La somministrazione di lavoro è stata introdotta dalla Riforma Biagi del 2003 in sostituzione del vecchio lavoro interinale.
Si tratta di un rapporto che coinvolge tre soggetti:
Il contratto di somministrazione lavoro stipulato tra agenzia ed azienda non è un contratto lavorativo, bensì ha natura commerciale: con esso, infatti, è come se l'agenzia "affittasse" i lavoratori che ha assunto ad un'altra impresa.
Deve essere obbligatoriamente scritto e contenere numerose informazioni, come l'autorizzazione in possesso dell'agenzia, il numero di lavoratori da somministrare, le ragioni che giustificano la somministrazione, la data di inizio e la durata della somministrazione, le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori.
Queste informazioni devono poi essere comunicate per iscritto al lavoratore.
La somministrazione di manodopera può essere a tempo determinato oppure indeterminato:
Il contratto stipulato tra lavoratore ed agenzia è, invece, un contratto di lavoro subordinato. Può essere:
Gli stipendi - così come i contributi - vengono pagati dall'agenzia, proprio in virtù del fatto che è lei ad assumere concretamente il lavoratore.
L'azienda utilizzatrice è tenuta a versare all'agenzia di cui si serve una somma di denaro, che comprende sia i costi sostenuti per retribuzione e contributi previdenziali e assistenziali per il lavoratore, sia il compenso per il servizio offerto.
L'azienda è, inoltre, "obbligata in solido" con l'agenzia: se il lavoratore non riceve lo stipendio, può pretenderlo direttamente dall'azienda utilizzatrice presso la quale sta lavorando.
Oltre al diritto alla retribuzione, il lavoratore gode anche di altri diritti, come quello alla parità di trattamento in azienda, il diritto di eseguire l'attività per tutto il periodo previsto, di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, di esercitare anche attività sindacali.
Ovviamente la persona in somministrazione ha anche dei doveri, primo tra tutti quello di eseguire l'attività nell'interesse dell'azienda utilizzatrice, la quale esercita un "potere direttivo": il lavoratore è, infatti, sottoposto alla sua direzione ed al suo controllo. Se commette infrazioni, viene invece sanzionato dall'agenzia, che esercita su di lui un "potere disciplinare".
La disciplina che regolamenta l'utilizzo della somministrazione di lavoro è enormemente cambiata negli ultimi anni rispetto a quanto previsto alla sua nascita.
In passato, infatti, questo tipo di rapporto poteva essere instaurato solo rispettando condizioni ben precise:
La Riforma Fornero del 2012 ed il Jobs Act del 2014 hanno completamente trasformato queste norme.
Somministrazione di lavoro: Riforma Fornero.
La più importante novità introdotta nel 2012 dalla Riforma Fornero fu la possibilità di stipulare rapporti in somministrazione a tempo determinato senza dover rispettare necessariamente l'obbligo di inserire una causale nel contratto.
Questo esonero – previsto per i lavoratori svantaggiati, i disoccupati e altri casi indicati dai contratti collettivi – fu estero anche a coloro che venivano chiamati alla loro prima missione in somministrazione.
Somministrazione di lavoro: Jobs Act.
La recente riforma del lavoro conosciuta con il nome di Jobs Act ed avviata con la Legge n.183 del 2014 ha del tutto eliminato l'obbligo di causalità per la somministrazione a tempo determinato. In base ad un Decreto attuativo dei primi mesi del 2015, infatti, per questo tipo di rapporto non è più previsto l'obbligo di inserire le ragioni che hanno portato alla sua nascita, in nessun caso.
Con il Jobs Act si parla anche di "liberalizzazione" della somministrazione a tempo indeterminato: nell'immediato futuro il contratto potrà essere stipulato in qualsiasi settore e per qualunque attività lavorativa.
Somministrazione di lavoro: limiti quantitativi.
Per quanto riguarda il numero di lavoratori in somministrazione che è possibile avere in azienda, il Decreto attuativo del Jobs Act prevede limiti quantitativi:
Non sono invece previsti limiti se si assumono in somministrazione disoccupati che da almeno 6 mesi usufruiscono di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali, lavoratori considerati "svantaggiati" (per esempio chi non ha un diploma o ha superato una certa età) o "molto svantaggiati" (per esempio chi è privo di lavoro da almeno 2 anni).
La somministrazione di lavoro è vietata in alcune situazioni: non può essere utilizzata per sostituire lavoratori in sciopero, se negli ultimi 6 mesi sono stati licenziati (o hanno subito una riduzione dell'orario, la messa in cassa integrazione, ecc.) dipendenti con mansioni identiche a quelle che si vorrebbe affidare ai somministrati, se non è stata effettuata la valutazione obbligatoria dei rischi.
Inoltre, il nostro ordinamento prevede sanzioni anche parecchio pesanti in caso di somministrazione irregolare, somministrazione fraudolenta e reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
La somministrazione di lavoro irregolare si ha quando il rapporto viene instaurato senza un contratto scritto oppure il lavoro viene fornito oltre i limiti e le condizioni previste dalla legge.
Nel primo caso, il contratto non scritto è nullo ed il lavoratore viene automaticamente considerato a tutti gli effetti dipendente dell'utilizzatore; nel secondo caso, il lavoratore può agire in giudizio per chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente con l'utilizzatore, che avrà effetto dalla data d'inizio della somministrazione.
La somministrazione fraudolenta, invece, si verifica quando si utilizza questo rapporto per eludere norme di legge o del contratto collettivo.
Per questo tipo di somministrazione in passato era prevista una sanzione che consisteva nel pagamento di un'ammenda per ogni lavoratore e giorno di somministrazione.
Nel recente Decreto attuativo del Jobs Act, però, non vi è alcun riferimento alla somministrazione fraudolenta.
Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro è quello di cui si macchia chi svolge un'attività organizzata di intermediazione illecita ponendo i lavoratori in condizioni di sfruttamento. È un reato nato con lo scopo di eliminare il fenomeno del caporalato e viene punito anche con la reclusione in carcere.
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