Contratto di lavoro sportivo

Lavorare nello sport con un contratto di lavoro sportivo

Il contratto sportivo nel diritto del lavoro

Il lavoro sportivo è un rapporto di lavoro di tipo subordinato che viene instaurato tra società sportive e sportivi professionisti.
È considerato un "rapporto speciale" in quanto non si applicano ad esso alcune norme che regolano il lavoro subordinato in generale.

Il lavoro sportivo nel diritto del lavoro è stato regolamentato per la prima volta dalla Legge n°91 del 23 Marzo 1981, all'interno della quale sono stati indicati in modo preciso quali sono i suoi soggetti.

Prima di tutto, sono considerati "sportivi professionisti" quegli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che esercitano in maniera continua l'attività a titolo oneroso (quindi in cambio di retribuzione) in una delle discipline regolamentate dal CONI - il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - e che conseguono questa qualifica dalle federazioni sportive nazionali.

Le società che intendono dar vita ad un rapporto di lavoro subordinato con un atleta professionista, invece, devono essere società per azioni o società a responsabilità limitata. È necessario, inoltre, che siano affiliate ad una o più federazioni nazionali riconosciute dal CONI.

Lavorare nello sport: il contratto

Il contratto di lavoro sportivo deve avere obbligatoriamente una forma scritta e deve esser conforme al contratto-tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate in base ai loro accordi. La società sportiva deve depositarlo presso la federazione sportiva interessata, affinché venga valutato e, quindi, approvato.

Nel contratto è obbligatoria la clausola che riguarda l'obbligo per l'atleta di rispettare le istruzioni tecniche e gli altri ordini impartiti dal datore e può esser prevista anche una "clausola compromissoria", attraverso la quale viene stabilito che eventuali conflitti saranno analizzati e giudicati da un collegio arbitrale. Se presente la clausola compromissoria, deve esser riportata anche la nomina degli arbitri oppure il loro numero ed il modo in cui saranno nominati.

La durata massima del contratto è di 5 anni e può anche essere stabilita una durata inferiore. Termini superiori vengono considerati nulli e sostituiti automaticamente con il termine massimo previsto dalla legge.
È comunque possibile dar vita a più contratti a termine con lo stesso sportivo. Inoltre, il contratto può anche essere ceduto ad un'altra società prima della sua scadenza, a patto che vi sia il consenso dello sportivo.

Infine, la legge stabilisce che le società o le associazioni sportive presso le quali l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile e che hanno provveduto al suo addestramento ed alla sua formazione tecnica, hanno il diritto di stipulare con lui il primo contratto professionista (premio di addestramento e formazione tecnica).

Il rapporto di lavoro sportivo presenta numerose caratteristiche particolari. Prima di tutto, a questo rapporto non viene applicata la disciplina che limita i licenziamenti individuali, anche se non è comunque possibile licenziare per motivi discriminatori. La legge del 1981 ha anche abolito il "vincolo sportivo" che obbligava gli atleti professionisti ad essere legati "a vita" alla società di appartenenza e, quindi, a non poter recedere dal contratto se non in casi particolari.

Inoltre, proprio per via delle particolari attività eseguite, non vengono applicate al rapporto anche una serie di norme dello Statuto dei Lavoratori, ad esempio i divieti che riguardano l'utilizzo di impianti audiovisivi sul luogo di lavoro ed i limiti da rispettare per trasferimenti e cambio di mansioni.

Il rapporto di lavoro sportivo può anche essere autonomo se presenta almeno una di queste caratteristiche:

Infine, può assumere la forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.co.co) quando l'atleta esegue attività per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Contratto di lavoro sportivo: Elenco Avvocati e Studi Legali
Ferie
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo retribuito annuale. La sua durata è stabilita dai contratti collettivi nazionali a seconda del settore lavorativo.
Il lavoratore non può mettersi in ferie liberamente: è il datore di lavoro a stabilire quando può usufruirne, in base alle esigenze aziendali ed agli stessi interessi del dipendente.
Lavoro subordinato: cos’è
Il lavoro subordinato si ha quando tra lavoratore e datore di lavoro vi è un “vincolo di subordinazione”, cioè un legame di dipendenza. Il lavoratore, infatti, “dipende” dal datore: deve rispettare i suoi ordini e le sue direttive nell’eseguire l’attività (tempi, luoghi, ecc.) in cambio di un compenso.
Ammortizzatori sociali: cosa sono
Sono strumenti attraverso i quali si offre un aiuto economico al lavoratore in difficoltà, soprattutto quando perde il lavoro oppure si ritrova con un reddito ridotto a causa della sospensione dell’attività lavorativa. Sono ammortizzatori per es. Cassa Integrazione e Mobilità.
Congedo per malattia del figlio
Possono usufruirne entrambi i genitori lavoratori, ma non contemporaneamente. La sua durata dipende dall’età del bambino che si è ammalato: se ha meno di 3 anni, ogni genitore può astenersi da lavoro fino a quando non sarà guarito; se ha tra 4 e 8 anni, massimo 5 giorni all’anno.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro che può essere imposto al dipendente è indicato dai contratti collettivi nazionali, in base al settore lavorativo.
L’orario settimanale può essere: legale, cioè stabilito dalla legge (massimo 40 ore); contrattuale, cioè stabilito dal contratto collettivo (che può indicare un limite inferiore a quello legale).
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