Il congedo parentale è un permesso speciale concesso a entrambi i genitori di un bambino, grazie al quale possono assentarsi dal lavoro per prendersi cura del figlio.
È conosciuto anche con il nome "astensione facoltativa" in quanto, a differenza del congedo di maternità, non è obbligatorio.
La legge prevede limiti precisi per i congedi parentali: madre e padre, infatti, possono godere di questi permessi solo fino a un certo numero di mesi e in base all'età del figlio.
Questi limiti sono stati recentemente modificati dal Jobs Act (la riforma del lavoro avviata in Italia con la Legge n.183/2014) attraverso un Decreto attuativo totalmente dedicato alla tutela della genitorialità ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Tuttavia, dal momento che le nuove norme previste dalla riforma sono sperimentali e vengono applicate al solo anno 2015 (salvo ulteriori futuri decreti), è opportuno analizzare prima di tutto la disciplina classica che ha regolamentato il congedo parentale fino ad ora, in quanto potrebbe tornare in vigore al termine della sperimentazione.
La disciplina standard prevede che madre e padre lavoratore possano servirsi di permessi per un periodo della durata massima di 10 mesi complessivi e solo se il bambino non supera gli 8 anni. Questi 10 mesi non vengono presi singolarmente dai genitori, bensì sono calcolati sommando i periodi di astensione facoltativa che la legge offre a ciascuno di loro. Nello specifico:
Nel caso in cui ci sia un solo un genitore lavoratore, è possibile per lui usufruirne per 10 mesi, frazionati o continuativi.
Per l'adozione o l'affidamento si fa riferimento alla data in cui il bambino è entrato in famiglia: possono essere, infatti, goduti permessi entro i primi 8 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
In genitori di un bimbo portatore di handicap possono prolungare il congedo per un periodo non superiore ai 3 anni.
Il congedo parentale "a ore" è per legge possibile: il genitore lavoratore, infatti, può chiedere di assentarsi anche solo per alcune ore della giornata lavorativa. Questa possibilità, però, deve essere prevista e regolamentata dai contratti collettivi.
I lavoratori dipendenti che intendono usufruirne devono in ogni caso dare obbligatoriamente al datore di lavoro un preavviso di almeno 15 giorni, salvo situazioni di impossibilità.
Il congedo parentale, inoltre, è parzialmente retribuito: il genitore ha infatti diritto ad una indennità - ovvero una somma di denaro sostitutiva dello stipendio - erogata dall'Inps. Questa somma corrisponde ad una percentuale di ciò che normalmente guadagna ed è concessa per massimo 6 mesi se il bambino non supera i 3 anni di vita. Dopo questi 6 mesi, il genitore può aver diritto all'indennità solo in base al suo reddito.
Infine, le madri lavoratrici hanno la possibilità di sostituire il congedo parentale con agevolazioni economiche: la Legge n. 92 del 28 Giugno 2012 (Riforma Fornero) ha previsto - in via sperimentale per il solo triennio 2013-2015 - l'opportunità per la madre rientrata a lavoro che rinuncia a chiedere ulteriori permessi di ottenere gratuitamente dei voucher (cioè buoni lavorativi) attraverso i quali acquistare servizi come quello di baby-sitting.
Il Jobs Act, come anticipato, ha introdotto in via sperimentale per il solo anno 2015 nuovi limiti per il congedo parentale.
In base alle nuove norme provvisorie, i genitori possono ora usufruire di questa astensione facoltativa se il bambino non supera i 12 anni di età oppure, in caso di minore adottato o in affidamento, se non sono trascorsi più di 12 anni dal suo ingresso in famiglia.
Inoltre, si ha diritto all'indennità del congedo parentale anche se il piccolo ha più di 3 anni: il nuovo limite previsto, infatti, è di 6 anni di età, estesi ad 8 anni per le famiglie con un reddito basso.
Il lavoratore può usufruire di un congedo parentale "a ore" anche nel caso in cui non sia regolamentato dal contratto collettivo.
I nuovi termini di preavviso da dare obbligatoriamente al datore di lavoro (indicando anche inizio e fine del periodo di congedo di cui si intende usufruire) corrispondo ora ad almeno 5 giorni per i permessi giornalieri e almeno 2 per quelli orari.
Infine, il Jobs Act offre al lavoratore subordinato l'opportunità di sostituire il congedo parentale con il part-time: il dipendente a tempo pieno, infatti, può chiedere al datore di passare al rapporto a tempo parziale. In questo caso la riduzione dell'orario di lavoro non può superare il 50%.
Congedo parentale: retribuzione Inps.
L'indennità erogata dall'Inps è pari al 30% di ciò che il lavoratore guadagna in media ogni giorno e, nel calcolo, si tiene conto anche di quanto ha percepito nel mese precedente l'inizio dell'astensione.
Questa percentuale è rimasta identica anche nella disciplina prevista dal Jobs Act.
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