Inquadramento Lavorativo

L'Inquadramento Lavorativo. Mansione, qualifica, categoria

Inquadramento professionale e lavorativo

L'inquadramento lavorativo è una particolare operazione che permette alla nostra legge ed ai contratti collettivi nazionali di classificare i lavoratori e di stabilire, quindi, quale trattamento economico e normativo deve essere applicato ai singoli casi. È in base a questo inquadramento che, per esempio, lo stipendio di un impiegato è diverso da quello di un dirigente d'azienda.

L'inquadramento professionale del lavoratore è strettamente collegato alle attività che deve eseguire all'interno dell'azienda. Si parla, nello specifico, di "mansioni" affidate al lavoratore e riportate sul contratto.

La mansione è ciò che concretamente il lavoratore deve fare, quindi l'insieme di attività e compiti che deve obbligatoriamente eseguire in azienda e che il datore di lavoro può pretendere da lui.
In base alle mansioni, al momento dell'assunzione vengono attribuite al lavoratore una "qualifica" ed una "categoria".

La qualifica è il ruolo che il lavoratore assume all'interno dell'azienda (ad esempio, carpentiere) in base alle sue mansioni. Questo ruolo gli viene attribuito dal datore di lavoro stesso, il quale - per legge - è obbligato a comunicarglielo. Grazie alla qualifica è possibile individuare la posizione del lavoratore nell'organizzazione aziendale nonché il trattamento economico, normativo e previdenziale che gli deve essere applicato.
L'insieme delle qualifiche dà vita ad una "categoria" lavorativa.

La categoria è il gruppo professionale al quale appartiene il dipendente.
Le categorie sono individuate sia dal Codice Civile (articolo 2095) che dalla contrattazione collettiva nazionale. Si parla, quindi, di "categorie legali" e "categorie contrattuali".

Le categorie legali sono:

  1. Dirigenti: svolgono compiti di direzione dell'azienda o di un suo ramo e possono prendere autonomamente decisioni importanti.
    Ad essi si applica una normativa diversa rispetto agli altri subordinati: ad esempio, non vengono applicate le regole su licenziamenti, orario di lavoro e contratto a termine, mentre hanno diritto a trattamento economico e previdenziale migliore;
  2. Quadri: pur non essendo dirigenti, svolgono mansioni importanti per lo sviluppo ed il raggiungimento degli obiettivi dell'azienda.
    Ad essi vengono applicate di solito le norme riservate agli impiegati;
  3. Impiegati: svolgono professionalmente l'attività con funzioni di collaborazione "di concetto" e "di ordine". Si parla, infatti, di impiegato di concetto per indicare chi esegue attività intellettuali con una certa autonomia ed assume anche alcune responsabilità, e di impiegato d'ordine per indicare, invece, chi ha solo mansioni esecutive, cioè rispetta solo le disposizioni dei superiori. Per gli impiegati, inoltre, sono escluse le attività di semplice manodopera;
  4. Operai: tutti quei lavoratori che non rientrano nella categoria degli impiegati.

Le categorie contrattuali aggiunte dalla contrattazione collettiva sono:

  1. Funzionari: lavorano nei settori del credito e delle assicurazioni con funzioni direttive;
  2. Intermedi: coloro che guidano e controllano un gruppo di operai, come un capo operaio.

Inquadramento lavorativo: livelli. Per le categorie legali, inoltre, la contrattazione collettiva ha individuato vari livelli di professionalità in cui devono essere inquadrati i lavoratori, stabilendo per ciascun livello un determinato trattamento economico e normativo.
I livelli di inquadramento professionale individuati dalla contrattazione collettiva all'interno delle categorie legali riguardano soprattutto impiegati di concetto ed operai.

Per gli impiegati di concetto si parla di:

Per gli operai, invece, la contrattazione distingue tra:

L'inquadramento contrattuale del lavoratore ha subìto, però, delle modifiche negli anni Settanta, quando la contrattazione collettiva ha introdotto un nuovo sistema di classificazione professionale chiamato "Inquadramento Unico".
Grazie all'Inquadramento Unico è sparita la distinzione tra impiegati ed operai: sono, infatti, entrambi ordinati in un'unica scala, all'interno della quale vengono individuati vari livelli professionali (7-8) che corrispondono ad altrettanti livelli retributivi. L'appartenenza ad un livello piuttosto che ad un altro è determinata da "declaratorie" (definizioni generali delle caratteristiche dell'attività eseguita) e da "esemplificazioni" (elenco delle mansioni specifiche di ogni profilo professionale).

Inquadramento Lavorativo: Elenco Avvocati e Studi Legali
Distacco del lavoratore
Quando un lavoratore viene mandato ad operare presso un’altra azienda diversa da quella che l’ha assunto si ha un distacco. Il distacco è lecito se temporaneo (il lavoratore torna poi nell’azienda d’origine) e se viene deciso dal datore non per agevolare l’impresa destinataria, ma per soddisfare un suo interesse aziendale.
Congedo di maternità: Inps
Le lavoratrici iscritte all’Inps, durante il periodo di astensione da lavoro per congedo di maternità, hanno diritto ad una indennità, cioè ad una somma di denaro che corrisponde ad una percentuale del normale stipendio (80% di ciò che guadagnano giornalmente). La somma è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
Congedo per malattia del figlio
Possono usufruirne entrambi i genitori lavoratori, ma non contemporaneamente. La sua durata dipende dall’età del bambino che si è ammalato: se ha meno di 3 anni, ogni genitore può astenersi da lavoro fino a quando non sarà guarito; se ha tra 4 e 8 anni, massimo 5 giorni all’anno.
Congedo di maternità
Permette ad una donna di astenersi da lavoro in caso di gravidanza. È un congedo obbligatorio: per legge, infatti, la donna non può lavorare in prossimità del parto. Dura in totale 5 mesi: 2 precedenti il parto, 3 successivi. La donna può anche scegliere di astenersi da lavoro 1 mese prima della nascita e 4 dopo.
Lavoro notturno: cos’è
È l’attività svolta per almeno 7 ore consecutive, che devono essere comprese nell’intervallo tra la mezzanotte e le 05.00 del mattino.
Il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione sullo stipendio. La maggiorazione varia in base al settore lavorativo ed è stabilita dai contratti collettivi nazionali.
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