Orario di Lavoro

Disciplina orario di lavoro: settimanale, giornaliero

La legge sull'orario di lavoro

L'orario di lavoro è uno degli elementi più importanti di un contratto lavorativo, in quanto è in base ad esso che viene deciso quanto deve durare l'attività del lavoratore e quale compenso meriti per questo.
L'articolo 36 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che la durata massima di una giornata lavorativa debba essere indicata dalla legge, e sottolinea come un lavoratore abbia diritto sia al riposo settimanale che alle ferie annuali, senza potervi rinunciare.

La disciplina dell'orario di lavoro fino a non molto tempo fa era regolata da un Decreto Legislativo del 1923, il quale prevedeva un limite di 8 ore di lavoro al giorno e 48 a settimana. Nel 2003, invece, l'intero settore è stato riformato con il Decreto Legge n°66, attraverso il quale sono state adottate in Italia alcune Direttive della Comunità Europea.

Il D.lgs 66/2003 riunisce tutte le norme riguardanti ferie, festività, pause, orario, lavoro notturno e straordinario. Questa normativa si applica per la maggior parte dei lavoratori subordinati (privati e pubblici) ma restano escluse alcune categorie, come chi lavora nel mondo della scuola, il personale marittimo e di volo, coloro che, nelle imprese, si occupano di trasporto di merci e/o persone. Inoltre, non viene applicata quando ci sono particolari esigenze di difesa e sicurezza, quindi per forze armate, vigili del fuoco, polizia, protezione civile, ecc.

Per legge l'orario di lavoro è stabilito dal datore e deve, quindi, essere specificato nel regolamento aziendale nonché comunicato al lavoratore sul contratto o sulla lettera di assunzione.
In realtà sono i contratti collettivi nazionali ad indicare quale orario può essere effettivamente adottato, in base ai vari settori lavorativi.

L'orario di lavoro settimanale può essere:

I contratti collettivi possono anche fissare un orario multi-periodale, cioè stabilire una durata media riferita ad un determinato periodo (non superiore ad un anno). Può, quindi, esser deciso che il limite legale delle 40 ore debba esser seguito solo "come media", quindi non in modo rigido tutte le settimane. Per capire meglio, facciamo un esempio.
Mario, nel mese di Marzo, deve rispettare il seguente orario di lavoro settimanale programmato:

In tutto lavorerà 160 ore che, divise per 4 settimane, danno la media di 40 ore. Le ore che superano il limite legale (quelle della prime due settimane) non sono considerate lavoro straordinario, in quanto vengono compensate successivamente. Un orario così flessibile, infatti, offre al datore di lavoro la possibilità di organizzare le attività in base alle vere esigenze dell'azienda, senza dover ricorrere al lavoro straordinario, che ha invece un certo costo. Inoltre, la legge stabilisce che la contrattazione collettiva possa anche fissare un limite massimo per l'orario di lavoro settimanale, pari a 48 ore ogni 7 giorni, comprensive anche di eventuali straordinari. Questo periodo può non essere rispettato in modo rigido, ma deve comunque essere seguito come media, per un periodo non superiore a 4 mesi, che possono diventare 6 o massimo 12 se ci sono valide ragioni tecniche ed organizzative.

L'orario di lavoro giornaliero non è attualmente indicato in modo preciso dalla legge. Si parla, infatti, solo di riposo giornaliero a cui ha diritto il lavoratore, pari ad 11 ore possibilmente consecutive su 24.
Da ciò si presume allora che il limite massimo per un singolo giorno sia di 13 ore di lavoro. Inoltre, se l'orario giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore ha diritto ad alcune pause per recuperare le energie. Modalità e tempi di queste pause sono di solito stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Orario di Lavoro: Elenco Avvocati e Studi Legali
Distacco del lavoratore
Quando un lavoratore viene mandato ad operare presso un’altra azienda diversa da quella che l’ha assunto si ha un distacco. Il distacco è lecito se temporaneo (il lavoratore torna poi nell’azienda d’origine) e se viene deciso dal datore non per agevolare l’impresa destinataria, ma per soddisfare un suo interesse aziendale.
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
Il CCNL contiene gli accordi presi tra organismi che rappresentano i datori di lavoro e sindacati dei lavori, riguardanti argomenti come stipendi base, orari, condizioni di lavoro, ecc. Regolamenta, quindi, i rapporti a livello nazionale per ciascun settore lavorativo (per es. commercio, terziario, ecc.)
Ferie
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo retribuito annuale. La sua durata è stabilita dai contratti collettivi nazionali a seconda del settore lavorativo.
Il lavoratore non può mettersi in ferie liberamente: è il datore di lavoro a stabilire quando può usufruirne, in base alle esigenze aziendali ed agli stessi interessi del dipendente.
Congedo per malattia del figlio
Possono usufruirne entrambi i genitori lavoratori, ma non contemporaneamente. La sua durata dipende dall’età del bambino che si è ammalato: se ha meno di 3 anni, ogni genitore può astenersi da lavoro fino a quando non sarà guarito; se ha tra 4 e 8 anni, massimo 5 giorni all’anno.
Lavoro intermittente o a chiamata
È un rapporto subordinato per il quale il lavoratore svolge attività in modo discontinuo, cioè solo quando viene chiamato a farlo dal datore. Per legge non può superare i 400 giorni in 3 anni. È riservato a lavoratori con più di 55 anni o che non hanno ancora compiuto i 24 anni.
Rendi visibile il tuo Studio Legale in Internet
e ricevi contatti mirati in base alle tue competenze

Area Professionisti:

Contatta la Redazione: 0547.28909
tutte le mattine, dal lunedì al venerdì: 9:00-13:30