Il Matrimonio Cattolico (o religioso)
Il matrimonio religioso è celebrato in Chiesa di fronte ad un sacerdote. E' riconosciuto solamente della Chiesa Cattolica e non produce effetti civili, cioè non ha valore legale fino a quando non viene trascritto negli atti dello stato civile. Solo attraverso questa trascrizione, infatti, viene riconosciuto anche dallo Stato Italiano, trasformandosi in "matrimonio concordatario".
Il matrimonio religioso segue le regole del Diritto Canonico, cioè di quella disciplina che si occupa di tutte le leggi dettate dalla Chiesa Cattolica che gestiscono la vita dei suoi fedeli, le varie strutture religiose presenti in tutto il mondo ed i rapporti tra Chiesa e Società.
Secondo il Diritto Canonico, il matrimonio è un sacramento, ha come fine il rispetto reciproco tra coniugi nonché la procreazione e l'educazione dei figli ed ha come caratteristiche principali l'unità e l'indissolubilità.
Unità significa che, dopo il matrimonio, marito e moglie non possono sposare anche altre persone. Sono infatti proibite poligamia e poliandria (ovvero la possibilità per una persona di avere più mogli o più mariti).
Indissolubile vuol dire che nessuno può sciogliere questo sacramento. La coppia, infatti, resta sposata fino alla morte. Per questo, se due persone divorziano, la loro azione non ha valore per la Chiesa Cattolica ma solo per la legge (se il matrimonio si è svolto anche con rito civile).
Per far sì che sia indissolubile, però, è necessario che il matrimonio sia considerato valido e sia stato consumato.
Possono sposarsi un uomo e una donna battezzati, e devono dare il proprio consenso liberamente. I futuri sposi, infatti, non devono essere stati costretti a sposarsi.
Inoltre, non devono esserci motivi che possano impedire il matrimonio.
Il matrimonio religioso, infatti, può anche essere considerato nullo (e quindi non valido, come se non fosse mai avvenuto) se uno dei due sposi non era giuridicamente abile, cioè era in possesso di uno dei motivi d'impedimento.
Impedimenti al Matrimonio Religioso
Per la Chiesa esistono 12 motivi per i quali due persone non possono sposarsi.
- Difetto di età: l'età minima è di 16 anni per l'uomo, 14 per la donna. Al di sotto di essa non possono sposarsi in quanto non potrebbero forse procreare e comunque non sarebbero abbastanza maturi;
- Impotenza: uno di loro non è in grado di compiere atti sessuali. L'impotenza deve esistere già prima del matrimonio;
- Vincolo precedente: chi è già sposato non può sposarsi. Può sposarsi nel caso in cui il primo matrimonio viene dichiarato nullo dalle autorità ecclesiastiche;
- Difetto di culto: una persona battezzata non può sposare una non battezzata;
- Ordine sacro: non possono sposarsi tutti coloro che hanno fatto voto di celibato (quindi preti, vescovi, ecc.);
- Voto pubblico di castità: non può sposarsi chi ha fatto voto di castità.
- Rapimento: se un uomo ha rapito una donna per costringerla a sposarlo, non può esserci celebrazione, a meno che lei, una volta libera ed al sicuro, non sia comunque d'accordo sul matrimonio;
- Coniugicidio: se una persona, volendo sposarne un'altra, uccide il proprio coniuge o il coniuge dell'altra, non può esserci matrimonio;
- Consanguineità: non possono sposarsi parenti in linea retta discendenti ed ascendenti (quindi non posso sposare mio figlio, mio padre, mio nonno, ecc.) ed in linea collaterale (non posso sposare mio fratello, mio cugino, ecc.);
- Affinità: non può esserci matrimonio tra affini in linea retta (non posso sposare mio suocero);
- Pubblica onestà: se c'è stata una convivenza senza essere sposati in chiesa, l'uomo e la donna non possono sposare i consanguinei di primo grado del proprio convivente;
- Adozione: non possono essere sposate persone adottate in linea retta o in linea collaterale nel secondo grado (non posso sposare mio figlio adottivo; non posso sposare mio fratello adottivo).
Difetti e Vizi. Oltre agli impedimenti, il Diritto Canonico parla anche di "difetti" e "vizi" del consenso, cioè di altre ragioni per le quali un matrimonio può essere considerato nullo.
E' nullo se c'è stata simulazione, totale o parziale. La simulazione totale si ha quando per esempio, durante la cerimonia pronuncio le parole del rito, ma in realtà non è il matrimonio che m'interessa, bensì il fatto che poi sarò erede di mio marito. La simulazione parziale si ha invece quando ad esempio mi sposo ma non ho intenzione di avere figli o di restare fedele.
Inoltre, non è valido il matrimonio se una delle due persone era incapace di intendere e di volere, se è avvenuto ad una condizione (per esempio, accetto di sposarti a condizione che tu sia l'unico erede di tuo nonno milionario) o infine se una persona si è sentita costretta a sposarsi da violenza fisica o morale oppure timore che potesse esserci.
Errori. Non è valido il matrimonio che è avvenuto per vari errori:
- errore di persona (ho sposato Luca credendo fosse Mario);
- errore sulla qualità di una persona (ho sposato Luca credendo fosse un avvocato);
- errore dovuto a raggiri o inganni (ho ingannato Luca per costringerlo a sposarmi);
- errori su unità, indissolubilità e sacramentalità del matrimonio (mi sono sposata non sapendo che fosse proibito sposare altre persone, che il matrimonio fosse eterno, che comportasse il dover procreare, ecc.).
Matrimonio Religioso: Elenco Avvocati e Studi Legali
Separazione Giudiziale
I coniugi non sono in accordo, o perché è solo uno dei due a volere la separazione, o perché non raggiungono un accordo sugli aspetti personali e patrimoniali. Il Giudice decide per loro, tramite decreto, i termini della separazione (beni, mantenimento, figli, ecc).
Matrimonio: articoli codice civile
Gli articoli del Codice Civile che disciplinano il matrimonio, letti agli sposi durante la cerimonia (concordataria, acattolica, civile), sono: Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi; Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia; Art. 147 Doveri verso i figli.
Matrimonio Concordatario
È un’unione con rito cattolico che produce anche effetti civili (ha valore sia religioso sia legale). Si celebra in chiesa, e vanno rispettate certe condizioni, tra cui: lettura agli sposi degli art. del Codice Civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi; invio atto matrimonio agli uffici civili.
Divorzio Congiunto
È la richiesta di scioglimento del matrimonio fatta da entrambi i coniugi. Insieme definiscono consensualmente gli accordi personali e patrimoniali (divisione dei beni, affidamento dei figli, eventuali assegni di mantenimento). Il Giudice sancirà il divorzio con sentenza.
Matrimonio Civile: cos’è
È quella forma di unione coniugale che viene celebrata da un ufficiale di stato civile (es. il Sindaco). In genere la cerimonia si svolge all’interno del Municipio del comune di residenza. Questa unione ha valore legale: è riconosciuta dalla Legge di Stato, ma non ha valore religioso.