Il lavoro parasubordinato è una forma d'impiego atipica. I contratti attraverso il quale viene instaurato il rapporto parasubordinato, infatti, presentano elementi diversi dai normali contratti di lavoro dipendente (quindi dal lavoro subordinato) e, per questo, sono spesso soggetti a modifiche attuate da nuovi decreti leggi e riforme del mondo del lavoro.
Cos'è il lavoro parasubordinato. Questo rapporto viene instaurato tra due soggetti: collaboratore e committente.
Il collaboratore è semplicemente la persona che s'impegna a realizzare un'opera oppure fornire un servizio in cambio di un corrispettivo
(il pagamento di una somma di denaro), quindi, di fatto, il lavoratore.
Il committente, invece, è colui per il quale viene eseguita quell'attività, quindi il datore di lavoro o comunque la realtà aziendale che richiede quella prestazione.
La particolarità del rapporto parasubordinato è data dal fatto che esso si pone a metà strada tra lavoro autonomo e lavoro subordinato vero e proprio, in quanto presenta caratteristiche tipiche sia dell'uno che dell'altro.
Il collaboratore parasubordinato, infatti, da un lato ha la possibilità di eseguire l'attività in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione (quindi senza dover sottostare del tutto al potere direttivo del datore di lavoro), dall'altro, però, è comunque obbligato a "coordinarsi" con l'attività del committente, cioè ad adeguarsi all'organizzazione aziendale e rispettarne finalità e necessità. Il datore di lavoro può, di conseguenza, anche fornirgli delle direttive per questo, ma deve comunque sempre rispettare i limiti dell'autonomia professionale del collaboratore.
Inoltre, proprio perché sono presenti elementi del lavoro subordinato, sono state previste forme di tutela anche per i collaboratori parasubordinati.
Lavoro Parasubordinato Inps. I lavoratori parasubordinati hanno diritto ad una forma di previdenza obbligatoria, motivo per il quale sono obbligati anche loro ad iscriversi ad un fondo pensionistico. Nel loro caso si tratta della "Gestione Separata", gestita dall'Inps e presso la quale devono versare contributi.
Lavoro parasubordinato Co.co.co. Si tratta del Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa. Questo tipo di contratto è stato col tempo quasi del tutto sostituito dal Co.co.pro (Contratto di Collaborazione a Progetto) per cui, attualmente, può essere stipulato solo per particolari categorie di lavoratori, ad esempio per quelli della Pubblica Amministrazione.
Lavoro parasubordinato e lavoro a progetto. Il parasubordinato è stato meglio regolamentato grazie alla Riforma Biagi del 2003 ed all'introduzione del concetto di "lavoro a progetto". In base a questo concetto, tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono essere stipulati solo se è stato previsto uno specifico progetto per il quale il collaboratore deve lavorare.
Il Jobs Act – l'ultima riforma del lavoro avviata in Italia con la Legge n. 183 del 10 Dicembre 2015 – ha apportato importanti modifiche alla disciplina che regolamenta il lavoro parasubordinato nel nostro Paese attraverso un Decreto Attuativo del 2015.
Innanzitutto, a partire dal 1 Gennaio 2016, tutte le collaborazioni personali e continuative che prevedono lo svolgimento di un'attività lavorativa dal contenuto ripetitivo eseguita in base a decisioni e indicazioni date dal committente (anche per quanto riguarda luogo e tempi di lavoro), seguiranno la disciplina del lavoro subordinato, quindi verranno trattate come fossero rapporti di lavoro dipendente.
Sopravviveranno solo alcuni tipi di collaborazione di questo genere: per esempio quelle soggette a specifiche discipline nate da accordi tra i sindacati più rappresentativi in Italia, le attività che riguardano professioni intellettuali per le quali è richiesta l'iscrizione ad un albo professionale, le collaborazioni prestate in associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate con organismi nazionali riconosciuti dal C.O.N.I., le prestazioni di chi fa parte di organi di amministrazione e controllo di una società o semplicemente partecipa a collegi e commissioni.
Le collaborazioni che, invece, presenteranno realmente tutte le caratteristiche di una collaborazione coordinata e continuativa, continueranno a seguire la normale disciplina.
La più importante novità introdotta dal decreto attuativo, però, è la prossima scomparsa delle collaborazioni a progetto: a partire dall'entrata in vigore delle nuove norme, infatti, verranno abrogati gli articoli della riforma Biagi che vanno dal 61 al 69 bis, ovvero quelli che prevedono la presenza obbligatoria di un progetto alla base di una collaborazione nascente.
Nell'immediato futuro, quindi, non sarà più possibile dar vita a contratti co.co.pro.
Tuttavia le collaborazioni a progetto nate prima dell'entrata in vigore definitiva del decreto (quindi prima dell'abrogazione di quegli articoli della Legge Biagi) verranno comunque considerate valide fino alla loro scadenza.
Vediamo, quindi, di seguito in modo dettagliato quali sono le caratteristiche principali delle forme contrattuali più tipiche del lavoro parasubordinato:
Vedi anche: