Distacco del Lavoratore

Il distacco del lavoratore presso altra azienda, all'estero, del lavoratore straniero in Italia

Il distacco del lavoratore subordinato

Il distacco del lavoratore si ha quando un lavoratore viene mandato ad operare temporaneamente presso un'azienda diversa da quella nella quale lavora.
Si tratta, quindi, di un fenomeno in cui vengono coinvolti tre soggetti diversi:

Distacco lavoratore presso altra azienda. L'operazione di distacco viene considerata dalla legge lecita solo se possiede determinati requisiti.
In modo particolare è importante che il datore di lavoro che decide di mandare un dipendente presso un'altra impresa lo faccia per soddisfare un suo interesse specifico (anche non economico, purché sia comunque qualcosa di preciso, concreto e rilevante), non quello dell'azienda destinataria. Il distacco realizzato per soddisfare gli interessi dell'altra impresa, infatti, viene considerato forma di somministrazione illecita.
Inoltre, il distacco deve essere "temporaneo": non ha importanza la sua durata effettiva, bensì che il lavoratore non rimanga a lavorare presso l'azienda distaccataria in modo definitivo.

Il distacco del lavoratore subordinato rientra nel potere direttivo ed organizzativo di un'azienda, nel senso che un datore di lavoro può decidere liberamente di distaccare dipendenti senza aver bisogno di permessi. Questa regola, però, non vale se si verificano due situazioni specifiche:

Il distacco che non presenta questi requisiti (consenso del lavoratore nel primo caso, comprovate ragioni nel secondo) viene considerato illecito. Il lavoratore ha, a questo punto, il diritto di agire in giudizio per dar vita ad un rapporto di lavoro con chi si è servito della sua attività, cioè con l'azienda presso la quale è stato distaccato.

Inoltre, è l'azienda distaccante ad essere obbligata al trattamento retributivo e contributivo del lavoratore - quindi a pagar stipendi e versare contributi – proprio perché il distacco avviene per soddisfare un suo interesse. Essa, però, può anche chiedere un rimborso all'altra impresa per le spese sostenute.

Distacco lavoratore: comunicazione obbligatoria.
Il datore di lavoro dell'azienda distaccante deve comunicare il distacco al Centro per l'Impiego provinciale entro 5 giorni. Se questa comunicazione non avviene, rischia sanzioni amministrative pecuniarie.

Distacco lavoratore all'estero.
Una particolare forma di distacco è il "distacco transnazionale", che si ha quando un lavoratore si ritrova a dover svolgere un'attività in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello in cui normalmente lavora.
Per tutelare i lavoratori in queste situazioni, l'Unione Europea ha dato vita a norme precise contenute nella Direttiva 96/71/CE.

Distacco lavoratore straniero in Italia.
La Direttiva della Comunità Europea è stata adottata nel nostro Paese nel 2000 e ha dato vita ad una specifica disciplina – D.Lgs 72/2000 - destinata a quei lavoratori che svolgono un'attività temporanea in Italia.
Le norme per tutelare queste persone si applicano se l'azienda presso la quale vengono distaccate ha sede in Italia, è una qualunque azienda oppure fa parte dello stesso gruppo al quale appartiene la loro azienda d'origine.
Pensiamo, per esempio, ad una società di servizi di telefonia mobile che opera attraverso varie aziende disseminate in tutta Europa: il dipendente dell'azienda X francese può essere temporaneamente distaccato presso l'azienda Y italiana, ed ha, per questo, diritto ad alcune forme di tutela.
In modo particolare, il dipendente straniero distaccato ha diritto alla "parità di trattamento": a lui, infatti, devono esser garantite le stesse condizioni di lavoro dei suoi colleghi italiani. In caso di condizioni peggiori, discriminazioni, ecc. i lavoratori stranieri distaccati hanno la possibilità di far valere i propri diritti anche davanti all'autorità giudiziaria di un altro Stato con il quale è stata istituita una convenzione internazionale per gestire giuridicamente i rapporti di lavoro.

Distacco del Lavoratore: Elenco Avvocati e Studi Legali
Congedi formativi
Sono periodi di assenza da lavoro giustificati per motivi di studio che vanno oltre le 150 ore concesse dal diritto allo studio. Il lavoratore mantiene il posto, ma non viene pagato per i giorni di assenza. Sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali, che ne indicano durata, lavoratori che possono usufruirne, ecc.
Lavoro intermittente o a chiamata
È un rapporto subordinato per il quale il lavoratore svolge attività in modo discontinuo, cioè solo quando viene chiamato a farlo dal datore. Per legge non può superare i 400 giorni in 3 anni. È riservato a lavoratori con più di 55 anni o che non hanno ancora compiuto i 24 anni.
Retribuzione
Il lavoratore ha il diritto di essere pagato per l’attività. La legge prevede varie forme di retribuzione, divise in "ordinarie" (a tempo; a cottimo) e "speciali" (in natura; provvigioni; partecipazione agli utili; differita). La somma minima è stabilita dai contratti collettivi in base ai vari settori lavorativi.
Lavoro subordinato: cos’è
Il lavoro subordinato si ha quando tra lavoratore e datore di lavoro vi è un “vincolo di subordinazione”, cioè un legame di dipendenza. Il lavoratore, infatti, “dipende” dal datore: deve rispettare i suoi ordini e le sue direttive nell’eseguire l’attività (tempi, luoghi, ecc.) in cambio di un compenso.
Ferie
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo retribuito annuale. La sua durata è stabilita dai contratti collettivi nazionali a seconda del settore lavorativo.
Il lavoratore non può mettersi in ferie liberamente: è il datore di lavoro a stabilire quando può usufruirne, in base alle esigenze aziendali ed agli stessi interessi del dipendente.
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