Il Trattamento di Fine Rapporto Tfr è una somma di denaro che un lavoratore riceve dal proprio datore di lavoro nel momento in cui il rapporto giunge al termine, indipendentemente dalle ragioni che hanno portato alla sua conclusione (licenziamento, dimissioni, pensionamento, termine del contratto).
Questa somma è destinata unicamente ai lavoratori dipendenti, quindi per i rapporti di lavoro subordinato: i parasubordinati (lavoratori con contratti CO.CO.CO. e/o CO.CO.PRO.) e gli autonomi non hanno diritto al Tfr.
Liquidazione: trattamento di fine rapporto. "Liquidazione" e/o "buonuscita" sono i normi con i quali è comunemente conosciuto il Trattamento di Fine Rapporto.
Prima del 1982 ci si riferiva al Tfr con i termini "indennità di licenziamento" e "indennità di anzianità": inizialmente, infatti, era stato pensato come una somma a cui aveva diritto un lavoratore licenziato non per sua colpa.
Il diritto di percepire il Tfr è stato poi esteso anche ad altre categorie di lavoratori, fino ad arrivare alla Legge n. 297 del 1982, grazie alla quale il trattamento ha assunto la forma di retribuzione differita versata al termine del rapporto di lavoro.
Trattamento di fine rapporto: calcolo. Il calcolo del Tfr - in base alle indicazioni fornite dall'articolo 2120 del nostro Codice Civile - si effettua sommando per ogni anno di lavoro una quota pari (o comunque non superiore) alla retribuzione annuale diviso per 13,5. Questa quota viene ridotta in modo proporzionale per le varie frazioni di anno. Inoltre, ogni 31 Dicembre il TFR viene rivalutato applicando un tasso dell'1,5% e il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai indicato dall'Istat.
Trattamento di fine rapporto: tassazione. La tassazione del Tfr si basa su un calcolo che tiene conto di vari elementi, come il reddito annuale di riferimento (determinato sul numero di anni di lavoro), l'aliquota media di questo reddito, il periodo di maturazione delle quote, ecc.
In generale, dal momento che si tratta di una somma che matura in più anni (durante lo svolgimento del rapporto di lavoro), il Tfr è soggetto ad una tassazione separata e non viene sommato ai redditi dell'anno in cui viene effettivamente pagato al lavoratore.
Trattamento di fine rapporto: tempi. Il Tfr, come detto, matura durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e viene versato al suo termine. Il diritto di riceverlo cade in prescrizione dopo 5 anni dalla data di conclusione del rapporto. Nel caso in cui questo diritto sia stato riconosciuto da una sentenza, la prescrizione si verifica dopo 10 anni.
Tfr: INPS. Se il datore di lavoro è insolvente (non è, quindi, in grado di versare il Tfr al dipendente), interviene il Fondo di Garanzia INPS. Si tratta di un Fondo istituito dalla Legge n. 297/1982 per tutelare i lavoratori in determinati casi: la sua caratteristica principale è appunto quella di sostituirsi al datore di lavoro insolvente per versare ai dipendenti Tfr e/o le ultime retribuzioni che non hanno ricevuto (le ultime 3 mensilità).
Anticipo Tfr. L'anticipo del Trattamento di Fine Rapporto è una percentuale di Tfr che il lavoratore può chiedere prima della fine del rapporto se opera per lo stesso datore da almeno 8 anni. L'anticipazione non deve essere superiore al 70% del Tfr, può essere concessa una sola volta e solo in presenza di casi specifici, cioè se il dipendente ne ha bisogno per:
Tfr in busta paga. Il Tfr in busta paga è un'operazione sperimentale prevista dalla Legge di Stabilità del 2015. Si tratta della possibilità offerta ad un lavoratore di chiedere l'anticipazione del Tfr in busta paga, quindi di ricevere la quota di trattamento maturata ogni mese insieme allo stipendio mensile. La richiesta può essere fatta da chi lavora per lo stesso datore da almeno 6 mesi e l'operazione non può poi essere revocata fino al 30 giugno 2018.