Co.Co.Pro.

Co.Co.Pro.: il contratto di collaborazione a progetto

I Co.Co.Pro.: i contratti a progetto

Il Co.co.pro – la Collaborazione a Progetto – è un tipo di contratto di lavoro atipico nato come "evoluzione" del Co.co.co. (la Collaborazione Coordinata e Continuativa). È stato introdotto, infatti, dalla Riforma Biagi del 2003 per tentare di arginare un particolare fenomeno che si stava verificando in Italia: molte aziende assumevano tramite contratto co.co.co, ma, di fatto, il collaboratore si ritrovava poi ad eseguire l'attività come se si trattasse di un lavoro subordinato. Con la Riforma Biagi è stato allora stabilito il principio del "lavoro a progetto", in base al quale questi contratti possono essere stipulati solo se l'attività da svolgere riguarda uno o più progetti specifici, previsti dal committente (il datore di lavoro) e gestiti dal collaboratore (il lavoratore) in modo autonomo. La disciplina del Contratto di Collaborazione a Progetto è stata poi modificata da successive riforme e leggi, come la Riforma Fornero del 2012 e la Legge n°99 del 2013.

Il Jobs Act – l'ultima riforma del lavoro avviata in Italia con la Legge n.183 del 10 Dicembre 2014 – ha previsto un'importantissima novità per i contratti co.co.pro.: a partire dal 2016, infatti, non sarà più possibile dar vita a nuove collaborazioni a progetto.

Il contratto a progetto doveva presentare precise caratteristiche per essere considerato valido. La più importante era proprio la presenza di un progetto specifico. L'attività per la quale il collaboratore veniva assunto, infatti, doveva avere un contenuto proprio e raggiungere un preciso risultato.
Non poteva trattarsi neanche di un'attività elementare e/o ripetitiva: se ad esempio si voleva assumere qualcuno come cameriere in una pizzeria, non era possibile farlo con un contratto co.co.pro, in quanto mancherebbe un preciso progetto da realizzare ed il lavoro della persona assunta consisterebbe in un'attività ripetitiva.
Se non era presente un progetto oppure se veniva creato un finto contratto co.co.pro, si rischiavano varie sanzioni: in questi casi, infatti, il rapporto instaurato poteva essere anche considerato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua origine, cioè dal giorno in cui era stato stipulato il contratto.

Il contratto doveva, poi, essere scritto, per avere una prova certa del tipo di rapporto instaurato in caso di problemi.
In esso, oltre al progetto, dovevano essere indicati:

Co.co.pro contributi. I contributi per il Contratto di Collaborazione a Progetto dovevano esser versati ad un fondo pensionistico chiamato "Gestione Separata", gestito dall'Inps. Il committente doveva versare 2/3 dei contributi, il collaboratore, invece, 1/3.

Co.co.pro disoccupazione. Alla fine del rapporto di lavoro, anche ai lavoratori co.co.pro spettava una forma di indennità di disoccupazione speciale, chiamata "una tantum". Per aver diritto a questa indennità, però, era necessario essere in possesso di alcuni requisiti:

Co.co.pro. malattia. Grazie alla Legge Finanziaria del 2007, avevano diritto ad una indennità in caso di malattia anche i lavoratori co.co.pro iscritti presso la Gestione Separata dell'Inps. Questa indennità, però, veniva applicata solo se la malattia durava almeno 4 giorni.

Co.co.pro Jobs Act.
Come anticipato, il Jobs Act - attraverso un Decreto Attuativo del 2015 che si concentra sul riordino dei contratti lavorativi italiani - ha previsto la scomparsa nell'immediato futuro di questa forma di collaborazione.
Dal momento della sua entrata in vigore definitiva, infatti, verranno abrogati alcuni articoli della famosa Legge Biagi, ovvero quelli che vanno dal n.61 al numero 69 bis e che forniscono indicazioni proprio sull'obbligo di indicare un progetto specifico nel caso in cui si voglia dar vita ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
I contratti co.co.pro. stipulati prima dell'abrogazione, tuttavia, continueranno ad essere considerati validi fino alla loro scadenza.


Vedi anche:

Co.Co.Pro.: Elenco Avvocati e Studi Legali
Contratto a tempo determinato
Si ha quando un lavoratore viene assunto solo fino ad una data prestabilita.
La scadenza iniziale può essere posticipata (può essere, quindi, “prorogato”) oppure, al termine del contratto, può esserne stipulato un altro (viene dunque “rinnovato”).
Distacco del lavoratore
Quando un lavoratore viene mandato ad operare presso un’altra azienda diversa da quella che l’ha assunto si ha un distacco. Il distacco è lecito se temporaneo (il lavoratore torna poi nell’azienda d’origine) e se viene deciso dal datore non per agevolare l’impresa destinataria, ma per soddisfare un suo interesse aziendale.
Retribuzione
Il lavoratore ha il diritto di essere pagato per l’attività. La legge prevede varie forme di retribuzione, divise in "ordinarie" (a tempo; a cottimo) e "speciali" (in natura; provvigioni; partecipazione agli utili; differita). La somma minima è stabilita dai contratti collettivi in base ai vari settori lavorativi.
Congedo di maternità: Inps
Le lavoratrici iscritte all’Inps, durante il periodo di astensione da lavoro per congedo di maternità, hanno diritto ad una indennità, cioè ad una somma di denaro che corrisponde ad una percentuale del normale stipendio (80% di ciò che guadagnano giornalmente). La somma è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
Cassa Integrazione Ordinaria
Può essere richiesta dall’impresa quando la riduzione dell’orario o la sospensione delle attività sono solo temporanee, quindi c’è la possibilità di tornare alla normalità. La situazione di difficoltà in cui versa deve esser stata provocata da cause di forza maggiore, eventi imprevedibili, difficoltà del mercato, ecc.
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