Sospensione del rapporto di lavoro

Cause di sospensione del rapporto di lavoro, fatto del lavoratore, malattia, aspettativa, sciopero

La sospensione del rapporto di lavoro subordinato

La sospensione del rapporto di lavoro si ha quando l'attività che il lavoratore deve eseguire viene sospesa solo per un certo periodo a causa di eventi che gli impediscono di lavorare. Si tratta, infatti, di una situazione temporanea, terminata la quale il lavoratore può riprendere il suo lavoro.

Le cause di sospensione del rapporto di lavoro sono varie e possono dipendere da questioni legate allo stesso datore di lavoro, come necessità dell'organizzazione aziendale oppure cause di forza maggiore (terremoti, incendi alluvioni, ecc.).
Nella maggior parte dei casi, però, la sospensione è provocata dallo stesso lavoratore.

La sospensione del rapporto di lavoro per fatto del lavoratore, infatti, si ha quando si verificano eventi legati al dipendente di cui non viene considerato "colpevole". Si tratta, quindi, di situazioni considerate validi motivi di sospensione per la nostra legge (come malattia ed infortunio, gravidanza, ecc.) e durante le quali il lavoratore gode di alcuni diritti.

La sospensione del rapporto di lavoro subordinato permette prima di tutto al lavoratore di conservare il suo posto di lavoro (diritto alla conservazione del posto).
Il dipendente, infatti, non può essere licenziato durante il "periodo di comporto" - i giorni di assenza provocati da motivazioni valide – la cui durata massima è stabilita generalmente dai contratti collettivi.
Inoltre, il lavoratore ha diritto a delle indennità, ovvero compensi versati dagli enti previdenziali in sostituzione della retribuzione.

La malattia e/o l'infortunio del lavoratore sono cause di sospensione frequenti che danno diritto ad una indennità di malattia. Questa indennità è a carico del datore se il dipendente è un quadro o un impiegato e non lavora nel settore del commercio, mentre è a carico dell'INPS dopo il terzo giorno di assenza in tutti gli altri casi.

Il periodo di comporto in questi casi può essere:

Superato il limite massimo del periodo di comporto, il rapporto può sciogliersi: si parla in questi casi di "licenziamento per eccessiva morbilità", cioè provocato in un certo senso dal continuo ammalarsi del dipendente.

Certificato medico: il lavoratore deve giustificare l'assenza con un certificato medico. Un tempo era obbligato a consegnarlo direttamente al datore di lavoro; attualmente, invece, il certificato viene inoltrato dal medico telematicamente all'ente previdenziale, il quale provvede poi a comunicarlo all'azienda.

Datore di lavoro ed ente previdenziale hanno il diritto di verificare tramite accertamenti che il dipendente sia effettivamente in uno stato di salute tale da non poter lavorare. Questi accertamenti avvengono attraverso un medico della ASL e solo in determinate fasce di reperibilità, ovvero in orari precisi. Le fasce variano in base al settore: i dipendenti privati devono essere reperibili dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00; chi lavora nel settore pubblico, invece, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

In caso di assenza ingiustificata il lavoratore può perdere l'indennità.

L'aspettativa è una sospensione del rapporto che si ha quando il lavoratore assume impegni d'importanza pubblica oppure si verificano particolari situazioni.
Anche in questo caso il posto di lavoro viene conservato, ma può esser sospesa la retribuzione.
Per legge l'aspettativa è possibile:

Anche l'aspettativa è disciplinata dai contratti collettivi, che ne determinano modalità e durata in base al settore.
È possibile richiederla anche quando termina il periodo di comporto in caso di malattia/infortunio, in modo tale da evitare il licenziamento per eccessiva morbilità.

Lo sciopero è un diritto del lavoratore, quindi viene considerato anche motivo di sospensione legittima del rapporto.
In realtà con lo sciopero si realizza una "sospensione bilaterale": se da un lato, infatti, il lavoratore può astenersi dal lavorare senza rischiare alcun licenziamento, dall'altro lato il datore non è tenuto a pagargli la retribuzione per quel periodo di inattività.

Sospensione del rapporto di lavoro: Elenco Avvocati e Studi Legali
Lavoro subordinato: cos’è
Il lavoro subordinato si ha quando tra lavoratore e datore di lavoro vi è un “vincolo di subordinazione”, cioè un legame di dipendenza. Il lavoratore, infatti, “dipende” dal datore: deve rispettare i suoi ordini e le sue direttive nell’eseguire l’attività (tempi, luoghi, ecc.) in cambio di un compenso.
Lavoro intermittente o a chiamata
È un rapporto subordinato per il quale il lavoratore svolge attività in modo discontinuo, cioè solo quando viene chiamato a farlo dal datore. Per legge non può superare i 400 giorni in 3 anni. È riservato a lavoratori con più di 55 anni o che non hanno ancora compiuto i 24 anni.
Lavoro notturno: cos’è
È l’attività svolta per almeno 7 ore consecutive, che devono essere comprese nell’intervallo tra la mezzanotte e le 05.00 del mattino.
Il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione sullo stipendio. La maggiorazione varia in base al settore lavorativo ed è stabilita dai contratti collettivi nazionali.
Congedo di paternità
Un uomo può astenersi da lavoro in caso di nascita del figlio grazie al congedo di paternità. Dura quanto quello di maternità (5 mesi) oppure solo una parte (quella non goduta dalla lavoratrice). Viene richiesto in particolari situazioni (per es. infermità o morte della madre del neonato, affidamento totale al padre, ecc.).
Congedo di maternità
Permette ad una donna di astenersi da lavoro in caso di gravidanza. È un congedo obbligatorio: per legge, infatti, la donna non può lavorare in prossimità del parto. Dura in totale 5 mesi: 2 precedenti il parto, 3 successivi. La donna può anche scegliere di astenersi da lavoro 1 mese prima della nascita e 4 dopo.
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