Festività Italiane
Le festività sono giorni particolari considerati nel nostro Paese come momenti "di festa" e coincidono normalmente con ricorrenze nazionali oppure religiose (riferite alla Chiesa Cattolica).
La normativa delle festività si regola su varie leggi e decreti sorti a partire dal 1949 ed attribuisce al lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro durante un giorno festivo ricevendo comunque una retribuzione.
Le festività italiane sono attualmente 12:
- 1 Gennaio: primo giorno dell'anno;
- 6 Gennaio: Epifania;
- 25 Aprile: Festa di Liberazione;
- Domenica di Pasqua;
- Lunedì dopo Pasqua: conosciuto come "Pasquetta";
- 1° Maggio: Festa del Lavoro;
- 2 Giugno: Festa della Repubblica;
- 15 Agosto: Assunzione della Beata Vergine;
- 1 Novembre: Ognissanti;
- 8 Dicembre: Immacolata Concezione;
- 25 Dicembre: Natale;
- 26 Dicembre: Santo Stefano.
Inoltre, i contratti collettivi considerano generalmente festivo anche il giorno della celebrazione del Santo Patrono di un Comune, ma solo per chi lavora in quel Comune.
Le festività sono retribuite. Ai lavoratori, infatti, spetta la normale retribuzione giornaliera. Se la festività coincide con una Domenica, il lavoratore ha diritto anche ad un'ulteriore retribuzione che corrisponde all'aliquota giornaliera, in quanto è come se fosse stato privato di un giorno di riposo di cui avrebbe invece usufruito se la festività fosse caduta in un giorno settimanale normalmente lavorativo.
Inoltre, se una persona lavora eccezionalmente in un giorno festivo, ha diritto alla normale retribuzione giornaliera, (quella per il tipo di lavoro svolto: retribuzione giornaliera per gli impiegati ed oraria per gli operai) ed anche ad una maggiorazione per il lavoro festivo.
Le festività soppresse (in busta paga nominate "ex festività") sono giorni festivi inizialmente previsti dal nostro ordinamento (Legge n°27 del 1949), ma successivamente abolite (Legge n°54 del 1977).
A partire dal 1977, a seguito della soppressione di queste festività, è stata offerta ai lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire nell'arco dell'anno di 4 gruppi di 8 ore ciascuno di permessi individuali retribuiti (quindi in tutto 32 ore), in modo tale da "compensare" queste feste mancate.
Festività: Elenco Avvocati e Studi Legali
Lavoro notturno: cos’è
È l’attività svolta per almeno 7 ore consecutive, che devono essere comprese nell’intervallo tra la mezzanotte e le 05.00 del mattino.
Il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione sullo stipendio. La maggiorazione varia in base al settore lavorativo ed è stabilita dai contratti collettivi nazionali.
Congedo di maternità facoltativo
Dopo i 5 mesi di congedo di maternità obbligatori per legge, la donna può continuare ad astenersi da lavoro grazie al congedo di maternità facoltativo. Questo ulteriore permesso non può superare i 10 mesi, durante i quali la lavoratrice percepisce il 30% del normale stipendio.
Congedi formativi
Sono periodi di assenza da lavoro giustificati per motivi di studio che vanno oltre le 150 ore concesse dal diritto allo studio. Il lavoratore mantiene il posto, ma non viene pagato per i giorni di assenza. Sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali, che ne indicano durata, lavoratori che possono usufruirne, ecc.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro che può essere imposto al dipendente è indicato dai contratti collettivi nazionali, in base al settore lavorativo.
L’orario settimanale può essere: legale, cioè stabilito dalla legge (massimo 40 ore); contrattuale, cioè stabilito dal contratto collettivo (che può indicare un limite inferiore a quello legale).
Lavoro parasubordinato: cos’è
È quel rapporto di lavoro grazie al quale una persona da un lato esegue l’attività in piena autonomia, dall’altro deve comunque rispettare necessità, finalità, organizzazione dell’azienda. Tipici contratti di lavoro parasubordinato sono CO.CO.CO. e CO.CO.PRO.