Successione Testamentaria

La Successione Testamentaria: testamento, esecuzione, revoca e nullità

Cos'è un testamento

Mentre è ancora in vita, una persona può decidere di scrivere le sue ultime volontà all'interno di un testamento, in modo tale che, alla sua morte, si sappia con precisione cosa fare dei suoi beni e soprattutto a chi consegnarli. In questo caso si parla di successione testamentaria.

Il testamento è un documento scritto attraverso il quale una persona lascia disposizioni sul suo patrimonio ma può contenere anche aspetti che non hanno nulla a che vedere con il patrimonio, come per esempio il riconoscimento di un figlio.
Per poter essere valido, deve essere creato da persone maggiorenni, capaci di intendere e di volere. Deve essere poi "libero e personale", cioè scritto o dettato proprio dalla persona che ha deciso di crearlo.
Può anche essere "speciale", cioè nascere in situazioni particolari, come ad esempio in caso di calamità naturali o se si è in guerra. Se la situazione torna normale, però, il testamento speciale non ha più valore.

All'interno di un testamento ci possono essere condizioni, termini e modi (detti oneri).
Posso infatti decidere che alcune disposizioni scritte nel mio testamento vengano applicate solo se si verifica un particolare evento, oppure solo se un mio erede non farà o non darà qualcosa per un tempo indeterminato. Per esempio, decido di lasciare la mia moto a mio cugino, a patto che lui non la utilizzi per le corse clandestine. Se viene meno a questa condizione, sarà costretto a restituirla e la moto passerà quindi ad altri eredi.
Non posso invece inserire nel testamento quelle condizioni che non sono considerate valide dalla legge. Ad esempio non posso scrivere nel testamento che lascerò la moto a mio cugino a patto che lui mi lasci la sua nel suo testamento (condizione di reciprocità) e non posso neanche scrivere che mio cugino riceverà la moto solo se non si sposerà (condizioni matrimoniali).

Le forme del testamento

Il testamento può avere tre forme diverse:

il testamento olografo: è quello scritto, datato e sottoscritto proprio dalla persona stessa. Per poter essere valido, è necessario che ci sia l' "autografia" (cioè che l'abbia scritto proprio l'autore del testamento) e che venga riportata la data, per far sì che, in caso di altri testamenti, si possa risalire a quello più recente. La sottoscrizione non deve riportare per forza il nome e cognome, ma anche uno pseudonimo o un vezzeggiativo, purché comunque identifichi in modo preciso il titolare. Inoltre, non è necessario rivolgersi ad un notaio per compilarlo e conservarlo, ma così facendo si corre il rischio di perderlo o che venga manomesso da altre persone;

il testamento pubblico: viene scritto da un notaio sotto dettatura, con la presenza di due testimoni, che diventano quattro nel caso in cui il titolare del testamento non sappia leggere e scrivere o sia sordomuto. Una volta scritto, deve essere sottoscritto da tutti i presenti. Dettare un testamento ad un notaio può essere utile per non cadere nell'errore di dar vita a disposizioni testamentarie non considerate valide dalla legge;

Il testamento segreto: è simile a quello olografo nel senso che è la persona stessa a scriverlo o a dettarlo a qualcuno e a sottoscriverlo; dopodiché deve consegnarlo al notaio sigillato, di fronte a due testimoni. Il notaio deve poi certificare l'avvenuta consegna su un verbale. Può essere utile per far sì che nessuno sappia le decisioni che sono state scritte (neanche il notaio) e che la scheda testamentaria compilata non vada smarrita o distrutta.

Pubblicazione ed esecuzione del testamento

Dopo la morte di una persona, il testamento deve essere pubblicato.
La pubblicazione serve soprattutto per avvisare chiamati, creditori del defunto o gli eredi della sua esistenza, e per rendere noto il suo contenuto.
Chi conserva un testamento olografo, deve consegnarlo al notaio appena la persona che l'ha scritto scompare. La consegna deve avvenire di fronte a due testimoni ed il notaio deve compilare un verbale, nel quale va riportato anche il contenuto del testamento. Il verbale deve essere poi sottoscritto da notaio, testimoni e persona che ha consegnato il testamento.
Il testamento pubblico, invece, proprio perché pubblico non ha bisogno di pubblicazione.
Il testamento segreto, infine, viene aperto e pubblicato direttamente dal notaio appena viene informato della morte della persona. Una volta pubblicato, può partire l'esecuzione del testamento, ovvero cominciano ad essere applicate tutte le disposizioni lasciate dal defunto. Dell'esecuzione possono occuparsene gli eredi stessi, ma la persona scomparsa può aver anche indicato nel testamento un esecutore testamentario (e suoi eventuali sostituti), che avrà il compito di amministrare l'eredità, consegnare beni ad eredi e legatari I legatari sono coloro che ereditano, tramite testamento scritto, specifici beni (es. i libri personali del defunto), dividerli tra coeredi.

Successione testamentaria: revoca, nullità ed annullabilità

La successione testamentaria non è un processo immodificabile: dopo aver scritto un testamento, posso sempre cambiare idea e chiedere che venga revocato. La revoca può assumere diverse forme, nel senso che può essere espressa se sono proprio io a scriverla in un nuovo testamento o atto che consegnerò ad un notaio di fronte a due testimoni, oppure tacita, se per esempio scrivo altri testamenti dopo il primo. Può essere inoltre presunta se il testamento risulta danneggiato o cancellato, o "di diritto" quando per esempio scopro solo dopo averlo compilato di avere un figlio o riconosco un figlio naturale.
Per legge ho anche la possibilità di revocare la mia revoca, cioè di chiedere che la mia decisione di revocarlo non venga più considerata. In questo modo il testamento torna ad essere valido.
Alcune cose, però, non posso revocarle. Per esempio non posso revocare il riconoscimento di un figlio naturale contenuto nel testamento, o la riabilitazione in esso di una persona che mi aveva danneggiato, una confessione, un debito che ho riconosciuto di avere.

Inoltre, ci sono casi in cui un testamento può essere considerato nullo o annullabile.
Può essere considerato nullo se per esempio la persona che l'ha scritto è stata obbligata con la forza a farlo, oppure se, nel caso dell'olografo, non è stato scritto dalla persona scomparsa, o mancano sottoscrizioni e verbali per gli altri tipi di testamento.
E' annullabile quando chi l'ha scritto non è maggiorenne o non era capace di intendere e di volere in quel momento. Nel caso dell'olografo, viene considerato annullabile se ad esempio manca la data o è stata manomessa o, per tutti gli altri casi, se mancano testimoni o la loro sottoscrizione.

Successione Testamentaria: Elenco Avvocati e Studi Legali
Unioni di Fatto
Sono considerate unioni di fatto le coppie che vivono insieme (conviventi) come marito e moglie ma senza essere sposate. In caso di nascita di figli si parla di "famiglia di fatto" o "famiglia naturale".
Separazione Coniugale
È una interruzione temporanea del matrimonio. Cambiano alcuni diritti e doveri per i coniugi, ma non si ha lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Ad es. decade la comunione dei beni, però permangono sia l’obbligo di assistenza, sia lo stato legale di “marito” o “moglie”.
Successione: tipi di testamento
Il testamento può essere:

olografo: scritto, datato e sottoscritto (firma autografa) da chi fa testamento;

pubblico: scritto da un notaio sotto dettatura del testatore davanti a testimoni;

segreto: scritto dal testatore, consegnato sigillato a un notaio.
Matrimonio: separazione beni
Questo regime patrimoniale, scelta da dichiarare all’atto dell’unione nuziale (civile o religiosa) prevede che ciascun coniuge rimanga unico titolare dei propri beni patrimoniali (tutti quelli acquisiti/ereditati sia prima sia durante il matrimonio).
Matrimonio: articoli codice civile
Gli articoli del Codice Civile che disciplinano il matrimonio, letti agli sposi durante la cerimonia (concordataria, acattolica, civile), sono: Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi; Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia; Art. 147 Doveri verso i figli.
Rendi visibile il tuo Studio Legale in Internet
e ricevi contatti mirati in base alle tue competenze

Area Professionisti:

Contatta la Redazione: 0547.28909
tutte le mattine, dal lunedì al venerdì: 9:00-13:30