Separazione

La Separazione Consensuale e la Separazione Giudiziale

Quando la coppia si separa

Nella vita di una famiglia possono verificarsi degli eventi che ne compromettono la serenità. Se ad esempio ci sono continui conflitti nella coppia, vivere in pace sotto lo stesso tetto come marito e moglie può risultare impossibile.
Per questo la legge italiana prevede la possibilità di interrompere legalmente il matrimonio attraverso la Separazione.
A differenza del divorzio, però, questa interruzione non viene vista come qualcosa di definitivo. Lo Stato Italiano tratta le separazioni come delle fasi temporanee, un momento che può essere superato grazie al riavvicinamento della coppia.

Con la separazione, infatti, cambiano solo alcuni diritti e doveri per i coniugi, ma non si ha lo scioglimento del vincolo matrimoniale: se da un lato scompare la comunione dei beni e non si è più costretti a convivere e collaborare, dall'altro rimane comunque l'obbligo di assistenza e soprattutto si continua a mantenere lo stato di "marito" o "moglie". Una persona separata, infatti, non può legalmente sposarsi di nuovo fino a quando non ottiene il divorzio.

Può essere di due tipi: Consensuale o Giudiziale.

La Separazione consensuale

Si ha quando la coppia decide insieme di interrompere la relazione e si mette d'accordo su questioni come dividersi i beni, con chi andranno vivere i figli, quanti soldi devono versare per il loro mantenimento.
Gli accordi presi devono essere scritti in una specifica domanda (un documento chiamato ricorso), da consegnare al Tribunale del luogo in cui si abita.
Nella prima fase del processo di separazione, marito e moglie incontrano in una udienza preliminare il Presidente del Tribunale, che cerca come prima cosa di provare a fargli cambiare idea. Se la coppia, però, si mostra sicura della decisione presa, viene compilato un verbale, all'interno del quale vanno inseriti anche gli accordi già presi. Infine viene fissata la data per comparire davanti al giudice.
Durante la seconda fase, la coppia compare davanti al Giudice. Per ottenere la separazione consensuale, infatti, è necessaria "l'omologazione del Tribunale", cioè il Giudice, dopo aver verificato le ragioni della richiesta ed analizzato gli accordi, deve decidere se accettare le decisioni dei coniugi. Quando gli accordi risultano sfavorevoli per i figli della coppia, il Giudice può suggerirne la modifica. Se i coniugi rifiutano il suggerimento, il Tribunale può anche non approvare la separazione.
Gli accordi possono comunque essere modificati anche dopo l'omologazione. Questo accade per esempio quando uno dei coniugi comincia ad avere difficoltà economiche e non può pagare la somma di mantenimento prevista.
Il percorso consensuale si conclude in media dopo 3-4 mesi.

La Separazione giudiziale

Si ha quando è un solo coniuge a voler interrompere il matrimonio, ma può verificarsi anche quando la coppia, pur essendo favorevole a compiere questo passo, non riesce a venirsi incontro sulle questioni più importanti.
Il procedimento da seguire è simile a quello della separazione consensuale, ma può diventare più lungo e complesso. E' bene quindi rivolgersi ad un buon avvocato già nella fase di compilazione della domanda (ricorso).
Se chi fa richiesta pensa che la colpa della separazione sia del proprio coniuge, nel documento deve inserire anche la "domanda di addebito" in modo che sia l'altro a pagare le spese. Il tutto deve poi essere consegnato al Tribunale del luogo in cui si abita.

Iter. Anche in questo caso, durante l'udienza preliminare il Presidente del Tribunale tenta di far riavvicinare i coniugi. Se il tentativo fallisce, il Presidente prende le decisioni urgenti e provvisorie per la separazione e nomina il Giudice che si occuperà della successive fasi.
Il Giudice, oltre ad analizzare la richiesta e verificare se ci siano valide motivazioni per accettarla, si occuperà anche della divisione dei beni, l'affidamento dei figli, la casa di famiglia, ecc.
I coniugi vengono definiti ufficialmente separati con una "sentenza parziale", mentre le altre decisioni prese dal Giudice vengono comunicate durante la "sentenza definitiva".
Fino a quando non viene emessa quest'ultima sentenza è comunque possibile per la coppia trasformare il proprio caso in separazione consensuale, in modo tale da accorciare i tempi.
Le Separazioni giudiziali si concludono in media dopo 3 anni.

In entrambi i casi di separazione, risulta necessario anche il parere del Pubblico Ministero.
Inoltre, sia per la consensuale che per la giudiziale, la sentenza può essere annullata. Ciò accade quando la coppia decide di riappacificarsi, tornando a vivere come marito e moglie.

Separazione: Elenco Avvocati e Studi Legali
Divorzio
È l’interruzione definitiva del matrimonio. Viene sciolto il vincolo civile. Ottenuto il divorzio è possibile convolare a nuove nozze, ma non con rito religioso. Per sposarsi nuovamente in chiesa occorre aver ottenuto la "nullità del sacramento" dal Tribunale Ecclesiastico.
Donazione: cos’è
La donazione è un contratto a titolo gratuito tramite il quale una parte, capace di intendere e volere, dona un bene o del denaro (che sia "cosa" presente e appartenga al proprio patrimonio personale) a un’altra parte. È valida se è libera, arricchisce il ricevente e questi l’accetta.
Affidamento preadottivo: cos’è
È un periodo di "prova" (di un anno o più) che coppia e minore, in fase di adozione, trascorrono insieme (quindi convivendo) per verificare se vi è tra loro compatibilità. Sulla base dell’andamento di questa prova il Giudice accoglierà o respingerà la domanda di adozione.
Successione: quanti e quali tipi
Alla morte di qualcuno si apre la successione (ripartizione eredità). Questa può essere: testamentaria, se c’è un testamento; legittima, se manca un testamento (in tutto o in parte); necessaria, se quanto disposto dal defunto va contro la legge (es. esclusione dei figli).
Matrimonio Cattolico: certificarti
Per potersi unire in matrimonio con rito cattolico, i nubendi (futuri sposi) devono prima presentare i seguenti documenti religiosi: certificato di Battesimo e quello di Cresima; certificato di stato libero ecclesiastico; l’attestato di partecipazione al corso prematrimoniale.
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