L'acquisto della proprietà corrisponde al momento in cui, per via di particolari eventi, diventiamo legalmente proprietari di qualcosa, assumendo il diritto di utilizzarla come preferiamo nel pieno rispetto di alcuni limiti legali.
I modi di acquisto della proprietà sono elencati nell'articolo 922 del Codice Civile, il quale specifica come ulteriori modalità possano essere previste dalla legge.
Per il Codice esistono 9 modi per diventare proprietari di qualcosa, solitamente suddivisi in due categorie: Tipi di acquisto della proprietà a titolo derivativo e Tipi di acquisto della proprietà a titolo originario.
I tipi di acquisto della proprietà a titolo derivativo sono quelli grazie ai quali è possibile diventare proprietari di un bene che, un tempo, apparteneva ad un'altra persona. Nello specifico si tratta delle situazioni che si realizzano con un contratto o con la successione.
Contratto.
Il contratto di compravendita ci permette di stipulare un accordo per via del quale, in cambio del pagamento del prezzo concordato, ci viene trasmesso anche il diritto di proprietà sul bene in vendita: se compro l'appartamento di Ettore, sarò io il nuovo proprietario e potrò, dunque, farne ciò che desidero.
Successione.
Con la successione diventiamo proprietari di un bene che una persona lascia in eredità, tramite testamento oppure per successione legittima: se Ettore è mio nonno e viene a mancare, il suo appartamento o altri suoi beni potranno diventare miei per successione testamentaria oppure perché ne ho diritto per via del vincolo di parentela che ci unisce.
I tipi di acquisto della proprietà a titolo originario riguardano quelle situazioni in cui siamo considerati proprietari di qualcosa fin da subito e non solo perché abbiamo firmato un contratto oppure ricevuto un'eredità.
L'articolo 922 del Codice Civile nomina 7 modi di tipo originario grazie ai quali si acquista una proprietà: usucapione, accessione, unione, commistione, occupazione, invenzione, specificazione.
Usucapione.
L'usucapione è uno dei modi di acquisto più importanti, che si realizza quando una persona diventa proprietaria di un bene altrui semplicemente perché l'ha posseduto e utilizzato per un lungo periodo, durante il quale il proprietario non ne ha chiesto la restituzione né ha mosso obiezioni: se per esempio ho prestato a Ettore le mie casse acustiche 20 anni fa e non mi sono più preoccupata di farmele restituire, lui potrà esserne considerato nuovo proprietario per usucapione.
Accessione.
L'accessione si ha quando il proprietario di un fondo (un terreno agricolo) viene considerato automaticamente proprietario di tutti i beni "accessori" che si trovano sopra e sotto quel fondo, come piantagioni o costruzioni: se ho un pezzo di terra e ad un certo punto nasce lì un albero di pesche, sarò considerata proprietaria anche di quell'albero.
Unione.
L'unione riguarda solo i beni mobili e si verifica quando cose appartenenti a proprietari diversi si fondono in un unico elemento e non possono essere separate senza provocare danni: ad esempio, io sono proprietaria della struttura di una bicicletta, Ettore di un paio di ruote; uniamo queste due cose ottenendo un unico bene. Entrambi ne saremo proprietari in proporzione al valore delle singole cose unite.
Se una di queste è prevalente (ha più importanza) o ha un valore parecchio superiore a quello dell'altra cosa, il suo proprietario sarà allora considerato unico proprietario del bene finale, ma dovrà pagare all'altra parte una somma che corrisponde al valore di ciò che è suo: se la struttura vale più delle ruote, sarò considerata io proprietaria della bicicletta, ma dovrò pagare una somma ad Ettore.
Commistione.
La commistione è molto simile all'unione e si differenzia solo per il fatto che, in questo caso, i beni non si uniscono bensì si mescolano tra loro, dando vita ad una nuova cosa che non è possibile suddividere (pensiamo, per esempio, agli ingredienti per realizzare una torta).
Occupazione.
Con l'occupazione si può diventare proprietari di un bene mobile che è stato del tutto abbandonato da qualcuno: se Ettore abbandona un tavolino vicino al cassonetto della spazzatura, vuol dire che ha intenzione di rinunciare alla sua proprietà; io, quindi, posso prenderlo e diventarne la nuova proprietaria.
Invenzione.
L'invenzione ci permette di diventare proprietari di un bene che è stato smarrito.
In questi casi prima di tutto abbiamo l'obbligo di cercare il vero proprietario per restituire il bene. Se ciò non è possibile, l'oggetto deve essere consegnato al Sindaco del Comune in cui l'abbiamo trovato, il quale si preoccuperà di comunicare al pubblico il ritrovamento.
Se dopo un anno nessuno lo reclama, possiamo essere noi i nuovi proprietari dell'oggetto trovato; se invece il proprietario recupera ciò che è suo, dovrà versare a chi l'ha trovato una somma pari ad 1/10 del suo valore come compenso.
Specificazione.
La specificazione si ha quando si usa materiale di proprietà di un'altra persona per realizzare un bene. L'oggetto finale viene considerato di proprietà di chi l'ha creato, il quale è tenuto a pagare una somma per il materiale utilizzato. Se però il materiale ha un valore maggiore rispetto all'oggetto, sarà considerato proprietario chi lo ha fornito, che dovrà, dunque, pagare all'altra parte la manodopera: se creo un vaso con l'argilla di Ettore e questa argilla vale più del risultato finale, sarà lui il proprietario del vaso, ma dovrà pagarmi la manodopera.