La somministrazione è un contratto in base al quale il somministrante si impegna ad eseguire in favore del somministrato delle prestazioni ("dare", "fare" o "non fare" qualcosa) in cambio del pagamento di una somma. Queste prestazioni possono essere periodiche oppure continuative.
Le prestazioni periodiche sono quelle che si ripetono a distanza di tempo, secondo determinate scadenze, come per esempio accade con un abbonamento ad una rivista che viene consegnata ogni tot mesi oppure con il rifornimento di generi alimentari ad una scuola.
Le prestazioni continuative sono invece quelle che si prolungano ininterrottamente per tutta la durata del contratto. È il caso di gas, luce ed acqua che vengono fornite a ciascuno di noi quotidianamente da varie aziende.
La caratteristica principale del contratto di somministrazione è che si tratta appunto di un unico contratto, ma riguarda più prestazioni ripartite nel tempo. Proprio per questo, nel momento in cui una di queste prestazioni deve essere eseguita, non è necessario dar vita ad un nuovo contratto: se l'azienda X rifornisce ogni 2 mesi il mio ristorante di un certo numero di casse d'acqua, non è necessario stipulare con lei un nuovo contratto tutte le volte in cui si avvicina la data della consegna.
L'entità della somministrazione - cioè la quantità di cose che bisogna dare o fare - se non è indicata sul contratto, deve provvedere al normale fabbisogno del somministrato, quindi della persona che deve riceverla. Può essere, però, deciso da entrambe le parti anche un limite minimo o massimo per l'intera somministrazione oppure per le singole prestazioni.
Un caso particolare è quello dell'impegno di potenza tipico dei contratti per la fornitura di energia elettrica. In questi contratti è indicato un quantitativo massimo concordato e la persona che usufruisce del servizio ha, quindi, il diritto di ricevere tot Kilowatt all'ora. Può utilizzarli tutti o meno, ma ha comunque l'obbligo di pagare sia ciò che effettivamente consuma, sia una quota fissa mensile per quel quantitativo massimo.
Il prezzo della somministrazione viene pagato nel momento in cui le prestazioni vengono eseguite (in caso di prestazioni periodiche) oppure in base alle scadenze d'uso (in caso di prestazioni continuative).
A volte le parti possono anche decidere un prezzo fisso per tutta la durata del rapporto. Questo accade soprattutto quando si tratta di contratti di somministrazione di breve durata.
Nel caso in cui una delle due parti non rispetti l'impegno preso (inadempimento), può essere chiesta la risoluzione del contratto, ma solo di fronte a situazioni gravi che fanno venir meno la fiducia su ciò che potrebbe accadere in futuro: se non pago la bolletta del gas per 8 mesi, l'azienda fornitrice ha tutte le ragioni per non fidarsi più di me, per cui può sospendermi il servizio e chiedere la risoluzione del contratto. Se invece si tratta di inadempimenti lievi, non può essere sospesa l'esecuzione del contratto senza aver prima avvisato l'altra parte: se non ho pagato la bolletta per un solo mese, quell'azienda non può sospendere la fornitura di gas senza avermi prima avvisato.
Se la durata del contratto non è stata stabilita, ciascuna delle due parti può recedere dando un preavviso all'altra.
Infine, in alcuni casi può anche esserci un "obbligo di preferenza" per il somministrato: la persona che riceve la somministrazione può assumere l'impegno di preferire quel somministrante (per esempio quel fornitore) se in futuro decide di dar vita ad un nuovo contratto per lo stesso oggetto. Questo patto, però, non può durare più di 5 anni.
Il patto di esclusiva è tipico dei contratti di somministrazione tra produttore industriale e rivenditore. Si tratta di una clausola speciale inserita nel contratto, in base alla quale viene garantita l'esclusiva all'una o all'altra parte.
Se l'esclusiva viene decisa a favore del produttore, il rivenditore si impegna a mettere in vendita solo quei prodotti e non merce uguale di altri produttori; se invece è stabilita in favore del rivenditore, il produttore s'impegna a non vendere direttamente o indirettamente quegli stessi beni o servizi nella zona che è stata assegnata al rivenditore.
L'esclusiva può anche essere "reciproca", cioè decisa a favore di entrambi.