Il congedo per malattia del figlio è un permesso di lavoro speciale di cui possono usufruire i genitori di un bambino nel momento in cui il piccolo si ammala, indipendentemente dalla gravità della malattia. La nostra legge, infatti, non specifica per quali patologie è possibile richiederlo, bensì permette a madre e padre di assentarsi da lavoro se le condizioni di salute del piccolo non sono delle migliori.
Il congedo non può essere richiesto contemporaneamente dai genitori, ma solo "alternativamente": se per esempio il bambino ha l'influenza e la madre usufruisce del permesso per occuparsi di lui, il padre dovrà, invece, andare a lavorare normalmente, in quanto non può chiedere lo stesso congedo per lo stesso figlio negli stessi giorni concessi alla donna.
La possibilità di assentarsi da lavoro in caso di malattia di un figlio minore è regolamentata dall'articolo 47 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, conosciuto con il nome di "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità".
Il Testo Unico dà indicazioni precise anche su quanti giorni vengono concessi ai genitori lavoratori in questi casi.
La durata del congedo per malattia del figlio è strettamente collegata all'età stessa del bambino. In base all'articolo 47, infatti:
La malattia del bambino deve essere comunque provata.
Il lavoratore, infatti, per poter usufruire del congedo, deve presentare un'apposita domanda al suo datore di lavoro, alla quale deve allegare obbligatoriamente un certificato medico che testimoni le condizioni di salute del figlio. Questo certificato può essere rilasciato da uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale o da un medico convenzionato con lo stesso.
Oltre alla certificazione medica, è obbligatoria anche un'autocertificazione, attraverso la quale il lavoratore deve dichiarare che l'altro genitore non sta usufruendo dello stesso tipo di congedo per gli stessi giorni.
Il datore di lavoro non può rifiutarsi di concedere il permesso in questi casi, pena una sanzione amministrativa che comporta il pagamento di una multa.
Congedo per malattia del figlio: retribuzione.
I permessi per malattia del figlio possono dar diritto o meno ad una retribuzione (cioè possono essere pagati) a seconda dell'ambito in cui si lavora, ovvero se l'attività è svolta nel settore privato oppure in quello pubblico.
Il congedo per malattia del figlio nel settore privato non è retribuito: l'assenza del lavoratore è riconosciuta come giustificata (se provata con i relativi certificati), ma non si ha diritto ad alcuna retribuzione o indennità (la somma di denaro sostitutiva dello stipendio giornaliero), salvo diverse indicazioni previste dai contratti collettivi.
È possibile, tuttavia, conteggiare i giorni di assenza per l'anzianità di servizio, mentre vengono completamente esclusi dai calcoli per la maturazione di ferie retribuite e della tredicesima.
Durante l'assenza, infine, si ha diritto alla copertura previdenziale: vengono, infatti, accreditati i contributi figurativi (ovvero quelli erogati da un ente come l'INPS), in maniera totale se il bambino ha fino a 3 anni, in forma ridotta se invece ha un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni.
Il congedo per malattia del figlio nel pubblico impiego, invece, è retribuito per un certo periodo di tempo se il bambino ha fino a 3 anni. Nello specifico, il lavoratore pubblico per i primi 30 giorni di assenza ha diritto al 100% della retribuzione, mentre lo perde una volta superato questo limite.