Il Diritto allo studio è uno dei diritti della persona considerati fondamentali nel nostro Paese, al punto da essere sancito dalla nostra Costituzione e tutelato, poi, da varie leggi.
La Costituzione introduce questo diritto nell'articolo 34, all'interno del quale, dopo aver parlato di istruzione obbligatoria e gratuita per tutti, sottolinea come le persone capaci e meritevoli abbiano il diritto di raggiungere i gradi più alti di studio, quindi di formarsi continuamente, anche quando non hanno risorse economiche proprie per poterlo fare.
Per questo motivo il diritto allo studio è stato concesso anche ai lavoratori, sia a quanti si ritrovano ad essere contemporaneamente dipendenti di qualcuno e studenti (i lavoratori-studenti), sia ai semplici subordinati, nel settore privato come in quello pubblico.
La normativa sul diritto allo studio è regolamentata dall'articolo 10 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 1970) e da disposizioni previste sui contratti collettivi nazionali.
Legge e contratti collettivi hanno cercato e cercano tuttora di garantire a tutti i lavoratori la possibilità di far valere questo diritto attraverso agevolazioni, permessi retribuiti e congedi formativi.
150 ore sono concesse come permessi straordinari retribuiti per "l'elevazione culturale del lavoratore", cioè per permettere ad un dipendente di continuare a formarsi anche mentre è in corso un rapporto lavorativo. Questi permessi sono disciplinati in modo diverso dai contratti collettivi in base alle varie categorie di lavoratori.
Si tratta di un monte ore totale di solito suddiviso in 50 ore annuali per 3 anni, di cui si può usufruire se l'orario di lavoro e quello di frequenza di un corso coincidono anche solo parzialmente. Per poter ottenere questi permessi è necessario, infatti, che la durata totale del corso che si vuol seguire sia doppia rispetto alle ore retribuite, quindi che il lavoratore si ritrovi impegnato nello studio anche durante il suo tempo libero.
I corsi per i quali vengono richiesti, inoltre, devono tenersi presso strutture scolastiche o formative pubbliche o comunque accreditate dallo Stato. Infine, è necessario non superare una percentuale massima di assenze contemporanee con altri lavoratori in azienda, pari al 2 o al 3%. Possono far richiesta per le 150 ore tutti i lavoratori studenti iscritti a corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, di qualifica professionale, statali o comunque legalmente riconosciute e abilitate, ed anche i semplici lavoratori che invece vogliono frequentare corsi di formazione professionale. Se il titolo che il lavoratore vuole conseguire è relativo alla scuola dell'obbligo (ad esempio ha intenzione di prendere la licenza media), queste ore possono essere aumentate fino a 250.
Permessi studio giornalieri retribuiti sono concessi a tutti i lavoratori studenti che devono sostenere esami o esoneri vari. Non esiste un limite al numero di permessi che è possibile richiedere ma, per tutelare anche il datore di lavoro (che è obbligato a concederli) evitando quindi che un lavoratore ne abusi, è necessario fornire una certificazione che attesti la partecipazione all'esame, anche se non è stato superato.
In questa certificazione devono essere presenti varie informazioni, come l'intestazione dell'Università o dell'Istituto Superiore presso il quale è stato sostenuto l'esame, giorno ed esito della prova, timbri, firma del docente.
Il permesso può comunque essere esteso a tutta la giornata ricoprendo anche i tempi di viaggio, nel caso in cui il lavoratore debba sostenere l'esame in un luogo particolarmente distante. I lavoratori studenti hanno anche diritto a turni agevolati di lavoro - in modo tale da poter frequentare i corsi - e possono rifiutare il lavoro straordinario o il lavoro in giorni di riposo.
I congedi formativi sono stati introdotti dalla Legge n°53 del 2000 e consistono in periodi di assenza giustificati da motivi di studio o formazione più lunghi rispetto alle 150 ore. Durante questi periodi il lavoratore conserva il proprio posto di lavoro - non viene, cioè, licenziato - ma non riceve retribuzione.
Il congedo per la formazione viene concesso ai dipendenti che hanno maturato un'anzianità di servizio di almeno 5 anni per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativi o frazionati.
Il congedo per la formazione continua può essere richiesto da tutti i lavoratori. I contratti collettivi disciplinano questo tipo di congedi (durata, individuazione dei lavoratori che possono usufruirne, ecc.) in base al settore lavorativo in cui si opera.