Il congedo di paternità è il permesso di astenersi da lavoro che viene concesso ad un uomo per la nascita di un figlio. La sua durata è pari a quella del congedo di maternità della madre o ad una parte di esso (quella di cui non ha usufruito la donna) e può essere richiesto e concesso in situazioni particolari.
Nello specifico, il padre lavoratore può usufruire di questa astensione se:
Il Jobs Act – cioè la riforma del lavoro avviata in Italia a partire da Dicembre 2014 – ha introdotto una recente novità per questo tipo di congedo, attraverso un decreto attuativo del 2015 del tutto dedicato alla tutela della genitorialità ed alla conciliazione dei tempi di lavoro e di vita.
La novità riguarda un'estensione del diritto al congedo di paternità, che potrà ora esser richiesto anche dai lavoratori autonomi, compresi i professionisti (mentre in passato era concesso solo ai lavoratori dipendenti).
Congedo di paternità: quanti giorni.
Può esser richiesto ed avviato a partire dalla data in cui si verifica uno degli eventi speciali su indicati.
La sua durata coincide con il periodo di congedo di maternità non goduto dalla donna: per esempio, se la madre lavoratrice ha usufruito solo di 3 mesi di astensione obbligatoria per maternità su 5 mesi in totale che per legge le spettano, il padre del piccolo potrà richiedere il congedo per i restanti 2 mesi.
Inoltre, se la madre non è lavoratrice, il padre del bambino ha comunque diritto al congedo di paternità, ma solo per i 3 mesi successivi al parto.
Riforma Fornero.
Il congedo di paternità normalmente non è obbligatorio in quanto, come abbiamo visto, è stato previsto in sostituzione dell'astensione obbligatoria di cui può usufruire una donna e solo in casi particolari.
Tuttavia la Riforma Fornero – avviata con la Legge n.92 del 2012 – al fine di coinvolgere maggiormente gli uomini nella cura dei figli e non far gravare tutto sulle spalle della madre lavoratrice, ha dato vita a due importantissime novità per questo congedo, la cui attivazione inizialmente era prevista solo fino all'anno 2015.
Oltre a quello standard in situazioni speciali, infatti, la riforma ha concesso a tutti i lavoratori l'opportunità di usufruire in qualunque caso di un congedo di paternità obbligatorio e di un congedo di paternità facoltativo.
Il congedo di paternità obbligatorio corrisponde ad un solo giorno di astensione al quale ha diritto il lavoratore padre di un neonato.
È un congedo del tutto indipendente rispetto a quello della madre lavoratrice: l'uomo ne ha diritto e può usufruirne anche se in quel momento la donna è in maternità obbligatoria. Il padre può chiedere questo permesso entro i primi 5 mesi di vita del bambino.
Il congedo di paternità facoltativo corrisponde a 2 giorni aggiuntivi di astensione che il padre può eventualmente richiedere ed ottenere, anche in modo continuativo e sempre entro i primi 5 mesi di vita del piccolo.
In questo caso, però, l'uomo dovrà prendere accordi su questo con la donna che sta già usufruendo della sua astensione obbligatoria: il padre, infatti, ottiene questi 2 giorni in più solo se la madre rinuncia ad altrettanti giorni del suo congedo.
Inps e retribuzione.
Per poter usufruire del congedo di paternità, il lavoratore deve presentare apposita domanda sia al suo datore di lavoro che all'Inps.
La domanda dovrà contenere anche tutta la documentazione che, nei casi speciali previsti dalla legge, certifica l'evento per via del quale si sta chiedendo l'astensione da lavoro, come ad esempio certificati di morte o di grave infermità riferiti alla madre del bambino, atti giuridici che provano il suo affidamento al solo padre, ecc.
L'invio della domanda all'Inps può avvenire solo per via telematica.
Il padre lavoratore ha diritto per la sua astensione ad una indennità di paternità, ovvero una somma sostitutiva dello stipendio erogata dall'Inps, pari all'80% di ciò che normalmente viene percepito.
Questa percentuale raggiunge, invece, il 100% nel caso in cui si tratti dell'unico giorno previsto dal congedo di paternità obbligatorio oppure dei due giorni facoltativi aggiuntivi.
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