L'anno sabbatico dal lavoro è un'aspettativa, cioè un lungo periodo durante il quale un lavoratore può permettersi di assentarsi da lavoro senza per questo rischiare di ritrovarsi poi disoccupato, ma anche senza ricevere alcuna retribuzione. Il lavoratore, infatti, mantiene il diritto di tornare sul proprio posto di lavoro una volta terminato l'anno sabbatico, ma la retribuzione viene comunque sospesa durante questo periodo di assenza, così come i contributi che di regola dovrebbe versagli l'azienda. Il periodo di pausa, inoltre, non viene conteggiato ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio. L'anno sabbatico può essere chiesto per varie ragioni, ad esempio per motivi familiari e/o personali, per via dell'assunzione di incarichi politici o sindacali e soprattutto per dedicarsi ad attività di studio e formazione.
La normativa che regola l'anno sabbatico si fonda sulla legge n°53 del 2000, grazie alla quale si è parlato di congedi parentali, congedi per maternità, per gravi motivi familiari, ecc. Questa legge, infatti, avendo come scopo quello di realizzare un equilibrio tra i tempi dedicati al lavoro e quelli destinati a cura, formazione e relazione, ha introdotto congedi anche per la formazione continua e per l'estensione della formazione.
L'anno sabbatico nel lavoro può essere concesso ai dipendenti pubblici e privati che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda. Il lavoratore deve inoltrare una richiesta necessariamente scritta al proprio datore di lavoro, nella quale deve inserire le motivazioni che giustificano questo suo desidero. Il datore di lavoro valuta questa domanda e, in base a quelle motivazioni ed alle esigenze della sua azienda, decide se concedere o meno questo periodo. L'anno sabbatico potrebbe, infatti, anche essere negato oppure suddiviso in più periodi per via di esigenze aziendali organizzative e tecniche.
Solo in caso di cause particolari - ad esempio gravi motivi familiari - non può essere negato. Se il lavoratore ha bisogno di questa lunga aspettativa per questioni formative (ad esempio perché vuole seguire un master), può chiedere all'azienda un anticipo sul TFR (Trattamento di Fine Rapporto) per le spese che dovrà sostenere. Inoltre, se la formazione avverrà tramite corsi accreditati, il lavoratore può ricevere un rimborso riconosciuto da alcune Regioni in questi casi. Al lavoratore è comunque vietato svolgere altre attività retribuite durante l'anno sabbatico.
Il datore di lavoro può sostituire il dipendente al quale ha concesso l'anno sabbatico con un'altra persona assunta con contratto a tempo determinato. Proprio per questo motivo, il lavoratore che ha intenzione di prendere un lungo periodo di aspettativa è tenuto a dare alla propria azienda un preavviso di almeno 30 giorni, in modo tale da permettere al datore di organizzarsi in vista della sua assenza.
Nella scuola l'anno sabbatico è disciplinato dalla Legge n°448 del 1998, in base alla quale può essere concesso a docenti e dirigenti scolastici che hanno il diritto di chiedere periodi di aspettativa fino a massimo un anno scolastico ogni 10 anni di servizio.
Questi periodi non sono retribuiti e docenti e dirigenti, durante la pausa, possono provvedere alla copertura previdenziale solo a proprie spese.
Nell'università, invece, è previsto un anno sabbatico retribuito, quindi un periodo d'assenza durante il quale comunque si percepisce un compenso. Questo periodo viene concesso ai docenti ogni 10 anni di anzianità, ma solo se verrà impiegato per ricerche scientifiche o aggiornamenti professionali.