Permessi e Congedi

Permessi e congedi: retribuiti per lutto, gravi motivi familiari, legge 104, parentali, rol, non retribuiti

Permessi e congedi per i lavoratori

Permessi e congedi permettono ad un lavoratore subordinato di assentarsi dal lavoro senza perdere il posto e mantenendo, in alcuni casi, anche la retribuzione. Esistono, infatti, casi in cui l'assenza viene comunque retribuita e casi in cui, invece, non si riceve un compenso, ma non si rischia nemmeno il licenziamento.

I permessi ed i congedi retribuiti vengono concessi in varie situazioni, ad esempio per donazione di sangue (nel giorno della donazione) oppure studio o formazione (il lavoratore studente può chiedere giornate per sostenere esami; gli altri lavoratori hanno diritto a 150 ore per formazione).
Vengono concessi anche a dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali in base alle dimensioni dell'azienda e - caso tipico - al lavoratore che sta per sposarsi.

I congedi matrimoniali, infatti, corrispondono a 15 giorni di assenza retribuita, ma la loro reale durata può variare in base alle qualifiche del dipendente ed al settore produttivo.

Permessi per lutto o grave infermità equivalgono a 3 giorni retribuiti concessi a chi perde coniuge, convivente o un parente entro il secondo grado oppure in caso di gravi condizioni di salute di queste persone.

Permessi e congedi per gravi motivi familiari possono esser dati per periodi più lunghi (massimo 2 anni, anche frazionati, nell'arco della vita lavorativa), ma solo se la gravità della situazione è documentata.

La Legge 104 offre permessi e congedi sia ai lavoratori disabili che ai familiari che si occupano della loro assistenza. I disabili possono usufruire di 2 ore di permesso retribuito al giorno oppure di 3 giorni mensili, anche continuativi. Coniuge, parenti ed affini entro il secondo grado hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito. Se il disabile abita a 150 km dal loro posto di lavoro, devono fornire un titolo di viaggio o qualunque altro documento possa provare il raggiungimento della residenza dell'assistito.

Congedi straordinari, inoltre, sono stati pensati sempre per chi deve assistere un familiare in condizioni di grave disabilità.
I congedi biennali della L. 104, per esempio, sono congedi retribuiti inizialmente concessi solo ai genitori di un disabile oppure, in loro assenza, ad eventuali fratelli, sorelle, conviventi. Grazie a varie sentenze della Corte Costituzionale, attualmente possono usufruirne anche i figli di una persona disabile. Nella concessione del congedo, però, si segue un ordine: prima il coniuge, poi genitori, figli, fratelli e/o sorelle.

I permessi ed i congedi parentali riguardano i lavoratori genitori di un bambino nei suoi primi 8 anni (o 12 se adottato): madre e padre, insieme oppure alternativamente, possono chiedere fino a 10 mesi di permesso (complessivi tra i due), ricevendo un'indennità pari al 30% della loro normale retribuzione. Se il bambino è portatore di handicap, il periodo di congedo può essere prolungato fino a massimo 3 anni.

I congedi di maternità sono obbligatori per le lavoratrici in stato di gravidanza. Durano in media 5 mesi (2 prima del parto, 3 dopo), durante i quali si ha diritto ad una indennità. Un congedo di paternità viene, invece, concesso al padre lavoratore se la donna scompare o è in gravi condizioni di salute oppure se il piccolo è stato abbandonato o affidato a lui.

I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro), infine, sono ore retribuite di cui possono usufruire i lavoratori. Maturano ogni mese e possono arrivare a corrispondere ad una o più giornate lavorative. Inoltre, variano in base ai settori in quanto disciplinati dai contratti collettivi, mentre il modo in cui possono esser chiesti dipende dai contratti individuali: è il datore, infatti, a decidere se concederli come singole ore oppure a gruppi, quindi come giornate.
Oltre ai permessi di ROL, i lavoratori hanno diritto anche a permessi per ex festività (o per festività soppresse), cioè a 4 gruppi di 8 ore ciascuno di permesso retribuito nati per compensare l'eliminazione di alcune festività nel nostro Paese.

Permessi e congedi non retribuiti, invece, vengono concessi soprattutto ai dirigenti delle rappresentanze sindacali quando devono partecipare a convegni o congressi (8 giorni di assenza non retribuita), ai lavoratori che devono votare o prender parte ad un processo, a chi ha un'anzianità di servizio di almeno 5 anni per seguire un percorso formativo (congedo speciale non retribuito di 11 mesi). Inoltre, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche speciali - come quelle pubbliche per esempio in Parlamento oppure di rappresentanza sindacale nazionale o provinciale - possono chiedere un'aspettativa non retribuita per tutta la durata di questo loro impegno.

Permessi e Congedi: Elenco Avvocati e Studi Legali
Distacco del lavoratore
Quando un lavoratore viene mandato ad operare presso un’altra azienda diversa da quella che l’ha assunto si ha un distacco. Il distacco è lecito se temporaneo (il lavoratore torna poi nell’azienda d’origine) e se viene deciso dal datore non per agevolare l’impresa destinataria, ma per soddisfare un suo interesse aziendale.
Congedi formativi
Sono periodi di assenza da lavoro giustificati per motivi di studio che vanno oltre le 150 ore concesse dal diritto allo studio. Il lavoratore mantiene il posto, ma non viene pagato per i giorni di assenza. Sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali, che ne indicano durata, lavoratori che possono usufruirne, ecc.
Lavoro autonomo: cos’è
È l’attività svolta da un lavoratore ("prestatore d’opera") per conto di un’altra persona in piena autonomia: può decidere per es. modalità di svolgimento, tempi, luoghi, ecc.
Si tratta della forma di lavoro tipica di professionisti come medici, avvocati, ecc., ma anche di imprenditori, agricoltori, ecc.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro che può essere imposto al dipendente è indicato dai contratti collettivi nazionali, in base al settore lavorativo.
L’orario settimanale può essere: legale, cioè stabilito dalla legge (massimo 40 ore); contrattuale, cioè stabilito dal contratto collettivo (che può indicare un limite inferiore a quello legale).
Diritto allo studio
Grazie a questo diritto un lavoratore può usufruire di un totale di 150 ore di permesso straordinario retribuito per continuare a formarsi. Questo periodo è suddiviso in 50 ore annuali per 3 anni, di cui si può usufruire se orario di lavoro e quello di frequenza del corso coincidono.
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