Co.Co.Co.

Co.Co.Co.: il contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Il Co.co.co. - la Collaborazione Coordinata e Continuativa – è quel contratto di lavoro che ha preceduto la nascita del più recente Co.co.pro - Contratto di Collaborazione a Progetto - e che, attualmente, può essere ancora utilizzato solo per particolari categorie di lavoratori.
Viene considerato "contratto atipico" in quanto gli elementi che lo caratterizzano lo rendono differente dal tradizionale contratto di lavoro subordinato - a tempo pieno ed indeterminato - previsto dal nostro ordinamento.

Inoltre, il tipo di lavoro che si svolge con un contratto Co.co.co. è definito "parasubordinato" perché questa forma di impiego si pone a metà strada tra il lavoro autonomo vero e proprio ed il lavoro dipendente.
Il lavoratore co.co.co. (definito collaboratore), infatti, se da un lato ha piena autonomia operativa (può scegliere modi e tempi per svolgere l'attività e non ha nessun vincolo di subordinazione), dall'altro lato comunque si ritrova ad essere inserito all'interno di un'organizzazione aziendale, per cui deve lavorare in sintonia con quella realtà e con chi lo ha assunto (il datore di lavoro, chiamato committente).

Caratteristiche Co.co.co. Gli elementi che caratterizzano il Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa sono vari.
Prima di tutto, oltre alla presenza di una certa autonomia di cui può godere il collaboratore, è importante che la collaborazione abbia comunque un carattere "coordinato": questo vuol dire che modi, tempi, obiettivi ed orari per eseguire l'attività devono essere in realtà stabiliti insieme da collaboratore e committente, in quanto è necessario rispettare anche le esigenze dell'organizzazione aziendale.

La collaborazione deve esser, poi, "continuativa": il rapporto di lavoro deve durare per un tot periodo di tempo, quindi non essere saltuario.
Senza la continuità, infatti, non si potrebbe più parlare di "collaborazione", bensì di lavoro autonomo occasionale.
Infine, è necessaria una "personalità della prestazione": l'attività deve essere eseguita prevalentemente dal lavoratore che ha firmato il contratto. Se invece viene svolta soprattutto da suoi eventuali collaboratori, potrebbe trattarsi di un caso di appalto.

Contratto a progetto. Con il Decreto Legislativo n°276 del 2003 – attraverso il quale prese vita la famosa "Riforma Biagi" - il Contratto di Collaborazione Continuata e Coordinativa ha subito un'evoluzione. L'articolo 61 di questo decreto, infatti, ha introdotto il concetto di lavoro a progetto, in base al quale non è più possibile instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se non sono stati previsti uno o più progetti specifici da affidare al collaboratore, indicati anche nell'accordo scritto.
Da qui si è parlato di sostituzione dei contratti Co.co.co. con la loro versione aggiornata, ovvero i Contratti di Collaborazione a Progetto (Co.co.pro). In realtà è ancora possibile dar vita ad un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa anche in assenza di un progetto specifico, ma solo per alcuni soggetti stabiliti dalla legge.

Co.co.co. Pubblica Amministrazione. Possono ancora essere assunti con un contratto di questo tipo le persone chiamate a svolgere un'attività per la Pubblica Amministrazione, in quanto la Riforma Biagi non ha riguardato questo settore. In questa categoria rientrano, quindi, anche i contratti stipulati nel mondo della scuola.

Co.co.co. Pensionati. È possibile assumere con questa formula alcuni tipi di pensionati, in modo particolare chi percepisce la pensione di vecchiaia, ovvero quelle persone che hanno raggiunto un'età anagrafica tale da avere il diritto di ricevere dallo Stato questo tipo di rendita.

Co.co.co. Altri soggetti. Il Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa può essere ancora stipulato anche per i componenti di organi di amministrazione e controllo di una società o chi partecipa a collegi e commissioni, per coloro che svolgono attività a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali ed infine per i professionisti che esercitano un'attività per la quale è obbligatoria l'iscrizione ad un albo.

Co.co.co Jobs Act.
La Collaborazione Coordinata e Continuativa potrebbe avere una seconda vita nell'immediato futuro.
Un decreto attuativo del Jobs Act (l'ultima riforma del lavoro avviata nel Dicembre 2014), infatti, prevede l'abrogazione di alcuni articoli della Legge Biagi relativi all'obbligo di indicare un progetto per le collaborazioni.
Di conseguenza, a partire dall'entrata in vigore definita del Decreto, potrebbero essere stipulati in Italia nei vari settori lavorativi solo contratti di collaborazione coordinata e continuativa che non prevedono l'indicazione del progetto, quindi semplici co.co.co.


Vedi anche:

Co.Co.Co.: Elenco Avvocati e Studi Legali
Retribuzione
Il lavoratore ha il diritto di essere pagato per l’attività. La legge prevede varie forme di retribuzione, divise in "ordinarie" (a tempo; a cottimo) e "speciali" (in natura; provvigioni; partecipazione agli utili; differita). La somma minima è stabilita dai contratti collettivi in base ai vari settori lavorativi.
Lavoro subordinato: cos’è
Il lavoro subordinato si ha quando tra lavoratore e datore di lavoro vi è un “vincolo di subordinazione”, cioè un legame di dipendenza. Il lavoratore, infatti, “dipende” dal datore: deve rispettare i suoi ordini e le sue direttive nell’eseguire l’attività (tempi, luoghi, ecc.) in cambio di un compenso.
Congedo di maternità facoltativo
Dopo i 5 mesi di congedo di maternità obbligatori per legge, la donna può continuare ad astenersi da lavoro grazie al congedo di maternità facoltativo. Questo ulteriore permesso non può superare i 10 mesi, durante i quali la lavoratrice percepisce il 30% del normale stipendio.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro che può essere imposto al dipendente è indicato dai contratti collettivi nazionali, in base al settore lavorativo.
L’orario settimanale può essere: legale, cioè stabilito dalla legge (massimo 40 ore); contrattuale, cioè stabilito dal contratto collettivo (che può indicare un limite inferiore a quello legale).
Cassa Integrazione
La Cassa Integrazione Guadagni consiste in una somma di denaro offerta al lavoratore in caso di riduzione dell’orario di lavoro (e quindi anche dello stipendio) o sospensione dell’attività. Questa somma corrisponde ad una percentuale di ciò che avrebbe normalmente guadagnato per quelle ore di lavoro mancate.
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