Contratto di locazione ad uso abitativo

Il contratto di locazione ad uso abitativo: 4+4, di natura transitoria, ammobiliato...

Contratto di locazione ad uso abitativo: legge 431/98

Il contratto di locazione ad uso abitativo viene stipulato quando il proprietario di un appartamento – il locatore - decide di "affittarlo" ad un'altra persona – il conduttore - in cambio del pagamento di un canone.
La locazione di questo tipo di immobili non è regolamentata dal Codice Civile, bensì da una serie di leggi speciali.

Contratto di locazione ad uso abitativo: legge 431/98. La legge 431 del '98 ha dato vita ad una vera e propria riforma delle locazioni: con essa sono state date nuove indicazioni sulla gestione dei rapporti tra proprietari ed inquilini ed è stata offerta la possibilità di dar vita a contratti per uso abitativo di durata differente.
Non viene applicata per immobili come abitazioni di lusso, immobili vincolatiGli immobili vincolati sono immobili privati ai quali è stato imposto un vincolo di legge per via del loro valore storico, culturale, artistico, paesaggistico. Il vincolo ne limita l'utilizzo nonché eventuali trasformazioni, lavori, ecc., alloggi destinati al soggiorno turistico, per i quali, invece, esistono discipline speciali.

Contratto 4+4, uso assistito, transitorio, ammobiliato

Contratto di locazione ad uso abitativo: 4+4. Il contratto 4+4 è il nome con il quale si è soliti indicare il contratto ordinario, conosciuto anche come contratto a canone libero. Con questo contratto locatore e conduttore possono stabilire liberamente l'ammontare del canone della locazione, mentre devono rispettare precisi vincoli di legge per la sua durata: non può, infatti, essere inferiore a 4 anni, prorogabili per ulteriori 4 anni (da qui il nome "4+4").
Al termine della seconda scadenza (dunque dopo 8 anni in totale) locatore e conduttore possono decidere di non rinnovarlo oppure di rinnovarlo a nuove condizioni: in entrambi i casi sono obbligati a comunicare la decisione all'altra parte tramite raccomandata almeno 6 mesi prima, altrimenti il contratto viene considerato tacitamente rinnovato alle stesse condizioni.

Contratto di locazione ad uso abitativo assistito. Il contratto di locazione a canone assistito (detto anche convenzionato) nasce da accordi presi tra i rappresentati dei proprietari ed i rappresentanti degli inquilini, che possono stabilire insieme l'ammontare del canone.
La sua durata non deve essere inferiore ai 3 anni, prorogabili per ulteriori 2 anni. Anche in questo caso, alla seconda scadenza (dopo 5 anni) se locatore o conduttore non comunicano tramite raccomandata l'intenzione di non rinnovarlo o di cambiare qualcosa, il contratto viene considerato tacitamente rinnovato alle stesse condizioni precedenti.

Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria. Come indicato dal suo stesso nome, il contratto di natura transitoria viene adoperato in quelle situazioni in cui una persona può aver bisogno di un alloggio solo per brevi periodi e non per finalità turistiche. Pensiamo, per esempio, a chi per lavoro è costretto a spostarsi periodicamente di città in città. Attualmente la sua durata può essere di minimo di 1 mese - massimo di 18 mesi, che possono diventare 36 nel caso in cui il conduttore sia uno studente universitario. I contratti stipulati per gli studenti, infatti, sono proprio particolari contratti di tipo transitorio.

Contratto di locazione ad uso abitativo ammobiliato. Il contratto per la locazione di un appartamento ammobiliato presenta solo un paio di particolarità in più rispetto ai normali contratti stipulati per appartamenti vuoti.
Prima di tutto, dal momento che il conduttore ha in questo caso anche la possibilità di utilizzare mobili, elettrodomestici ed altri oggetti del proprietario oltre che il suo alloggio, il canone è normalmente più alto rispetto a quello di un alloggio identico ma non arredato.
Inoltre, al momento della sua stipulazione locatore e conduttore devono accertarsi delle condizioni dell'arredamento e stilare un documento in cui riportare le varie caratteristiche degli oggetti, in modo da tutelarsi in caso di eventuali danni già presenti o che potrebbero verificarsi nel corso della locazione.

Reistrazione, cedolare secca, disdetta del contratto

Registrazione contratto di locazione ad uso abitativo. Qualunque contratto di locazione superi come durata i 30 giorni deve essere obbligatoriamente registrato all'Agenzia delle Entrate. Può occuparsi della sua registrazione sia il proprietario dell'immobile che l'inquilino e la registrazione può avvenire per via telematica (computer) o recandosi presso un ufficio territoriale. Per la registrazione è necessario pagare le relative imposte di registro e di bollo, che vengono calcolate in base al canone richiesto per la locazione dell'alloggio. Queste spese normalmente sono sostenute sia dal locatore che dal conduttore.

Contratto di locazione ad uso abitativo: cedolare secca. La cedolare secca non è altro che un'imposta agevolata, grazie alla quale il proprietario di un immobile può veder diminuire le tasse che dovrebbe pagare per via del reddito nato dal canone della locazione. Questa imposta, infatti, sostituisce l'Irpef.
Adottando la cedolare secca ne risulta avvantaggiato non solo il proprietario di un immobile, ma anche il suo inquilino: con essa, infatti, vengono azzerati anche i costi per l'imposta di registro e quella di bollo e si ha la certezza che il canone resterà fisso per tutta la durata della locazione, cioè non subirà eventuali aumenti periodici dovuti all'aumento del costo della vita (il cosiddetto "adeguamento all'indice ISTAT").

Disdetta contratto di locazione ad uso abitativo. Locatore e conduttore possono disdire un contratto di locazione solo a determinate condizioni stabilite dalla legge:

Contratto di locazione ad uso abitativo: Elenco Avvocati e Studi Legali
Acquisto Proprietà: accessione
L’accessione prevede che il proprietario di un terreno diventi altresì proprietario di ciò che cresce sopra o sotto lo stesso, ed anche di ciò che vi viene costruito (con debite specifiche di legge).
Proprietà: azione negatoria
È l’azione petitoria a cui ricorre il proprietario di un bene per "negare" l’esistenza di diritti che altri pretendono di avere sul suo bene. Tramite questa azione il proprietario, esibendo prove che attestino il suo diritto, chiede al Giudice di dichiarare del tutto infondate le pretese degli altri.
Proprietà: commistione
Si ha quando più proprietari mettono insieme i propri beni (ad es: chi l’argilla, chi lo smalto, chi il colore) mescolandoli al fine di creare un nuovo bene (vaso decorato). La proprietà del nuovo bene sarà comune ma in proporzione al valore del bene iniziale messo a disposizione.
Locazioni uso non abitativo
I contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo (es. studi professionali, esercizi commerciali) hanno una durata minima di 6 anni (9 se si svolge attività alberghiera). Salvo non subentrino condizioni particolari (sfratto, recesso), il contratto si rinnova in automatico.
Locazioni: obblighi locatore
Il locatore (proprietario) deve: consegnare al locatario il bene locato (es. appartamento) in buono stato di manutenzione; mantenerlo in stato da servire all’uso convenuto (es. l’impianto idraulico deve funzionare); garantire il pacifico uso del bene (es. no molestie da terzi).
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