Lavoro e Formazione: i contratti con funzione formativa

Contratto di apprendistato, contratto di formazione e lavoro, contratto d'inserimento, tirocini formativi

Lavoro e formazione professionale

Lavoro e formazione sono due argomenti considerati particolarmente importanti per il nostro Paese, in quanto contribuiscono non solo ad un sano sviluppo degli individui ed alla loro realizzazione personale, ma aiutano la nostra stessa società ad evolversi dal punto di vista sociale, civile, culturale, economico.
Proprio per questo, la legge si è sempre preoccupata e si preoccupa tuttora di dare direttive precise per la formazione dei cittadini ed ha fornito strumenti utili per agevolare il loro l'ingresso nel mondo del lavoro.

Lavoro e formazione professionale. Nel corso del tempo si è cercato di creare anche dal punto di vista giuridico un collegamento tra lavoro e formazione professionale, attraverso la nascita di forme contrattuali considerate "speciali": i contratti di lavoro con funzione formativa.
Si tratta di veri e propri contratti di lavoro subordinato definiti "a causa mista" in quanto caratterizzati da un duplice scopo: da un lato, infatti, con essi avviene uno scambio tra lavoro e retribuzione (una persona viene assunta in cambio di uno stipendio), dall'altro il lavoratore ha la possibilità di continuare a formarsi, quindi di acquisire competenze e conoscenze in un determinato settore. E' il caso – ad esempio – del più antico di questi contratti, il contratto di apprendistato, attraverso il quale un giovane lavoratore viene pagato per l'attività che deve eseguire, ma può anche "imparare il mestiere" a modo: il datore di lavoro, infatti, è obbligato non solo a versargli un corrispettivo (lo stipendio), ma anche a garantirgli un'adeguata formazione professionale.

Lavoro e formazione dei giovani. La maggior parte di questi contratti sono stati creati in favore dei giovani, per aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro assicurando loro anche una corretta formazione sul campo.
Tuttavia, alcuni contratti con funzione formativa – attualmente abrogati – erano in passato destinati anche ad altri soggetti considerati svantaggiati. È il caso del contratto d'inserimento - soppresso dal 1 Gennaio 2013 - attraverso il quale era possibile assumere giovani, disoccupati con più di 50 anni e donne provenienti da aree con un alto tasso di disoccupazione femminile.

I contratti con funzione formativa non sono, però, l'unico strumento attraverso il quale il nostro Stato cerca di aiutare i giovani ad accostarsi nel miglior modo possibile al lavoro. Esistono, infatti, anche i "Tirocini formativi e di orientamento" - introdotti in Italia dal 1997 in sostituzione dei famosi "stage" - attraverso i quali non viene instaurato un rapporto di lavoro vero e proprio, ma si cerca comunque di realizzare un avvicinamento tra istruzione, formazione e lavoro.

Di seguito, quindi, vediamo quali sono tutte le forme contrattuali con funzione formativa adottate in Italia nel corso del tempo, alcune ancora attive, altre in parte abrogate o sospese:

Lavoro e Formazione: i contratti con funzione formativa: Elenco Avvocati e Studi Legali
Congedo per malattia del figlio
Possono usufruirne entrambi i genitori lavoratori, ma non contemporaneamente. La sua durata dipende dall’età del bambino che si è ammalato: se ha meno di 3 anni, ogni genitore può astenersi da lavoro fino a quando non sarà guarito; se ha tra 4 e 8 anni, massimo 5 giorni all’anno.
Ferie
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo retribuito annuale. La sua durata è stabilita dai contratti collettivi nazionali a seconda del settore lavorativo.
Il lavoratore non può mettersi in ferie liberamente: è il datore di lavoro a stabilire quando può usufruirne, in base alle esigenze aziendali ed agli stessi interessi del dipendente.
Contratto Part-Time
Si ha quando il lavoratore segue un orario inferiore rispetto a quello previsto per il suo settore. Il Part-Time può essere: orizzontale (lavora tot ore al giorno tutti i giorni), verticale (lavora solo alcuni giorni a settimana o settimane del mese, ecc.) oppure misto (una fusione delle due forme precedenti)
Cassa Integrazione Ordinaria
Può essere richiesta dall’impresa quando la riduzione dell’orario o la sospensione delle attività sono solo temporanee, quindi c’è la possibilità di tornare alla normalità. La situazione di difficoltà in cui versa deve esser stata provocata da cause di forza maggiore, eventi imprevedibili, difficoltà del mercato, ecc.
Congedo di maternità
Permette ad una donna di astenersi da lavoro in caso di gravidanza. È un congedo obbligatorio: per legge, infatti, la donna non può lavorare in prossimità del parto. Dura in totale 5 mesi: 2 precedenti il parto, 3 successivi. La donna può anche scegliere di astenersi da lavoro 1 mese prima della nascita e 4 dopo.
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