Il contratto di apprendistato offre ai ragazzi fino ai 29 anni la possibilità non solo di lavorare, ma anche di formarsi e conseguire qualifiche, specializzazioni ed altri titoli nel settore in cui operano.
Il rapporto che si instaura con questo contratto è subordinato e a tempo indeterminato: l'apprendista, infatti, segue uno specifico percorso formativo durante le attività, al termine del quale il rapporto, se nessuno recede dal contratto, viene automaticamente considerato come un normale lavoro a tempo indeterminato.
Il Jobs Act – l'ultima riforma del lavoro avviata in Italia con la Legge n.183 di Dicembre 2014 – ha affrontato la disciplina che regolamenta l'apprendistato con un Decreto attuativo di Marzo 2015, attraverso il quale ha fornito regole di carattere generale e indicazioni specifiche sui 3 tipi di contratto che è possibile stipulare in Italia, ovvero su apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione, apprendistato professionalizzante e apprendistato di alta formazione e ricerca.
La disciplina generale prevede che ogni datore possa assumere solo un numero limitato di apprendisti, in base a quanti lavoratori qualificati/specializzati lavorano già per lui. Nello specifico:
Infine, un'azienda con più di 50 dipendenti può stipulare questi contratti solo se nei 3 anni precedenti ha stabilizzato almeno il 20% degli apprendisti assunti in passato. I contratti collettivi nazionali possono prevedere limiti differenti.
La forma del contratto di apprendistato deve essere scritta e al suo interno devono essere indicate mansione dell'apprendista, qualifica che otterrà e, in forma sintetica, anche il piano formativo previsto.
La durata minima dell'apprendistato è di 6 mesi, mentre quella massima dipende dal tipo di qualifica che si intende conseguire.
Il periodo di apprendistato può essere prolungato in caso di malattia, infortunio o per altre ragioni che provocano una involontaria sospensione del rapporto superiore a 30 giorni.
La retribuzione, stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dipende dal tipo di contratto stipulato, dalla qualifica che s'intende conseguire e dal livello di inquadramento.
In generale si parte dal 60% della retribuzione di un lavoratore già qualificato dello stesso livello dell'apprendista e si arriva al 100%.
Il datore di lavoro può anche inquadrare l'apprendista fino a 2 livelli in meno rispetto alla qualifica da conseguire.
Le dimissioni dell'apprendista sono possibili, dando un preavviso che decorre dal termine del periodo di formazione. Stando al decreto attuativo del Jobs Act, infatti, sia apprendista che datore hanno la possibilità di recedere dal contratto al termine di questo periodo, comunicando all'altra parte la propria decisione con congruo preavviso.
Durante la formazione, il datore non può licenziare l'apprendista, a meno che non vi sia giusta causa o giustificato motivo, cioè ragioni particolarmente gravi da rendere impossibile continuare il rapporto.
Il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione prevede da un lato una formazione in azienda, dall'altro una formazione e un'istruzione professionale trasversale che avviene negli istituti formativi regionali. Con esso, infatti, è possibile anche assolvere all'obbligo di istruzione.
Può essere stipulato solo con ragazzi dai 15 ai 25 anni e la sua durata dipende dalla qualifica e dal diploma che si intende conseguire: non può superare i 3 anni ma, in caso di diploma quadriennale professionale, la durata massima è di appunto 4 anni.
Il Jobs Act ha inoltre introdotto in via sperimentale la possibilità di dar vita a questo contratto anche con ragazzi iscritti a quarto e quinto anno di un istituto tecnico professionale, per la durata massima di 3 anni.
Il contratto può essere comunque prorogato per massimo 1 anno in caso di:
Il datore di lavoro che vuole assumere un apprendista, deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa presso la quale è iscritto il ragazzo.
La formazione esterna all'azienda avviene proprio presso questa istituzione e, per queste ore, il datore non ha obblighi retributivi. Per la formazione a carico dell'impresa, invece, deve versare all'apprendista il 10% della retribuzione.
Il contratto di apprendistato professionalizzante – chiamato anche contratto di mestiere – permette di formarsi ed ottenere una qualifica seguendo un percorso formativo direttamente in azienda.
È destinato a giovani di età compresa tra 18 e 29 anni, ma è possibile assumere anche ragazzi di 17 anni se sono già in possesso di una qualifica professionale.
Può essere stipulato per qualunque settore lavorativo, sia privato che pubblico.
La durata di questo contratto viene stabilita dai contratti collettivi in base al tipo di qualifica che s'intende conseguire. In generale non deve superare i 3 anni, che diventano 5 in caso di figure professionali legate al mondo dell'artigianato.
La formazione professionalizzante dell'apprendista è sotto la responsabilità dello stesso datore di lavoro e deve essere integrata con l'offerta formativa pubblica, la quale fornisce al ragazzo competenze di base e trasversali per un totale di massimo 120 ore in 3 anni.
Per questo la Regione, entro 45 giorni dalla comunicazione della nascita del rapporto, invia all'impresa un piano formativo in cui sono indicate modalità di svolgimento di questa formazione trasversale, sedi e calendario delle attività.
Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca permette di ottenere titoli di studio secondari, universitari, di alta formazione: diploma d'istruzione secondaria superiore, laurea, certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, dottorato di ricerca, ecc.
Nasce anche per le attività di ricerca e per quelle di praticantato tipiche delle professioni che hanno un ordine professionale.
È destinato a ragazzi di età compresa tra i 18 e 29 anni (17 se già in possesso di qualifica) e la sua durata viene stabilita da accordi tra Regione, associazioni di datori di lavoro e lavoratori ed istituzioni formative. In generale questa durata dipende dal tipo di titolo che si intende conseguire.
Anche in questo caso il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l'istituto formativo presso il quale è iscritto il ragazzo e dove avverrà la formazione esterna all'azienda. Per queste ore non è obbligato a versare una retribuzione, mentre per quelle a carico dell'impresa deve garantire all'apprendista il 10% della stessa.
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