Il contratto di commissione è un accordo in base al quale una persona – detta committente – ordina ad un'altra – detta commissionario – di vendere o comperare un determinato bene.
Si tratta, quindi, di una forma di mandato basato su una specifica operazione giuridica: viene utilizzato solo quando si vuole incaricare un'altra persona di portare a termine un contratto di compravendita.
Il commissionario può agire sia per conto di un unico committente, sia di più committenti che, di volta in volta, lo incaricano di svolgere un singolo acquisto oppure dar vita ad un'unica vendita.
Gli effetti di un contratto stipulato per conto di un'altra persona, però, si riversano solo sul commissionario.
La persona incaricata, infatti, riceve l'ordine di compiere quell'operazione per conto del committente ma non in suo nome, perché questo mandato è "senza rappresentanza". Quindi le conseguenze dell'acquisto o della vendita hanno valore solo per lui: se Fabio (commissionario) riceve da Luca (committente) l'incarico di acquistare un'automobile, una volta firmato il relativo contratto di compravendita risulterà lui proprietario di quel mezzo.
Gli obblighi del commissionario, allora, sono diversi, ma la maggior parte riguardano l'operazione giuridica che deve svolgere per conto del committente.
Si tratta, infatti, di doveri che deve rispettare nei confronti della terza persona con la quale conclude un contratto di compravendita: se compra un bene, ha l'obbligo di pagare il prezzo a questa terza persona; se invece lo vende, ha l'obbligo non solo di consegnarlo, ma anche di fornire tutte le garanzie tipiche della vendita, come quella che l'oggetto venduto sia privo di difetti che potrebbero renderlo non adatto all'uso che se ne vuol fare. Di conseguenza, se il bene risulterà poi difettato, sarà il commissionario ad essere considerato responsabile, ma potrà comunque agire nei confronti di chi gli ha ordinato di venderlo per chiedere il risarcimento del danno.
Gli obblighi che ha nei confronti del committente, invece, dipendono dall'operazione che deve compiere: se compra un bene, poiché con quell'acquisto ne diventa proprietario pur avendo agito per conto di un'altra persona, deve allora trasferirne successivamente la proprietà al committente; se invece lo vende, deve consegnargli la somma che ha guadagnato con quella vendita.
Il contratto di commissione è un contratto a titolo oneroso: il commissionario ha il diritto di ricevere un compenso per la commissione che svolge. Questo compenso viene chiamato "provvigione" ed equivale ad una percentuale sul valore degli affari che conclude.
Il rischio che la terza persona con la quale stipula il contratto di compravendita non paghi oppure non consegni il bene ricade di solito sul committente.
In alcuni casi, però, nel contratto di commissione può essere inserita una clausola speciale - detta "clausola dello star del credere" - con la quale il commissionario assume anche questo rischio, mettendo a disposizione il suo stesso patrimonio come garanzia che tutto si svolga correttamente.
Se questa clausola è presente, il commissionario ha diritto ad uno specifico compenso oppure ad una maggiorazione sulla provvigione.