Le ferie corrispondono ad un diritto sancito dall'articolo 36 della Costituzione della Repubblica Italiana: il diritto irrinunciabile al riposo annuale retribuito. Proprio perché "irrinunciabile", qualunque tipo di accordo possa esser preso tra datore e lavoratore - o sui contratti collettivi - per escluderle o limitarle viene automaticamente considerato nullo.
Il riposo annuale, infatti, è stato previsto per far sì che una persona impegnata tutto l'anno in un'attività lavorativa abbia modo di recuperare le proprie energie fisiche e psichiche e di partecipare maggiormente alla vita familiare e sociale. Deve, quindi, avere una durata adeguata a questi scopi ed i giorni di ferie devono essere possibilmente consecutivi.
La normativa delle ferie raccoglie una serie di regole previste dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo n°66 del 2003. Alcune decisioni ed eventuali miglioramenti sono invece affidati ai vari contratti collettivi di categoria.
I giorni di ferie di cui è possibile godere, ad esempio, sono indicati prima di tutto nel Decreto 2003, secondo il quale il periodo minimo di riposo annuale non può essere inferiore alle 4 settimane. I contratti collettivi possono, però, prevedere dei periodi più lunghi a seconda del settore in cui si lavora.
La fruizione delle ferie - cioè modo e momento in cui è possibile prendere queste giornate di riposo - non è una decisione presa liberamente dal lavoratore come si è soliti credere. Le ferie del lavoratore, infatti, non devono danneggiare l'impresa e poiché il datore di lavoro ha potere organizzativo, è lui a stabilirne la fruizione, tenendo conto sia delle esigenze aziendali, sia degli interessi del lavoratore stesso.
Le decisioni del datore di lavoro, però, possono anche scontrarsi in alcuni casi con gli stessi diritti dei lavoratori, per cui generalmente in un'azienda si cerca di organizzarle in base ad un accordo tra le parti.
La maturazione delle ferie si realizza nell'arco di 12 mesi: i giorni di riposo che spettano ad un lavoratore, cioè, crescono un po' alla volta durante l'anno lavorativo. Per la precisione, il lavoratore matura ogni mese un "rateo" del periodo feriale, cioè una sua quota.
Il calcolo delle ferie viene effettuato proprio su questo rateo, che è pari ad 1/12 del periodo feriale. Se il lavoratore esegue attività per meno di 15 giorni, non matura alcun rateo: se ad esempio Mario lavora dal 20 Giugno al 31 Luglio, viene calcolato un solo rateo, in quanto nel primo mese ha eseguito attività solo per 10 giorni.
La monetizzazione delle ferie riguarda i casi in cui un lavoratore non gode del riposo annuale (non prende giorni di ferie) e riceve, in cambio, una somma di denaro come forma di "maggiorazione" sullo stipendio. La legge, in realtà, non permette questa operazione, se non solo in situazioni particolari:
Le ferie non godute, quindi, non possono essere retribuite se non in casi specifici. Per il nostro ordinamento esiste il principio dell'effettivo godimento, in base al quale il lavoratore deve poter godere sul serio di un periodo di riposo nel corso dell'anno lavorativo. Questo principio, però, si applica solo a 2 delle 4 settimane minime previste dalla legge: ciò significa, allora, che il lavoratore deve poter avere 2 settimane nel corso dell'anno, mentre le altre 2 possono esser prese entro i 18 mesi successivi. Allo scadere di questi 18 mesi, se i giorni rimasti non sono stati goduti, è possibile allora monetizzarli.
La malattia durante le ferie porta alla loro sospensione, ma solo se c'è una "specifica incompatibilità", cioè solo se il male sofferto impedisce effettivamente al lavoratore di godere del meritato riposo.
Questa sospensione deve essere immediatamente comunicata al datore di lavoro. Ne hanno diritto anche i genitori di un bambino che viene ricoverato in ospedale.