contenere i seguenti elementi: l’accordo (la decisione delle parti); l’oggetto (cosa si dà, si fa o si non fa); la causa (lo scambio, la vendita, ecc); la forma del contratto (tacito, orale, scritto).
Prestito personale: cos’è
È una forma di finanziamento non finalizzato, ossia non viene richiesto per l’acquisto di uno specifico bene o servizio, ma per poter disporre di una certa somma da usare a propria scelta (es. per un viaggio, o altro). La cifra sarà rimborsata a rate con importi e scadenze prestabilite.