La locazione turistica si ha quando il proprietario (locatore) di un appartamento o di un qualunque immobile ad uso abitativo decide di permettere ad un'altra persona (conduttore) di utilizzarlo in cambio di un canone, per soddisfare un'esigenza temporanea nata da bisogni particolari, come riposo, svago, vacanza, ecc.
Si tratta di quel contratto che viene stipulato quando si decide di affittare la classica casa al mare per trascorrervi le vacanze estive.
Locazione turistica: normativa.
Viene regolamentata dal Codice Civile. La Riforma delle Locazioni avvenuta nel 1998 per merito della legge n. 431, infatti, non si è occupata di questo tipo di rapporti.
Tuttavia molte norme che regolano questi contratti sono stabilite attualmente dalle varie Regioni, le quali possono dare indicazioni precise anche sulla durata massima che possono avere nei loro rispettivi territori.
Il contratto di locazione turistica deve essere obbligatoriamente scritto, pena la sua nullità.
La forma scritta è necessaria non solo perché, grazie ad essa, possono essere evitate eventuali evasioni fiscali da parte dei proprietari degli immobili, ma anche perché tutela le stesse persone che stipulano il contratto. Se ad esempio al termine della locazione si scoprono gravi danni all'appartamento o addirittura furti, il locatore avrà la possibilità di agire legalmente, in quanto sul contratto sono indicati nero su bianco numerosi particolari utili, come le generalità dell'inquilino che ha occupato l'alloggio in quel periodo e lo stato dell'immobile e del suo arredamento al momento della consegna.
Senza un contratto scritto, inoltre, il proprietario rischia di non veder andar via il conduttore al termine stabilito verbalmente: non avrebbe alcuna prova per dimostrare che il termine era il 15 Luglio e non il 15 Agosto.
Il canone per la locazione può essere stabilito liberamente dalle parti e l'intera somma deve essere versata allo scadere del periodo stabilito.
La sublocazione in una locazione turistica è vietata dalla legge.
Locazione turistica: durata.
In questi casi abbiamo un tipo di contratto transitorio: nasce, infatti, per soddisfare un'esigenza che è solo temporanea.
La sua durata può essere stabilita liberamente dalle parti, ma è bene ricordare sempre che si tratta di un contratto per locazioni brevi che devono soddisfare esigenze di un certo tipo, per cui è illegale stipularlo se l'inquilino ha bisogno di quella casa al mare non per riposarsi durante le ferie, bensì per viverci in modo stabile e continuativo.
Il contratto si conclude automaticamente alla scadenza concordata.
Locazione turistica: registrazione
Se il contratto supera i 30 giorni è obbligatorio registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate. Questi 30 giorni possono anche essere cumulativi: se nel corso dell'anno il proprietario ha dato l'appartamento in locazione più volte per brevi periodi e, sommandoli, vengono superati i 30 giorni, scatta automaticamente l'obbligo di registrazione.
Il locatore è tenuto a comunicare entro 48 ore dalla consegna dell'appartamento la presenza di inquilini all'Autorità Locale oppure al sindaco per questioni di pubblica sicurezza, indicandone i nomi.
Locazione turistica: tassazione e cedolare secca.
Il locatore è soggetto alla tassazione Irpef in quanto il canone che percepisce per via della locazione viene considerato come forma di reddito. Se nel corso dell'anno stipula più contratti di locazione turistica, i redditi dei vari canoni percepiti devono essere sommati e dichiarati.
Bisogna prestare massima attenzione a ciò che viene fornito con la locazione: se il proprietario, oltre al proprio appartamento, ha messo a disposizione dell'inquilino anche servizi aggiuntivi come per esempio la pulizia quotidiana dei locali, il cambio della biancheria, la colazione, ecc., per la nostra legge ha di fatto dato vita ad una piccola impresa, per cui non solo sarà tenuto ad aprire una partita Iva, ma il reddito che percepirà dal canone verrà considerato reddito d'impresa e tassato come tale.
In alternativa alla tassazione Irpef, il locatore può adottare la cedolare secca, cioè un'imposta sostitutiva agevolata che può essere applicata anche in caso di contratti di locazione turistica.