Il lavoro autonomo si ha quando un lavoratore – chiamato in questo caso prestatore d'opera - esegue un'attività in favore di un'altra persona – il committente - in modo del tutto indipendente, cioè senza dover sottostare alle sue direttive sul modo in cui deve lavorare, ai suoi controlli, ecc.
È una forma di lavoro, quindi, tipica di quelle figure lavorative conosciute col nome di "professionisti", come medici, architetti, notai, commercialisti, avvocati, ecc. Per queste persone, infatti, si parla anche di lavoro autonomo professionale, per sottolineare come il tipo di attività che svolgono sia un'attività intellettuale, cioè basata sulle loro doti e conoscenze.
In realtà questa forma viene adottata anche per attività di tipo manuale. Si parla, infatti, di lavoratori autonomi manuali per indicare commercianti, artigiani, agricoltori, allevatori, piccoli imprenditori.
Contratto di lavoro autonomo.
Il Codice Civile dà una definizione di lavoratore autonomo nell'articolo 2222, attraverso il quale viene disciplinato il tipo di contratto solitamente stipulato per questa forma d'impiego, ovvero il Contratto d'opera.
In base alla legge, il lavoratore autonomo è la persona che, in cambio di un corrispettivo (quindi del pagamento di una somma di denaro) s'impegna a compiere un'opera oppure un servizio per conto di un committente, con lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione.
Lavoro autonomo e lavoro subordinato.
La caratteristica principale di questo tipo di lavoro riguarda proprio l'assenza del "vincolo di subordinazione", cioè di un legame di dipendenza del lavoratore dal datore di lavoro che è, invece, presente in un rapporto di lavoro subordinato.
Nel lavoro autonomo, infatti, il prestatore esegue l'attività "con lavoro proprio" (realizza l'opera o il servizio basandosi soprattutto sul suo lavoro personale più che sull'utilizzo di strumenti o eventuali collaboratori) ed in piena autonomia, potendo deciderne tempi, luoghi, modalità di esecuzione senza dover dipendere dalle direttive del committente.
Nel lavoro subordinato, invece, è il datore di lavoro che decide l'oggetto dell'attività da eseguire e dà direttive tecniche ed organizzative (su modalità di esecuzione, luoghi, tempi, ecc.) che il lavoratore è tenuto a rispettare. C'è, quindi, un vincolo di subordinazione, in quanto il lavoratore "dipende" dal datore di lavoro.
Lavoro autonomo e lavoro subordinato, però, possono anche essere confusi nel momento in cui ci si ritrova di fronte ad un'altra forma lavorativa considerata a metà strada tra loro: quella del lavoro a progetto.
Lavoro a progetto.
Tipico dei famosi contratti Co.co.pro (Contratti di Collaborazione a Progetto), il lavoro a progetto riassume in sé caratteristiche appartenenti sia al lavoro autonomo che a quello subordinato: la persona che deve eseguire l'attività (il collaboratore), infatti, da un lato gode di piena autonomia e non ha alcun vincolo di subordinazione, dall'altro è comunque obbligata ad adeguarsi all'organizzazione aziendale, quindi a coordinarsi alle attività del committente.
Per questo motivo un lavoro a progetto non può essere considerato né del tutto autonomo, né del tutto subordinato, ma viene definito lavoro parasubordinato.
Lavoro autonomo occasionale.
Può essere "occasionale", quindi svolto per un periodo di tempo non continuativo, bensì in modo sporadico. In questo caso è comunque necessario non superare determinati limiti di reddito annuale, per evitare che venga considerato "collaborazione occasionale", quindi al pari di un contratto parasubordinato.