Il contratto di transazione è un accordo grazie al quale due persone possono decidere di farsi a vicenda delle concessioni, per porre fine ad una lite che è sorta tra loro oppure per evitare nascano controversie in futuro.
Con questo accordo, le persone coinvolte rinunciano a parte delle proprie pretese per arrivare ad un punto d'incontro ed evitare, quindi, di portare la lite dinanzi a un giudice.
Esempio di atto di transazione: Luca ritiene che io debba restituirgli una somma di 5.000 euro per un vecchio debito, mentre io invece sono dell'idea di non dovergli pagare proprio nulla. Potremmo risolvere la questione rivolgendoci ad un giudice, ma non avremmo certezze sull'esito della lite giudiziaria (il giudice potrebbe decidere in favore mio oppure suo) e comunque dovremmo attendere un po' di tempo prima di veder conclusa questa vicenda.
Per evitare, allora, lunghe attese ed incertezze, entrambi possiamo optare per un atto transazione, decidendo per esempio che io paghi la somma di sole 2.000 euro. In questo modo, rinunciando entrambi alle nostre pretese (lui a quella di ricevere da me 5.000 euro; io a quella di non pagarlo affatto), risolveremmo la lite senza aver bisogno di agire in altri modi.
Per poter dar vita ad una transazione è necessario che i diritti oggetto della lite abbiano una natura patrimoniale (riguardino, cioè, cose che è possibile valutare economicamente) e siano diritti di cui le persone possano disporre liberamente, cioè farne ciò che vogliono.
La transazione, quindi, non può nascere su "diritti indisponibili", ovvero su quei diritti ai quali non si può rinunciare né è possibile trasferire ad altri per via della loro stessa natura o di una disposizione di legge. Per esempio, non può esserci transazione su un diritto patrimoniale nato da determinati rapporti familiari, come ad esempio il diritto agli alimenti.
Se oggetto della transazione sono proprio i diritti indisponibili, questo tipo di contratto può essere considerato nullo.
La transazione può essere "mista" oppure "novativa".
La "transazione mista" si ha quando le persone decidono di mettere fine alla lite tra loro (o prevenirla) creando, modificando oppure estinguendo dei rapporti diversi da quelli che sono oggetto di pretese e contestazioni.
La "transazione novativa", invece, si ha quando il relativo contratto prende completamente il posto di ciò che ha generato quel tipo di rapporto controverso. In questo modo, con esso nasce una nuova obbligazione, cioè un nuovo obbligo che una delle due parti (o entrambe) devono rispettare e che risulta diverso da ciò che aveva scatenato o poteva scatenare quella lite.
La forma di una transazione è generalmente libera, ma se si vuole fornire una prova della sua esistenza è meglio dar vita ad un contratto di questo tipo in forma scritta.
Se poi il rapporto giuridico oggetto della transazione è nato proprio da un contratto scritto, è richiesta la forma scritta anche della transazione.
La transazione può, infine, essere annullata in vari casi.
Ad esempio, è annullabile quella che nasce per risolvere una lite su qualcosa che è già stato deciso in una sentenza (anche se le persone coinvolte, o una sola tra loro, non ne erano a conoscenza), così come è annullabile la transazione che è nata basandosi su documenti che in seguito vengono riconosciuti come falsi.
È annullabile la transazione sorta per via di un contratto illecito o comunque nullo.
Inoltre, la transazione può essere annullata anche per "temerarietà della pretesa di una delle parti", cioè quando una delle persone coinvolte sa che la sua pretesa è in realtà infondata.