La Promessa di matrimonio è una libera dichiarazione da parte di due fidanzati di volersi sposare. Può essere fatta a voce oppure per iscritto, attraverso un atto pubblico o una scrittura privata. Può coincidere con il momento delle pubblicazioni di matrimonio (cioè il momento in cui vengono creati ed affissi al Comune quei documenti sui quali si dichiara pubblicamente che quelle due persone hanno intenzione di sposarsi).
Per la legge italiana in realtà questa promessa non è vincolante. Secondo il nostro Codice Civile, infatti, esiste la "libertà matrimoniale", cioè una persona è sempre libera di decidere se sposarsi o meno. Proprio per questo si può anche cambiare idea sul matrimonio e scegliere di non compiere più questo passo.
In vista di un matrimonio, però, vengono spesso affrontate delle spese prima dell'evento. Ad esempio possono essere pagati anticipi al ristorante presso il quale si festeggeranno le nozze oppure acquistati i mobili per la nuova casa. Per tutelare chi viene danneggiato economicamente dalla rottura di una promessa di matrimonio, lo Stato Italiano ha previsto la possibilità per i fidanzati di affidarsi a due mezzi: richiedere la restituzione dei doni e il risarcimento dei danni. Le richieste devono essere fatte entro un anno dalla rottura della promessa e seguono comunque delle regole precise.
Possono essere restituiti solo i doni fatti per il matrimonio, non altri regali ricevuti per altre occasioni. Ad esempio, se il mio compagno mi ha regalato il classico anello di fidanzamento ma io rompo la promessa, lui può chiederne la restituzione, ma non può obbligarmi a restituire il maglioncino che mi ha regalato a Natale.
Per il risarcimento dei danni, invece, è necessario che la forma della promessa sia scritta o che ci siano già le pubblicazioni di matrimonio. Inoltre, la promessa deve essere stata sciolta senza una valida ragione oppure per colpa dell'altra persona.
Cosa significa questo? Se io decido di rompere la promessa senza motivo, dovrò rimborsare i danni provocati al mio compagno. Se la mia decisione è stata causata da un suo comportamento, se per esempio lui si è mostrato violento prima del matrimonio e per questo mi ha fatto cambiare idea, sarà lui ad essere obbligato a risarcire le mie spese.
Non tutti i danni causati dalla rottura possono però essere risarciti. La legge, infatti, non prevede un risarcimento per quelle spese che superano le possibilità economiche dei fidanzati. Inoltre, può essere richiesto il risarcimento solo per i danni materiali provocati dalla mancata celebrazione, mentre non esiste la possibilità di richiedere il pagamento di eventuali danni morali.