Congedo di maternità

Congedo di maternità: obbligatorio, anticipato, facoltativo....

Congedo di maternità obbligatorio

Il congedo di maternità è un permesso speciale concesso alle donne lavoratrici in caso di gravidanza e consiste nel diritto di astenersi da lavoro nei mesi immediatamente precedenti e in quelli successivi al parto.

Il concedo di maternità è obbligatorio in quanto, in queste situazioni, la legge impone il divieto per la donna incinta di eseguire attività lavorative in prossimità del parto, soprattutto se si tratta di lavori che possono in qualche modo compromettere la gravidanza o comportare problemi di salute.

La lavoratrice deve, quindi, astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo che corrisponde a 5 mesi in totale, dei quali 2 devono essere goduti prima del parto, 3 subito dopo la nascita del bambino.

Il Jobs Act - l'ultima riforma del lavoro italiana avviata nel Dicembre del 2014 - all'interno di un decreto attuativo del 2015 totalmente dedicato alla tutela della genitorialità ed alle norme per conciliare i tempi di vita con quelli di lavoro, ha ribadito come, qualora il parto avvenga in anticipo rispetto alla data prevista, i giorni di congedo che non sono stati goduti dalla lavoratrice prima del parto possano essere comunque sommati a quelli successivi alla nascita del bambino, anche se dovessero essere superati i 5 mesi di congedo in totale.

Inoltre, sempre in base a questo decreto, se il neonato viene ricoverato la madre ha il diritto di chiedere la sospensione del congedo obbligatorio, che potrà riprendere nel momento in cui il bambino verrà dimesso dall'ospedale.

Il congedo di maternità – così come quello di paternità – può essere goduto anche in caso di adozione o affidamento.
Se si adotta un bambino, infatti, si ha diritto ad un'astensione di massimo 5 mesi, mentre per l'affidamento il limite è di 3 mesi. In entrambi i casi il conteggio del periodo di astensione parte dal giorno in cui il minore entra in famiglia.
Inoltre, in caso di adozione o affidamento internazionale, l'astensione può iniziare prima dell'arrivo del bambino, ovvero coincidere con il periodo in cui i genitori adottivi/affidatari devono recarsi all'estero per l'avvio della procedura.

In caso di aborto, la legge prevede due conseguenze differenti in base al momento in cui si verifica l'interruzione e indipendentemente dal suo essere spontanea o meno:

Flessibilità del congedo di maternità.
A esempio la lavoratrice incinta può chiedere di iniziare l'astensione partendo da un solo mese prima dalla data presunta del parto, in modo da poter usufruire dei restanti 4 mesi dopo la nascita del bambino.
Questa possibilità, però, viene concessa solo se il posticipare l'inizio del congedo non comporta pericoli o complicazioni varie per la sua salute e per quella del nascituro.

Congedo di maternità anticipato.
In base alle condizioni di salute della lavoratrice (ma anche all'ambiente di lavoro, alle attività che normalmente svolge, ecc.), il periodo di congedo può essere anticipato.
Se la gravidanza è a rischio o potrebbe diventarlo continuando un certo lavoro, può essere l'Asl stessa a disporre che il congedo obbligatorio venga anticipato.
L'anticipazione può anche essere decisa dalla Direzione Territoriale del Lavoro, se le condizioni ambientali del luogo di lavoro sono tali da poter compromettere la gravidanza oppure se alla donna sono affidati compiti troppo faticosi e pericolosi e non c'è alcuna possibilità di assegnarle mansioni più adatte al suo stato di gravidanza.

Congedo di maternità: Inps.
Nel periodo di astensione obbligatoria la donna ha diritto ad una indennità economica, ovvero al pagamento di somme di denaro che sostituiscono il normale stipendio. Questa indennità corrisponde all'80% di ciò che si guadagna giornalmente, viene erogata dall'Inps e, per le lavoratrici dipendenti, è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

Hanno diritto all'indennità le lavoratrici subordinate iscritte all'Inps, ma possono usufruirne anche donne disoccupate o che sono state sospese da lavoro. Una lavoratrice disoccupata incinta, però, può ottenere l'indennità di maternità solo se il periodo di congedo obbligatorio comincia entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro; superato questo limite, infatti, può aver diritto solo ad ammortizzatori sociali.

L'indennità può essere percepita anche da lavoratrici del settore agricolo in possesso di qualifica di bracciante, donne che operano nei settori dedicati a servizi domestici e familiari o in attività socialmente utili, autonome iscritte alla Gestione Separata Inps.

Congedo di maternità facoltativo: congedo parentale.
È un ulteriore permesso di astensione da lavoro di cui può usufruire la lavoratrice madre dopo la maternità.
Questo congedo non è obbligatorio e il suo scopo è sempre quello di permettere a una donna di poter dedicare più tempo alla cura del bambino.

Il congedo parentale può esser goduto anche dal padre lavoratore: la sua durata totale, infatti, non può superare i 10 mesi "complessivi", ovvero 10 mesi calcolati unendo i periodi di astensione facoltativa richiesti da entrambi i genitori lavoratori singolarmente.
Inoltre, è possibile usufruire del congedo parentale solo nei primi 8 anni di vita del bambino. Il Jobs Act, però, in via del tutto sperimentale e per il solo anno 2015, ha esteso questo limite fino a 12 anni.

Anche l'astensione facoltativa viene retribuita parzialmente per un certo periodo: la somma percepita in questo caso è pari al 30% del normale stipendio.


Vedi Anche:

Congedo di maternità: Elenco Avvocati e Studi Legali
Congedo di paternità
Un uomo può astenersi da lavoro in caso di nascita del figlio grazie al congedo di paternità. Dura quanto quello di maternità (5 mesi) oppure solo una parte (quella non goduta dalla lavoratrice). Viene richiesto in particolari situazioni (per es. infermità o morte della madre del neonato, affidamento totale al padre, ecc.).
Contratto di apprendistato: retribuzione
L’apprendista può ricevere dal 60% di ciò che guadagna un lavoratore qualificato dello stesso livello fino al 100%. Sono i contratti collettivi nazionali a stabilire la retribuzione, che varia in base a tipo di contratto, livello di inquadramento, qualifica da conseguire.
Contratto a tempo determinato
Si ha quando un lavoratore viene assunto solo fino ad una data prestabilita.
La scadenza iniziale può essere posticipata (può essere, quindi, “prorogato”) oppure, al termine del contratto, può esserne stipulato un altro (viene dunque “rinnovato”).
Congedo di maternità facoltativo
Dopo i 5 mesi di congedo di maternità obbligatori per legge, la donna può continuare ad astenersi da lavoro grazie al congedo di maternità facoltativo. Questo ulteriore permesso non può superare i 10 mesi, durante i quali la lavoratrice percepisce il 30% del normale stipendio.
Contratto Part-Time
Si ha quando il lavoratore segue un orario inferiore rispetto a quello previsto per il suo settore. Il Part-Time può essere: orizzontale (lavora tot ore al giorno tutti i giorni), verticale (lavora solo alcuni giorni a settimana o settimane del mese, ecc.) oppure misto (una fusione delle due forme precedenti)
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