Diritto di usufrutto

Il diritto di usufrutto: successione, cessione, pignoramento...

Diritto di usufrutto su immobile

Si ha quando il proprietario di un bene - chiamato cedente - concede ad un'altra persona – l'usufruttuario – il diritto di godere della sua proprietà, cioè di utilizzarla liberamente, a patto di non modificarne la destinazione economica: Marco, proprietario di un grosso magazzino, mi permette di utilizzarlo come se fosse mio, a patto ch'io non lo trasformi in una discoteca.

Il Diritto di usufrutto è, quindi, quel diritto reale su cosa altrui (che riguarda, cioè, i beni) grazie al quale è possibile esercitare determinati poteri su immobili, oggetti, ecc. anche se non ci appartengono.
Questo tipo di diritto restringe quello del proprietario della cosa concessa in usufrutto: Marco, infatti, non potrà né servirsi, né trarre utilità ed eventuali frutti dal magazzino per tutta la durata dell'usufrutto, ma ne manterrà la nuda proprietà, cioè continuerà comunque ad esserne il proprietario.

Diritto di usufrutto e diritto di abitazione spesso vengono confusi in quanto apparentemente simili. In realtà comportano situazioni, poteri e conseguenze differenti.
Il Diritto di abitazione (così come il diritto d'uso) permette di utilizzare un bene di proprietà altrui, ma con poteri limitati rispetto all'usufrutto: la persona può godere del bene concesso solo per soddisfare esigenze personali e/o quelle della sua famiglia, mentre non può né cedere ad altri questo diritto, né dar vita ad una locazione, operazioni invece consentite dalla legge in caso di usufrutto.

L'usufrutto può essere legale, volontario o nascere per usucapione:

Il diritto di usufrutto su immobile deve seguire obbligatoriamente alcune formalità per poter essere considerato legalmente valido. Il contratto, per esempio, deve essere sempre scritto, oppure l'accordo deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
Inoltre sia contratto che accettazione di eredità devono essere trascritti in appositi registri delle Conservatorie dei Registri Immobiliari.

La durata dell'usufrutto per legge non può mai superare la vita stessa dell'usufruttuario. L'usufrutto, infatti, non è mai stabilito "a tempo indeterminato", ma può essere solo "a termine" oppure "vitalizio".
L'usufrutto a termine è quello per il quale le parti in causa concordano una scadenza precisa.
L'usufrutto vitalizio, invece, si intende concesso per tutta la vita dell'usufruttuario.
In entrambi i casi alla morte dell'usufruttuario scompare anche questo diritto, che torna a riunirsi con la nuda proprietà: il proprietario, dunque, potrà a quel punto tornare a godere pienamente e liberamente del suo bene.

Successione, cessione e pignoramento

Diritto di usufrutto: successione.
Per quanto riguarda la successione, è necessario come prima cosa fare una distinzione tra quando è il proprietario a decidere di concedere l'usufrutto tramite testamento e quando, invece, si verifica la morte dell'usufruttuario.

Il proprietario di un bene può decidere di dividere la proprietà alla sua morte: per esempio può lasciare la nuda proprietà del suo appartamento a suo figlio ed il diritto di usufrutto dello stesso a suo fratello.
Non può, però, indicare più di un usufruttuario in successione sul testamento: esiste, infatti, un divieto di usufrutto successivo, per via del quale non può stabilire che, alla morte del fratello, diventi usufruttuario suo nipote e dopo di lui un pronipote e così via. Anche in questo caso, dunque, la concessione terminerà quando il primo usufruttuario indicato verrà a mancare.

Per quanto riguarda, invece, l'usufruttuario, non può trasmettere in eredità il diritto che gli è stato concesso, neanche tramite testamento: l'usufrutto, infatti, non è ereditario per cui, alla sua morte, si estingue completamente.

Cessione del diritto di usufrutto.
Il diritto di usufrutto può essere ceduto ad altre persone mentre si sta realizzando, salvo accordi diversi con il proprietario del bene.
Per legge anche in questo caso la sua durata dipende unicamente dalla vita del primo usufruttuario: se cedo il mio diritto di usufrutto a Michele, lui potrà godere del magazzino di Luca, ma solo fino a quando io sarò in vita. Alla mia morte, infatti, quel diritto si estinguerà in ogni caso.

Pignoramento del Diritto di usufrutto.
Normalmente un creditore insoddisfatto può chiedere che i beni del suo debitore vengano pignorati e venduti forzatamente, in modo tale da rifarsi sul ricavato della vendita.
Dal momento che il diritto di usufrutto può essere ceduto ad altri e quindi anche venduto, possono verificarsi situazioni in cui un creditore chiede il pignoramento proprio di questo diritto.
Per capire meglio, facciamo un esempio: Matteo ha molti debiti non saldati; per paura di perdere il suo appartamento, decide di donarlo ai suoi figli, mantenendo però per sé il diritto di usufrutto. In realtà in questo modo i suoi creditori hanno ugualmente la possibilità di agire: possono, infatti, chiedere che proprio quel diritto venga pignorato e venduto all'asta.
Anche in caso di pignoramento, però, vale la norma generale sulla durata dell'usufrutto: la persona che acquista all'asta il diritto pignorato potrà sì godere di quel bene (quindi utilizzare l'appartamento), ma solo fino a quando sarà in vita l'usufruttuario originario. Alla morte di Matteo, dunque, il diritto di usufrutto si estinguerà ugualmente.

Diritto di usufrutto: Elenco Avvocati e Studi Legali
Locazioni: obblighi locatario
Il locatario (inquilino) deve: prendere in consegna il bene e usarlo nei termini previsti dal contratto, avendone la massima cura; provvedere al versamento del corrispettivo (canone d’affitto) nei termini concordati (importo e scadenza pagamento).
Locazioni uso non abitativo
I contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo (es. studi professionali, esercizi commerciali) hanno una durata minima di 6 anni (9 se si svolge attività alberghiera). Salvo non subentrino condizioni particolari (sfratto, recesso), il contratto si rinnova in automatico.
Proprietà: apposizione termini
In tema di confini di proprietà, tale azione petitoria può essere promossa quando i confini sono chiari ma non "materialmente" delimitati. Es. Dino e Pino sanno quali siano i confini dei propri terreni ma questi non sono segnalati. Il Giudice impone loro di apporre chiari segni: es. pietre.
Acquisto Proprietà: accessione
L’accessione prevede che il proprietario di un terreno diventi altresì proprietario di ciò che cresce sopra o sotto lo stesso, ed anche di ciò che vi viene costruito (con debite specifiche di legge).
Locazioni: sublocazioni
Se non è diversamente previsto nel contratto, il locatario può sublocare (subaffitare) ad altri il bene che ha in affitto. In caso di locazioni ad uso abitativo può ad es. subaffittare una stanza. Il locatore deve essere informato sulle generalità del sublocatario e sulla durata della sublocazione.
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