I permessi per allattamento offrono ad una neo-mamma (appena rientrata in azienda dopo il congedo di maternità) l'opportunità di assentarsi da lavoro per poter provvedere ai bisogni del neonato.
Vengono chiamati anche "riposi giornalieri per allattamento" e la loro caratteristica principale consiste nel fatto che la donna non risulta assente per tutto il giorno o per più giorni (come invece accade con la maternità o con i congedi parentali), ma solo per un numero di ore limitato e strettamente collegato all'orario di lavoro previsto dal suo contratto.
I riposi per allattamento sono regolamentati dal "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (D.lgs n. 151/2001), il quale concede la possibilità di usufruire di questi permessi per il primo anno di vita del bambino o, in caso di minore adottato o preso in affidamento, per il primo anno conteggiato dal momento del suo ingresso nel nucleo familiare.
Se il piccolo è portatore di grave handicap, possono esser richiesti permessi giornalieri fino ai suoi primi 3 anni.
In base al Testo Unico, in alcuni casi il riposo per allattamento può esser concesso al padre del bambino, che prende, dunque, il posto della madre.
I permessi per allattamento della madre vengono concessi solo se la donna è una lavoratrice dipendente: non possono, infatti, usufruirne le autonome (per esempio libere professioniste, commercianti, ecc.) né coloro che lavorano a domicilio (come badanti e colf).
La madre ha diritto a massimo 2 periodi di riposo nell'arco di una giornata lavorativa se il suo normale orario di lavoro supera le 6 ore; se, invece, il contratto prevede meno di 6 ore di attività, ha diritto ad un solo periodo di riposo.
La durata effettiva di ogni periodo è di 1 ora: una neo-mamma che normalmente lavora 8 ore al giorno, quindi, con questi permessi può assentarsi in tutto per 2 ore nell'arco della giornata.
Se però la donna affida il piccolo ad un asilo nido o a un'altra struttura simile interna all'azienda o parecchio vicina, il riposo potrà allora durare solo mezzora.
I permessi per allattamento del padre sono riposi giornalieri del tutto identici a quelli concessi alla madre lavoratrice, ma di cui un uomo può usufruire solo in casi specifici.
Prima di tutto, è possibile per il padre del neonato godere di queste assenze durante la giornata lavorativa solo se la madre rinuncia a questa possibilità oppure non è una dipendente (per esempio è una libera professionista o una casalinga).
Inoltre, il padre può richiedere questi permessi quando il bambino gli viene completamente affidato da un giudice ed anche in caso di grave infermità o scomparsa della donna.
Il permesso per allattamento raddoppia quando si verifica un parto gemellare: se la coppia ha due gemelli, vengono considerati riposi giornalieri per ciascuno dei bambini, dunque le assenze possono in questi casi raggiungere anche le 4 ore in totale.
La stessa cosa accade se vengono adottati o presi in affidamento 2 bambini invece di uno solo.
La retribuzione dei permessi per allattamento è identica a quella normalmente percepita: ogni ora di riposo, infatti, viene considerata dalla legge pari alle normali ore lavorative, per cui sia madre che padre hanno diritto in questi casi ad una "indennità" (una somma sostitutiva della normale retribuzione) pari al 100% dello stipendio.
Questa indennità viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga, ma è erogata dall'INPS.
La domanda per ottenere riposi e indennità può essere inoltrata solo dai lavoratori dipendenti: la madre lavoratrice dovrà consegnarla unicamente al proprio datore di lavoro (ovviamente in anticipo rispetto al periodo in cui intende iniziare ad usufruire di assenze quotidiane); il padre, invece, dovrà consegnare una copia al datore di lavoro ed un'altra alla sede dell'INPS del territorio in cui lavora.
I permessi per allattamento dei dipendenti pubblici seguono le stesse regole previste per quanti operano nel settore privato, quindi corrispondono a massimo 2 riposi giornalieri di un'ora ciascuno se il normale orario previsto sul contratto supera le 6 ore.
Una questione particolare riguarda, però, coloro che lavorano nel mondo della scuola, in modo particolare gli insegnanti.
Pensiamo, per esempio, ad una maestra che rientra a scuola dopo il congedo di maternità e desidera chiedere permessi orari per allattare il piccolo: dal momento che normalmente insegna per 5 ore al giorno ma, in caso di collegio docenti, consigli di classe, ecc, presta servizio anche per oltre 6 ore, a quanti periodi di riposo avrà diritto?
La maestra usufruirà di riposi differenti in base al caso, o sarebbe meglio dire alla singola giornata: in altre parole, nei giorni di lavoro normali in cui non supera le 5 ore di attività può godere di un solo riposo di un'ora; quando invece presta servizio per oltre 6 ore, ha diritto a 2 periodi di riposo, quindi a 2 ore di assenza in totale.