Attualmente in Italia circa il 55% delle famiglie possiede un animale domestico.
La legge italiana vede ora questi animali non solo come esseri senzienti (cioè dotati di intelligenza, sensibilità, ecc.), ma anche come appartenenti ad un nucleo familiare, al punto che nel 2013 la Cassazione ha stabilito che, in caso di separazione, un animale deve essere affidato ad uno dei due coniugi come se si trattasse di un figlio minore.
Per queste ragioni, la riforma del condominio entrata in vigore nel Giugno 2013 (Legge 220/2012) ha introdotto un'importante novità sulla questione "animali in condominio". Grazie alla riforma, ora i regolamenti condominiali non possono contenere norme che proibiscono ad una persona di far crescere nel proprio appartamento un cane, un gatto o altri animali domestici. Un divieto di questo tipo, infatti, danneggia i diritti stessi di una persona, perché limita soprattutto la sua libertà di fare ciò che vuole all'interno di un suo spazio privato.
Anche attraverso un'assemblea, quindi, non si può adesso decidere che in un condominio non debbano esserci animali. Se per caso l'assemblea delibera un particolare divieto per un animale (ad esempio, ci proibisce di portare sulle scale il nostro cane), noi – se abbiamo votato contro questa decisione, se ci siamo astenuti dal votare oppure se eravamo assenti durante la riunione - possiamo impugnare la delibera, cioè chiedere al Giudice del Tribunale del luogo in cui si trova il condominio di considerarla nulla. Se questo divieto non era neanche inserito nell'ordine del giorno ma se n'è parlato come argomento della categoria "varie ed eventuali", allora la delibera è già nulla, per cui basta semplicemente inviare una raccomandata all'amministratore.
Il proprietario di un animale, però, per via delle disposizioni rilasciate dal Ministero della Salute nel marzo 2009, ha comunque delle responsabilità civili e penali in caso di danni o lesioni a persone, cose o altri animali.
Se viviamo in condominio con un cane, dobbiamo garantire che il nostro amico a quattro zampe non disturbi gli altri, né provochi danni o crei problemi d'igiene. Se per caso sporca o danneggia una zona comune, dobbiamo provvedere alla pulizia o al risarcimento danni. Inoltre, dobbiamo portarlo al guinzaglio ogni volta in cui ci troviamo in un luogo pubblico e, se è un animale aggressivo, mettergli la museruola. Non possiamo lasciarlo libero negli spazi comuni senza la nostra supervisione e senza prendere tutte le cautele del caso e non possiamo lasciarlo troppo tempo solo in casa o sul balcone, sia perché la nostra assenza potrebbe disturbare i condomini, sia perché potremmo essere accusati di reato di "omessa custodia".
In alcuni casi gravi, inoltre, l'assemblea può anche chiedere l'allontanamento dell'animale dall'edificio. Per farlo, però, deve avere le prove di ciò che afferma. Se per esempio accusa il nostro cane di essere causa di odori molesti o portatore di malattie, deve provarlo facendo analizzare la situazione da un tecnico privato o da un membro della ASL. Può anche rivolgersi ad un Giudice di Pace, il quale, attraverso un suo tecnico d'ufficio, analizzerà il caso e deciderà di conseguenza cosa fare.
L'assemblea potrebbe anche parlare di reato di disturbo del riposo se considera l'animale domestico artefice di rumori molesti. Anche in questo caso, deve comunque dimostrare che il disturbo è continuativo, cioè, ad esempio, che il nostro cane abbaia in continuazione e non sporadicamente. Devono inoltre esserci dei testimoni disposti a presentarsi anche davanti a un Giudice. Qualunque accusa deve essere provata prima di decidere un suo eventuale allontanamento.
Se qualcuno, non riuscendo ad ottenere l'allontanamento, minaccia di danneggiare o addirittura uccidere il nostro animale domestico, può essere denunciato presso Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale oppure Corpo Forestale dello Stato.
Animali da compagnia o animali domestici? La riforma, per quanto vantaggiosa per gli amanti degli animali, ha apportato anche una modifica alla legge precedente che può creare qualche problema di interpretazione. Infatti, mentre prima si parlava di "animali da compagnia", adesso invece vengono usate le parole "animali domestici". Di solito queste parole si riferiscono ai comuni cani, gatti o volatili, per cui non è chiaro cosa succede in caso di animali non proprio domestici (ad esempio conigli o galline), mentre si potrebbe ancora vietare ad un condomino di possedere un animale esotico come un serpente o un rettile.
Inoltre, mentre i nuovi regolamenti non possono più contenere divieti sugli animali, non è ancora chiaro se la nuova riforma valga anche per i regolamenti contrattuali già approvati, cioè quei regolamenti creati dal costruttore o dal proprietario unico dell'edificio e poi accettati dai condomini nel momento in cui sono stati venduti gli appartamenti.
Per i contratti di locazione, invece, la riforma non ha valore. Questo significa che se abbiamo firmato un contratto d'affitto in cui è scritto che non possiamo avere un cane in casa, dobbiamo rispettarlo, in quanto proprietario dell'appartamento resta comunque il nostro padrone di casa, che ha il diritto di fare ciò che vuole della sua proprietà privata.