Mentre l'affidamento preadottivo serve per verificare per un certo periodo di tempo (un anno o più) se c'è compatibilità tra il minore da adottare e la nuova famiglia che vorrebbe averlo con sé (quindi è utile ai fini della eventuale adozione), l'affidamento temporaneo non prevede una successiva adozione: è disposto dai servizi sociali locali e serve per aiutare quei bambini le cui famiglie, per via di alcune difficoltà, per esempio economiche, non riescono più a prendersi cura di loro.
Famiglie con figli minori, senza figli, single, Comunità, Istituto.
La legge italiana prevede un ordine preciso da seguire nello scegliere a chi affidare temporaneamente un bambino. Come prima cosa, infatti, si preferisce affidarlo a famiglie che abbiano anche figli minori; se ciò non è possibile, il bambino può essere affidato anche a coppie senza altri figli oppure ad un single; in alternativa può essere accolto in una comunità familiare come la classica "casa famiglia" ed infine in un Istituto di assistenza pubblica o privata, che deve trovarsi nel posto più vicino possibile a quello in cui vive la sua vera famiglia. Per questo affidamento temporaneo serve il consenso dei genitori ed il bambino, se ha compiuto 12 anni, deve essere ascoltato dal giudice. Se manca il consenso, il Tribunale dei Minori può ordinare comunque l'affidamento.
Durante l'affidamento temporaneo si cerca di fare in modo che il bambino mantenga i rapporti con la famiglia d'origine. Questo perché, se scompaiono le ragioni che hanno portato all'affidamento, il Giudice può decidere di concludere questa esperienza. In questo caso il bambino può tornare a vivere con i suoi veri genitori.
Se le varie difficoltà invece si mostrano impossibili da risolvere, il bambino può essere considerato definitivamente in stato di abbandono. A questo punto, se i genitori affidatari ne hanno i requisiti, può essere avviato il procedimento di adozione e il Tribunale può trasformare il temporaneo in affidamento preadottivo.