La pensione di anzianità era una prestazione previdenziale che poteva essere concessa ai lavoratori in passato, abolita nel 2011 dal cosiddetto "Decreto Salva Italia" (Decreto Legge n. 201 del 6 Dicembre 2011) e sostituita dalla pensione anticipata.
Si trattava, quindi, del versamento di una somma di denaro che un lavoratore riceveva al posto del normale stipendio in casi speciali. Nello specifico, una persona poteva aver diritto a questo tipo di pensione se non aveva ancora raggiunto l'età anagrafica minima richiesta dallo Stato per la pensione di vecchiaia ma aveva comunque versato contributi per molti anni.
Pensione di anzianità e di vecchiaia non sono, quindi, la stessa cosa. Si tratta, infatti, di due prestazioni diverse concesse in casi diversi: mentre la prima si basava prevalentemente sul requisito contributivo (cioè sul numero di anni durante i quali erano stati versati contributi), la pensione di vecchiaia, invece, si basava e si basa tuttora sul requisito dell'età anagrafica del lavoratore.
La pensione di anzianità contributiva può in realtà essere ancora richiesta da parte di chi aveva tutti i requisiti richiesti entro il 31 Dicembre 2011.
Questa forma di previdenza in un primo momento veniva concessa a quei lavoratori che avevano maturato un tot numero di anni di contributi versati e senza tener conto della loro età anagrafica.
Varie leggi nel corso del tempo hanno modificato i requisiti aggiungendo quelli anagrafici, fino ad arrivare al cosiddetto "sistema delle quote", ovvero alla possibilità di ottenere la prestazione nel momento in cui si raggiunge una specifica quota data dalla somma tra un'età anagrafica minima e almeno 35 anni di contributi versati.
Requisiti pensione anzianità. A partire dal 1 Gennaio 2011 questa forma di pensione può essere percepita in 2 casi:
Le quote si differenziano in base al tipo di lavoratore. Si parla infatti di:
Dal 2013 questi requisiti sono stati via via aumentati in base alle stime sulla speranza di vita dell'Istat.
Per raggiungere i 35 anni minimi di contribuzione non possono essere conteggiati i cosiddetti contributi figurativi, cioè quelli che vengono concessi al lavoratore nei periodi in cui l'attività lavorativa si interrompe per motivi come disoccupazione, malattia, gravidanza.
Al contrario, nel caso in cui un lavoratore abbia i 35 anni minimi ma non il requisito dell'età minima, la contribuzione figurativa può essere considerata nei calcoli per arrivare ai 40 anni di contributi.