Permessi e congedi permettono ad un lavoratore subordinato di assentarsi dal lavoro senza perdere il posto e mantenendo, in alcuni casi, anche la retribuzione. Esistono, infatti, casi in cui l'assenza viene comunque retribuita e casi in cui, invece, non si riceve un compenso, ma non si rischia nemmeno il licenziamento.
I permessi ed i congedi retribuiti vengono concessi in varie situazioni, ad esempio per donazione di sangue (nel giorno della donazione) oppure studio o formazione (il lavoratore studente può chiedere giornate per sostenere esami; gli altri lavoratori hanno diritto a 150 ore per formazione).
Vengono concessi anche a dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali in base alle dimensioni dell'azienda e - caso tipico - al lavoratore che sta per sposarsi.
I congedi matrimoniali, infatti, corrispondono a 15 giorni di assenza retribuita, ma la loro reale durata può variare in base alle qualifiche del dipendente ed al settore produttivo.
Permessi per lutto o grave infermità equivalgono a 3 giorni retribuiti concessi a chi perde coniuge, convivente o un parente entro il secondo grado oppure in caso di gravi condizioni di salute di queste persone.
Permessi e congedi per gravi motivi familiari possono esser dati per periodi più lunghi (massimo 2 anni, anche frazionati, nell'arco della vita lavorativa), ma solo se la gravità della situazione è documentata.
La Legge 104 offre permessi e congedi sia ai lavoratori disabili che ai familiari che si occupano della loro assistenza. I disabili possono usufruire di 2 ore di permesso retribuito al giorno oppure di 3 giorni mensili, anche continuativi. Coniuge, parenti ed affini entro il secondo grado hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito. Se il disabile abita a 150 km dal loro posto di lavoro, devono fornire un titolo di viaggio o qualunque altro documento possa provare il raggiungimento della residenza dell'assistito.
Congedi straordinari, inoltre, sono stati pensati sempre per chi deve assistere un familiare in condizioni di grave disabilità.
I congedi biennali della L. 104, per esempio, sono congedi retribuiti inizialmente concessi solo ai genitori di un disabile oppure, in loro assenza, ad eventuali fratelli, sorelle, conviventi. Grazie a varie sentenze della Corte Costituzionale, attualmente possono usufruirne anche i figli di una persona disabile. Nella concessione del congedo, però, si segue un ordine: prima il coniuge, poi genitori, figli, fratelli e/o sorelle.
I permessi ed i congedi parentali riguardano i lavoratori genitori di un bambino nei suoi primi 8 anni (o 12 se adottato): madre e padre, insieme oppure alternativamente, possono chiedere fino a 10 mesi di permesso (complessivi tra i due), ricevendo un'indennità pari al 30% della loro normale retribuzione. Se il bambino è portatore di handicap, il periodo di congedo può essere prolungato fino a massimo 3 anni.
I congedi di maternità sono obbligatori per le lavoratrici in stato di gravidanza. Durano in media 5 mesi (2 prima del parto, 3 dopo), durante i quali si ha diritto ad una indennità. Un congedo di paternità viene, invece, concesso al padre lavoratore se la donna scompare o è in gravi condizioni di salute oppure se il piccolo è stato abbandonato o affidato a lui.
I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro), infine, sono ore retribuite di cui possono usufruire i lavoratori. Maturano ogni mese e possono arrivare a corrispondere ad una o più giornate lavorative. Inoltre, variano in base ai settori in quanto disciplinati dai contratti collettivi, mentre il modo in cui possono esser chiesti dipende dai contratti individuali: è il datore, infatti, a decidere se concederli come singole ore oppure a gruppi, quindi come giornate.
Oltre ai permessi di ROL, i lavoratori hanno diritto anche a permessi per ex festività (o per festività soppresse), cioè a 4 gruppi di 8 ore ciascuno di permesso retribuito nati per compensare l'eliminazione di alcune festività nel nostro Paese.
Permessi e congedi non retribuiti, invece, vengono concessi soprattutto ai dirigenti delle rappresentanze sindacali quando devono partecipare a convegni o congressi (8 giorni di assenza non retribuita), ai lavoratori che devono votare o prender parte ad un processo, a chi ha un'anzianità di servizio di almeno 5 anni per seguire un percorso formativo (congedo speciale non retribuito di 11 mesi). Inoltre, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche speciali - come quelle pubbliche per esempio in Parlamento oppure di rappresentanza sindacale nazionale o provinciale - possono chiedere un'aspettativa non retribuita per tutta la durata di questo loro impegno.