Il divorzio è un'operazione grazie alla quale i coniugi legalmente separati possono metter fine definitivamente alla relazione e quindi tornare ad essere considerati "liberi", cioè non uniti in matrimonio.
La legge sul divorzio è stata introdotta nel nostro ordinamento verso la fine del 1970, con l'approvazione della "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" (Legge n. 898 del 1 Dicembre 1970), conosciuta anche come "Legge Fortuna-Baslini".
Come è evidente già dal nome, all'epoca non fu utilizzato tecnicamente il termine "divorzio": nel linguaggio giuridico tuttora si preferisce parlare di "scioglimento" per le unioni civili (ovvero quelle celebrate solo in Comune), e di "cessazione degli effetti civili" per i matrimoni concordatari (quelli celebrati in Chiesa e riconosciuti dallo Stato attraverso la loro trascrizione nei registri di stato civile). In quest'ultimo caso, infatti, dopo il divorzio gli effetti religiosi dell'unione restano comunque in vita in quanto seguono le leggi del Diritto Ecclesiastico.
Per ottenere il divorzio sono necessarie due condizioni fondamentali. Innanzitutto il giudice deve assicurarsi che non vi sia più possibilità di mantenere o ristabilire una comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, deve essere presente almeno una delle cause obbligatoriamente previste dalla legge:
Può essere di due tipi: congiunto (o consensuale) e giudiziale.
Per entrambe le tipologie nel corso del 2015 è stata introdotta un'importantissima novità, indicata con il nome di "divorzio breve".
Il Divorzio congiunto o consensuale è una richiesta di scioglimento del matrimonio che viene fatta da entrambi i coniugi.
Marito e moglie, infatti, possono decidere insieme di compiere questo passo e prendere accordi tra loro sulle relazioni da mantenere dopo lo scioglimento (divisione dei beni, affidamento dei figli, eventuali assegni di mantenimento). Devono poi comunicare tutto al Tribunale del luogo in cui risiedono, allegando gli accordi alla domanda di scioglimento, chiamata "ricorso".
Durante la prima fase del procedimento, la coppia viene convocata dal Presidente del Tribunale, che tenterà di far riavvicinare i coniugi.
Se questo tentativo non va in porto, il Presidente nominerà allora il Giudice che si occuperà delle fasi successive.
Nella seconda fase verrà richiesto anche un parere del Pubblico Ministero.
Dopodiché il Giudice verificherà la presenza dei requisiti necessari per ottenere il divorzio (quindi delle varie cause stabilite dalla legge) ed analizzerà gli accordi presi tra ai coniugi: se non risulteranno dannosi per i figli, potrà emettere la sentenza di divorzio.
Il Divorzio giudiziale, invece, si ha quando è un solo coniuge a voler mettere fine definitivamente al matrimonio oppure quando una coppia non riesce ad accordarsi in modo pacifico sul da farsi.
Anche in questo caso i coniugi vengono ascoltati in un primo momento dal Presidente del Tribunale presso il quale è stata consegnata la domanda, il quale cercherà comunque di provare a farli riappacificare. In caso di fallimento, il Presidente prenderà le prime decisioni urgenti e provvisorie e nominerà il Giudice che si occuperà delle fasi successive del procedimento.
Durante la seconda fase, il Giudice potrà anche ordinare delle indagini sul reddito ed il tenore di vita della famiglia, in modo da poter stabilire con precisione chi avrà diritto all'affidamento dei figli, chi dovrà pagare l'assegno di mantenimento, come saranno divisi i beni della coppia (anche in questa fase risulta necessario un parere del Pubblico Ministero).
Infine emetterà la sentenza di divorzio, che dovrà essere poi annotata sull'atto di matrimonio.
Una volta emanata la sentenza, la coppia potrà assumere nuovamente "libertà di stato": ciascuno di loro, quindi, avrà la possibilità di sposarsi nuovamente con un nuovo partner (con rito civile), in quanto non sarà più legato dal precedente vincolo.
Diritti e doveri matrimoniali, infatti, spariscono con il divorzio, mentre restano in vigore quelli relativi ai figli. Inoltre, con lo scioglimento si perdono anche i diritti di successione, ma il Giudice può comunque ordinare eventuali indennità economiche (somme di denaro) a favore di un coniuge, come per esempio un assegno di mantenimento, una percentuale sul licenziamento, ecc.
Il Divorzio breve è l'ultimo aggiornamento della disciplina previsto dal nostro ordinamento ed in vigore dal mese di Maggio 2015.
Si tratta della possibilità per la coppia separata di arrivare allo scioglimento definitivo della relazione in tempi decisamente più rapidi rispetto al passato.
Fino ad ora, infatti, una coppia poteva richiedere ed ottenere il divorzio solo se erano trascorsi almeno 3 anni dal momento della separazione.
Le novità introdotte prevedono, invece, tempi rapidi differenziati in base al tipo di divorzio: se si tratta di un procedimento consensuale, bastano anche solo 6 mesi dal momento della separazione per farne richiesta; se invece si tratta di un matrimonio giudiziale, i coniugi dovranno essere legalmente separati da 12 mesi.
Inoltre, le nuove regole previste hanno apportato modifiche anche alla questione della comunione dei beni: adesso, infatti, la comunione può esser sciolta non appena la coppia avrà sottoscritto la separazione consensuale oppure nel momento in cui il giudice concederà ai coniugi il permesso di vivere separatamente.
Il divorzio breve è stato approvato come nuova norma "retroattiva": ciò significa che chiunque abbia già intrapreso questo percorso prima del 2015, può ora velocizzare tutto il procedimento ricorrendo appunto alle nuove norme.