Contratto di mandato

Il Contratto di mandato. Essere incaricati di eseguire operazioni giuridiche

Il contratto di mandato: definizione

Il contratto di mandato è un contratto attraverso il quale una persona - mandante - incarica un'altra - mandatario - di svolgere operazioni giuridiche al posto suo, ad esempio concludere contratti o affari, riscuotere crediti ecc.
Questo incarico può essere un incarico generale (curare tutti i suoi interessi o tutti quelli di un certo genere o che riguardano una certa zona) oppure specifico (eseguire un'operazione precisa).

È un contratto di solito a titolo oneroso, nel senso che la persona che viene incaricata riceve un compenso. Questa somma può essere dichiarata sul contratto oppure far riferimento a tariffe professionali o agli usi (a come si è soliti fare), altrimenti viene decisa da un giudice. Le persone coinvolte, però, possono anche stabilire che l'incarico venga assunto in modo gratuito.

Il mandato può essere con rappresentanza o senza rappresentanza.

Mandato con rappresentanza. Il mandatario, grazie ad una procura - cioè un documento scritto ufficiale - può agire non solo per conto della persona che l'ha incaricato, ma anche in suo nome. Le operazioni che compie producono effetti che valgono proprio per quella persona: se compro un'automobile per conto ed in nome di Luca, ad affare concluso ne sarà lui il proprietario.

Mandato senza rappresentanza. Il mandatario agisce senza procura, per cui l'operazione che compie ha effetti direttamente su di lui: se compro l'automobile per conto di Luca ma non in suo nome, ad affare concluso risulterò io proprietario di quel mezzo.

Il mandatario ha l'obbligo di eseguire l'incarico con "la diligenza del buon padre di famiglia", cioè in maniera corretta ed accurata. Non può superare i limiti previsti dal contratto: se compie operazioni in più che non gli sono state ordinate, avranno effetto solo su di lui, a meno che chi l'ha incaricato non decida di accettarle comunque. Non può, inoltre, farsi sostituire da qualcun altro senza il permesso del mandante.
Una volta concluso l'affare, deve avvisare l'altra parte e fornirle un resoconto di tutta l'operazione, nonché consegnarle eventuali somme riscosse.

Il mandante ha l'obbligo di consegnare alla persona incaricata i mezzi necessari per eseguire l'operazione, rimborsarle eventuali somme anticipate nonché le spese sostenute per svolgere l'incarico e pagarle la somma che è stata stabilita sul contratto. Se l'incarico ha provocato danni al mandatario, deve risarcirli.

Il mandato si estingue in vari casi.
Scompare, infatti, quando scade il termine o viene concluso l'affare per il quale era nato, quando il mandante decide di revocarlo oppure il mandatario rinuncia ad esso.
Se però la rinuncia avviene senza una valida motivazione, il mandatario deve risarcire i danni ed è comunque sempre obbligato ad avvisare il mandante per tempo, in modo tale da permettergli di trovare un'altra persona da incaricare oppure organizzarsi per concludere quell'operazione da solo.
Infine, si estingue quando una delle due persone coinvolte muore oppure viene dichiarata interdetta o inabilitata.

Il mandato può essere revocato se è stato conferito nell'interesse esclusivo del mandante.
È invece irrevocabile se entrambe le parti hanno deciso di considerarlo tale, se è stato conferito nell'interesse di tutte le persone coinvolte o ancora nell'interesse del mandante ed una terza persona.
Il mandato irrevocabile può, però, comunque essere revocato da chi ha dato l'incarico, ma solo se c'è un motivo valido. In questo caso, se si tratta di mandato a titolo oneroso revocato prima dello scadere del termine (o prima che l'affare sia stato concluso), il mandante deve risarcire i danni al mandatario, così come è obbligato a questo risarcimento se il mandato non ha scadenze ma la sua revoca non avviene per giusta causa.

Mandato collettivo

È un tipo di mandato che prevede il coinvolgimento di più persone.
Può trattarsi, infatti, di un incarico dato da più persone ad un unico mandatario per un'operazione che riguarda tutte loro, oppure può essere una sola persona ad incaricarne tante di concludere un affare. In quest'ultimo caso, se ogni mandatario può concludere quell'operazione anche da solo, si parla di "mandato disgiuntivo"; se invece è necessaria la collaborazione di tutti i mandatari, si parla di "mandato congiuntivo".

Contratto di mandato: Elenco Avvocati e Studi Legali
Risoluzione eccessiva onerosità
Riguarda i contratti ad esecuzione differita (es: acquisto casa su progetto, consegna a 5 anni). Il contratto si può sciogliere se, tra stipula e realizzazione, per cause imprevedibili la prestazione di una parte diventa troppo gravosa per l’altra.
Contratto di franchising
È il contratto col quale un imprenditore (franchisor), previo compenso, accorda ad un altro imprenditore (franchisee) il diritto di vendere i suoi prodotti o servizi, usando il suo marchio e i suoi segni distintivi. Es. le catene di negozi uguali in Italia e all’estero: calze, fast food, ecc.
Somministrazione continuativa
È un contratto avente per oggetto prestazioni che si protraggono ininterrottamente per tutta la durata del contratto. Non vi è soluzione di continuità (ovvero non viene interrotta la continuità). Ne sono esempio i contratti per la fornitura quotidiana di gas, luce ed acqua.
Contratto di permuta: cos’è
È un contratto consensuale attraverso il quale due persone si "scambiano" la proprietà di beni, senza esborso di denaro. Due persone possono quindi "barattare" tra loro: auto, case, terreni, oggetti, ecc. Lo scambio può riguardare beni già esistenti ma anche futuri.
Contratti: elementi accidentali
Sono gli elementi che possono essere contenuti in un contratto, ma che non sono obbligatori per legge ai fini della validità. Sono: Condizione (es. stabilire in base a quali condizioni il contratto produrrà effetti); Termine (es. tempi consegna); Modo (es. come conservare il bene).
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