Il contratto di factoring è un accordo che un imprenditore - detto cedente - prende con un altro professionista - detto factor - attraverso il quale gli dà in gestione i suoi crediti presenti e futuri. Chi li riceve ha l'obbligo di amministrarli e riscuoterli e, allo scadere dei termini, deve consegnare il corrispettivo pattuito, cioè l'importo di questi crediti dal quale viene detratta una commissione, quindi una percentuale. Ha, inoltre, l'obbligo di fornire al committente anche altri servizi, in modo particolare la tenuta della contabilità.
Le parti coinvolte nel contratto sono quindi l'imprenditore cedente ed il cessionario factor. Per legge può assumere il ruolo di factor solo una banca oppure un intermediario finanziario.
I crediti dell'imprenditore committente corrispondono ad altrettanti diritti: può pretendere dai suoi debitori il pagamento di somme di denaro.
Se l'imprenditore ha numerosi crediti con scadenze diverse, ma non ha tempo per gestirli tutti o comunque desidera avere subito liquidità (cioè il denaro che dovrebbe ricevere come pagamento), può decidere di "passarli" ad un factor, il quale si preoccuperà, quindi, di amministrarli per conto suo trattenendo alla fine una percentuale.
La somma che può essere trattenuta è maggiore se il factor decide di assumere anche il "rischio d'insolvenza", cioè se anticipa l'intero importo di quei crediti, pagandolo di tasca sua all'imprenditore prima che arrivi la loro scadenza. In questo modo, nel caso in cui i debitori non dovessero più saldare i loro debiti (inadempimento), sarebbe lui in un certo senso a rimetterci e non l'imprenditore.
Per questo il factor può scegliere di stipulare questo tipo di contratto dopo essersi accertato della solvibilità dei clienti dell'imprenditore, cioè dopo aver avuto la certezza che quei debitori siano sul serio in grado di pagare ciò che devono.
Il contratto di factoring è stato regolamentato nel 1991.
Nato come contratto atipico, si è deciso poi di dargli delle norme precise attraverso una legge sulla cessione dei crediti d'impresa. Questa legge ha precisato anche quali sono le caratteristiche fondamentali che non possono mancare in un contratto di factoring per essere considerato valido, elementi che riguardano in modo particolare i soggetti che possono stipularlo, la natura dei crediti da gestire ed il modo in cui può avvenire la cessione.
Quanto alla natura dei crediti, devono essere crediti che riguardano l'impresa del cedente, quindi la sua azienda. L'imprenditore può dare in gestione al factor sia i crediti presenti che quelli futuri, cioè quelli non ancora esistenti ma che prevede nasceranno in futuro. Questi ultimi, però, devono sorgere entro 24 mesi.
La cessione può essere "pro solvendo" oppure "pro soluto":