Il contratto di riporto è un contratto attraverso il quale si verifica una compravendita di titoli di credito, cioè di quei documenti che danno prova che esiste un diritto di credito (il diritto che un creditore ha di pretendere che il suo debitore esegua una prestazione, cioè consegni o faccia qualcosa in suo favore). Questo diritto, infatti, può anche essere ceduto ad un'altra persona a titolo oneroso, quindi in cambio del pagamento di una somma di denaro.
Con il contratto di riporto una persona in possesso di titoli di credito di un determinato genere - detta riportato - li vende ad un'altra - chiamata riportatore - ad una certa somma; quest'ultima si impegna a rivenderglieli allo scadere del termine stabilito sul contratto.
Più nello specifico, si è soliti dire che il riportato cede i titoli di credito "a pronti": il loro pagamento, infatti, deve avvenire non appena vengono consegnati o al massimo dopo pochissimi giorni; si impegna, poi, a riacquistarli "a termine", ovvero allo scadere del termine che è stato stabilito sul contratto.
Allo stesso modo, il riportatore si impegna a comprare questi titoli "a pronti" ed a rivenderli al riportato "a termine".
Il contratto di riporto è, dunque, un contratto reale, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive: viene, infatti, considerato concluso solo nel momento in cui si verifica la consegna dei titoli di credito, prevede il pagamento di somme di denaro e le persone coinvolte si ritrovano ad essere entrambe obbligate ad eseguire prestazioni, cioè a "dare", fare" o "non fare" qualcosa l'una a vantaggio dell'altra. Queste prestazioni sono unite da un legame (sinallagma) che fa sì che, se una persona non rispetta l'impegno preso, l'altra non è obbligata a fare ciò che è previsto sul contratto.
Il prezzo al quale i titoli di credito vengono rivenduti al riportato può essere maggiore o minore rispetto a quello iniziale, a seconda di ciò che si vuole ottenere con il riporto.
Se il riportato ha bisogno di denaro liquido, mette in vendita titoli di credito di una certa specie ad un determinato prezzo. Il riportatore li compra e, allo scadere del termine, rivende a quella stessa persona titoli di uguale specie ad un prezzo più alto. In questo modo il riportatore guadagna dall'operazione, mentre il riportato perde qualcosa.
Nonostante questa perdita, il riportato comunque ha dei vantaggi nello stipulare un contratto di riporto: può, infatti, usufruire subito del denaro liquido che gli viene consegnato per l'acquisto dei titoli e, alla fine, rientra comunque in possesso di ciò che ha ceduto.
In altri casi può essere il riportatore a perdere qualcosa con questa operazione. Può accadere, infatti, che il prezzo al quale vengono rivenduti i titoli sia minore rispetto a ciò che è stato pagato per comprarli. Il riportatore può, però, aver avuto un interesse specifico che l'ha spinto a concludere il contratto pur non essendoci un guadagno per lui: ad esempio, può aver deciso di stipularlo in quanto interessato ad avere per un certo periodo di tempo titoli necessari per ottenere la maggioranza nell'assemblea di una società.